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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01501/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31667-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutte domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 650/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/12/2020 R.G.N. 643/2019; [OSCURATO:PERSONA] previdenziale prescrizione R.G.N.31667/2021 Cron.

Rep.

Ud.26/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con ordinanza n.14426/19, questa Corte cassava con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Potenza statuendo che in caso di azione di ripetizione delle somme corrisposte dall’Inps a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria, la prescrizione decorre dal momento di pagamento della prestazione.

Nel caso in cui l’Inps sia venuto a sapere dell’indebito solo in seguito per avere l’assicurato taciuto un’occupazione lavorativa all’estero nel periodo di fruizione della CIGS, il dies a quo del termine di prescrizione rimane invariato, dovendosi semmai valutare la ricorrenza della causa di sospensione prevista all’art.2941 n.8 c.c.

Il giudizio veniva riassunto e la Corte d’appello di Salerno accertava che [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva dolosamente omesso di comunicare all’Inps il nuovo lavoro reperito in Svizzera; la mancata comunicazione era durata per tutto il periodo della CIGS, ovvero un decennio circa; tale omessa comunicazione aveva reso estremamente difficile all’Inps venire a conoscenza dell’impiego in Svizzera e della relativa causa di decadenza dal trattamento di CIGS.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali successori del defunto [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.All’adunanza camerale odierna il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2941, n.8 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto la sospensione della prescrizione nonostante non vi fosse impossibilità giuridica per l’Inps di accertare l’attività lavorativa in Svizzera.

Inoltre, non poteva parlarsi di doloso occultamento del debito per il solo fatto della omessa comunicazione del nuovo lavoro da parte del de cuius.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.384, co.2 c.p.c. poiché la Corte non aveva compiuto alcun accertamento di fatto sulla sussistenza del dolo, come richiesto dalla pronuncia di cassazione con rinvio, ma aveva reso motivazione meramente assertiva sulla sussistenza del dolo per mancata comunicazione.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. per mancanza di motivazione della Corte sulla sussistenza di comportamento doloso ex art.2941 n.8 c.c.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente ponendo la medesima questione, e sono infondati.

La motivazione della Corte d’appello, lungi dall’essere omessa, è presente ed esaustiva.

Il collegio ha rilevato che: a) vi era stata omessa comunicazione all’Inps del nuovo lavoro reperito in Svizzera; b) tale omessa comunicazione si protrasse per circa 10 anni, in concomitanza con la percezione della CIGS in Italia; c) l’omessa comunicazione determinò l’estrema difficoltà in capo all’Inps di accertare la nuova occupazione lavorativa e quindi l’indebita erogazione della CIGS, d) l’estrema difficoltà dipendeva dal luogo di lavoro all’estero e dalla mancanza di obbligo di circolarità di informazioni tra i due Paesi ei rispettivi enti sui rapporti di lavoro.

Quanto al fatto che non vi sarebbe stata impossibilità giuridica per l’Inps di giungere aliundeall’accertamento, ma solo una difficoltà, va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui sussiste la causa di sospensione dell’art.2941 n.8 c.c. quando il comportamento doloso non determini una difficoltà di mero fatto ma una impossibilità giuridica, da intendersi però non come assoluta, ma come impedimento all’accertamento del credito non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass.5413/20,Cass.29437/22).

Tale ultima evenienza ricorre nel caso di specie, considerato che si trattava di lavoro reperito all’estero, non risultante dai dati in possesso dell’Inps e considerata, come rilevato rettamente dalla Corte, l’assenza di un obbligo di circolarizzazione delle informazioni tra Svizzera e Italia.

Quanto, infine , all’accertamento positivo del dolo, va detto che esso può avvenire anche per via presuntiva, come ha fatto la sentenza impugnata.

In particolare, la volontaria decisione di occultare all’Inps il proprio diritto di ripetizione delle somme è stata desunta dall’atteggiamento del de cuius, che in modo prolungato, per circa 10 anni, ha continuato a percepire la CIGS e a lavorare all’estero.

Evidentemente la Corte ha ritenuto che un lasso di tempo così lungo non potessegiustificarsi con una mera disattenzione, ma con una precisa intenzione di celare il fatto che rendeva indebita la percezione della CIGS.

Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese del presente giudizio di legittimità secondo soccombenza.

P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31667-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutte domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 650/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/12/2020 R.G.N. 643/2019; [OSCURATO:PERSONA] previdenziale prescrizione R.G.N.31667/2021 Cron. Rep. Ud.26/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con ordinanza n.14426/19, questa Corte cassava con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Potenza statuendo che in caso di azione di ripetizione delle somme corrisposte dall’Inps a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria, la prescrizione decorre dal momento di pagamento della prestazione. Nel caso in cui l’Inps sia venuto a sapere dell’indebito solo in seguito per avere l’assicurato taciuto un’occupazione lavorativa all’estero nel periodo di fruizione della CIGS, il dies a quo del termine di prescrizione rimane invariato, dovendosi semmai valutare la ricorrenza della causa di sospensione prevista all’art.2941 n.8 c.c. Il giudizio veniva riassunto e la Corte d’appello di Salerno accertava che [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva dolosamente omesso di comunicare all’Inps il nuovo lavoro reperito in Svizzera; la mancata comunicazione era durata per tutto il periodo della CIGS, ovvero un decennio circa; tale omessa comunicazione aveva reso estremamente difficile all’Inps venire a conoscenza dell’impiego in Svizzera e della relativa causa di decadenza dal trattamento di CIGS. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali successori del defunto [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.All’adunanza camerale odierna il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2941, n.8 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto la sospensione della prescrizione nonostante non vi fosse impossibilità giuridica per l’Inps di accertare l’attività lavorativa in Svizzera. Inoltre, non poteva parlarsi di doloso occultamento del debito per il solo fatto della omessa comunicazione del nuovo lavoro da parte del de cuius. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.384, co.2 c.p.c. poiché la Corte non aveva compiuto alcun accertamento di fatto sulla sussistenza del dolo, come richiesto dalla pronuncia di cassazione con rinvio, ma aveva reso motivazione meramente assertiva sulla sussistenza del dolo per mancata comunicazione. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. per mancanza di motivazione della Corte sulla sussistenza di comportamento doloso ex art.2941 n.8 c.c. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente ponendo la medesima questione, e sono infondati. La motivazione della Corte d’appello, lungi dall’essere omessa, è presente ed esaustiva. Il collegio ha rilevato che: a) vi era stata omessa comunicazione all’Inps del nuovo lavoro reperito in Svizzera; b) tale omessa comunicazione si protrasse per circa 10 anni, in concomitanza con la percezione della CIGS in Italia; c) l’omessa comunicazione determinò l’estrema difficoltà in capo all’Inps di accertare la nuova occupazione lavorativa e quindi l’indebita erogazione della CIGS, d) l’estrema difficoltà dipendeva dal luogo di lavoro all’estero e dalla mancanza di obbligo di circolarità di informazioni tra i due Paesi ei rispettivi enti sui rapporti di lavoro. Quanto al fatto che non vi sarebbe stata impossibilità giuridica per l’Inps di giungere aliundeall’accertamento, ma solo una difficoltà, va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui sussiste la causa di sospensione dell’art.2941 n.8 c.c. quando il comportamento doloso non determini una difficoltà di mero fatto ma una impossibilità giuridica, da intendersi però non come assoluta, ma come impedimento all’accertamento del credito non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass.5413/20,Cass.29437/22). Tale ultima evenienza ricorre nel caso di specie, considerato che si trattava di lavoro reperito all’estero, non risultante dai dati in possesso dell’Inps e considerata, come rilevato rettamente dalla Corte, l’assenza di un obbligo di circolarizzazione delle informazioni tra Svizzera e Italia. Quanto, infine , all’accertamento positivo del dolo, va detto che esso può avvenire anche per via presuntiva, come ha fatto la sentenza impugnata. In particolare, la volontaria decisione di occultare all’Inps il proprio diritto di ripetizione delle somme è stata desunta dall’atteggiamento del de cuius, che in modo prolungato, per circa 10 anni, ha continuato a percepire la CIGS e a lavorare all’estero. Evidentemente la Corte ha ritenuto che un lasso di tempo così lungo non potessegiustificarsi con una mera disattenzione, ma con una precisa intenzione di celare il fatto che rendeva indebita la percezione della CIGS. Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese del presente giudizio di legittimità secondo soccombenza. P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame
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