CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 28438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14494-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2209/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (:•\ 16. R.G. 14494/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] chiedendo al Tribunale di Roma di dichiarare l'obbligo della convenuta "di tenere indenne il Consorzio dalle conseguenze economicamente negative ad esso derivanti dal recesso unilaterale del contratto di appalto intercorso tra le parti" e così di condannare [OSCURATO:PERSONA] a pagare euro 34.398 o, in via subordinata, euro 14.742. Costituendosi, la convenuta ha chiesto di accertare che "il rapporto intercorso tra le parti dal 7 maggio al 4 settembre 2007 è stato effettuato in prova e non già a seguito della sottoscrizione di un regolare contratto di appalto" e pertanto di rigettare la domanda. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13544/2011, ha rigettato la domanda. 2. La sentenza è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA]. Con pronuncia 4 aprile 2017, n. 2209 l'appello è stato respinto dalla Corte d'appello di Roma. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello il [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso la società sportiva [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1326 e 1360 c.c.". La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che nessun contratto di appalto si fosse perfezionato tra le parti, conclusione che sarebbe suffragata dal comportamento del ricorrente, che ha trasmesso alla committente il 10 giugno 2007 un nuovo preventivo: il giudice d'appello ha così violato l'art. 1326 c.c., per il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.Il motivo non può essere accolto. Il giudice d'appello ha rilevato che in relazione all'atto del 7 marzo 2007, denominato "preventivo di spesa per il servizio di pulizia vostri locali" e contenente l'offerta da parte del ricorrente, è stato concordato tra le parti un periodo di prova che ha avuto inizio il 7 maggio 2007; in data 1° giugno 2007 e 4 settembre 2007 il ricorrente ha inoltrato a controparte un altro atto denominato "preventivo di spesa per il servizio di pulizia", nel quale oltre a descriversi in dettaglio la migliore offerta, diversa per la durata rispetto alla precedente, si richiedeva una formale accettazione. Da tali fatti - pacifici tra le parti - il giudice d'appello ha ricavato che nessun contratto di appalto era stato concluso, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1326 c.c., essendosi le parti limitate ad accordarsi circa lo svolgimento di un periodo di prova e avendo il ricorrente d'altro canto sottoposto un nuovo preventivo per ben due volte, contestualmente chiedendo di sottoscrivere il contratto, così riconoscendo che nessun contratto era stato ancora concluso, non rilevando al riguardo che il periodo di prova fosse proseguito, oltre i trenta giorni inizialmente pattuiti e sino alla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] di "non accettare il preventivo inviato". Opposta la valutazione dei medesimi fatti da parte del ricorrente, il quale obietta che il contratto in questione, connesso al preventivo ricevuto dalla committente il 7 marzo 2007, si era invece perfezionato il 23 aprile 2007, ossia quando il Consorzio ha ricevuto l'accettazione della proposta, rappresentata dalla richiesta di dare inizio al servizio il 7 maggio 2007; quanto al nuovo preventivo, trasmesso il 1° giugno 2007 e ritrasmesso il 4 settembre 2007, si tratterebbe di una semplice modifica del contratto, di fatto accettata dalla committente; che fosse poi stato previsto un periodo di prova non significherebbe che il contratto non fosse stato concluso, trattandosi dell'apposizione di una condizione al medesimo contratto, contratto che, allo scadere del periodo di prova il 5 giugno 2007, è proseguito cessando solo il 4 settembre 2007, quando è stato comunicato dal committente il proprio recesso unilaterale. La valutazione posta in essere dalla Corte d'appello è valutazione argomentata, fondata sulla valorizzazione dell'avvenuto accordo sul periodo di prova e della mancata accettazione del successivo "preventivo", che non risulta affetta da vizi logici laddove sottolinea che proprio il comportamento del ricorrente, nel formulare una nuova proposta di contratto, conferma la mancata conclusione del contratto di appalto tra le parti. I rilievi del ricorrente invece sminuiscono le circostanze valorizzate dal giudice d'appello - oggetto di accordo sarebbe non soltanto il periodo di prova, ma il contratto di appalto, e in particolare la sua durata biennale; il preventivo inviato a giugno e settembre non costituirebbe una nuova proposta, ma una semplice modifica del contratto già concluso - e chiedono a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione di fatti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudizio sull'avvenuta conclusione o meno di un contratto, implicando un mero accertamento di fatto, rientra nel potere esclusivo del giudice di merito" (così Cass.21019/2006, v. anche Cass. 11152/2004) e ove - come nel caso in esame - sia privo di vizi logici o giuridici non è censurabile dalla Corte di cassazione. Né è ravvisabile la violazione o falsa applicazione delle disposizioni richiamate in rubrica. Non vi è stato mancato rispetto degli artt. 1321 e 1326 c.c., non avendo [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto né la prima, né la seconda proposta contenuta nei due "preventivi di spesa", ma avendo unicamente acconsentito allo svolgimento di un periodo di prova. Neppure è stato violato l'art. 1360 c.c., in quanto, esclusa la conclusione del contratto, non vi è spazio per la sua qualificazione come contratto condizionale. 2) Il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1671 c.c.": il rigetto delle domande volte ad ottenere il pagamento del mancato guadagno (rappresentato dalla differenza fra l'ammontare residuo dell'appalto, computato rispetto alla scadenza biennale o, in via subordinata, alla scadenza annuale del contratto) "discende dall'errato accertamento circa la presunta inesistenza del contratto di appalto che, per contro, era pienamente vigente". Il mancato accoglimento della censura relativa alla conclusione del contratto di appalto ne comporta il rigetto, dato che la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c. presuppone - come riconosce lo stesso ricorrente - la conclusione del contratto, negata dal giudice d'appello con motivazione, come si è appena detto, non viziata sotto il profilo logico o giuridico. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu