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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08027/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA Kj dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data 3 dicembre 2021, ha ridotto la pena irrogata (di anni cinque di reclusione) a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 3 e mesi dieci di reclusione ed euro 8.000 di multa, in relazione ai reati di cui agli art. 23, comma 1, 3 e 4 della legge n. 110 del 1975, e 337 cod. pen., ascritti in rubrica ai capi 1) e 2) dell'imputazione, con conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza. 1.1.Rilevato, inoltre, che avverso la pronuncia indicata, ricorre l'imputato, per mezzo del difensore, avv.

T. Calderone, denunciando violazione di legge e difetto li motivazione in relazione agli artt. 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975, 337 e 133 cod. pen., 533 cod. proc. pen., deducendo la sussistenza di un vizio di formazione del consenso al concordato in appello, in quanto tale consenso sarebbe stato prestato sulla base di una pena ritenuta illegittima. 1.2.Considerato, peraltro, che la difesa deduce che, pur essendo il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sanzionato con la sola pena detentiva, la Corte ha condannato l'imputato congiuntamente alla pena pecuniaria (anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 8.000,00 di multa). 2.Rtenuto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (tra le altre, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marmiello, Rv. 276102).

Con la conseguenza che il ricorso non è esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. in ordine a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 2.1.Ritenuto, inoltre, che, sebbene il motivo sia astrattamente ammissibile, esso è manifestamente infondato in quanto Biscari ha concordato in appello la pena, nella misura irrogata, anche quanto alla pena pecuniaria, in aggiunta a quella detentiva, con riferimento ai reati di cui agli artt. 23, comma 3 e 4, L. 110/1975 laddove per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è stata irrogata in aumento, la sola pena detentiva (cfr. pag. 4 della sentenza). 2.2.Considerato che il ricorso, che deve essere trattato de plano ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA Kj dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data 3 dicembre 2021, ha ridotto la pena irrogata (di anni cinque di reclusione) a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 3 e mesi dieci di reclusione ed euro 8.000 di multa, in relazione ai reati di cui agli art. 23, comma 1, 3 e 4 della legge n. 110 del 1975, e 337 cod. pen., ascritti in rubrica ai capi 1) e 2) dell'imputazione, con conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza. 1.1.Rilevato, inoltre, che avverso la pronuncia indicata, ricorre l'imputato, per mezzo del difensore, avv. T. Calderone, denunciando violazione di legge e difetto li motivazione in relazione agli artt. 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975, 337 e 133 cod. pen., 533 cod. proc. pen., deducendo la sussistenza di un vizio di formazione del consenso al concordato in appello, in quanto tale consenso sarebbe stato prestato sulla base di una pena ritenuta illegittima. 1.2.Considerato, peraltro, che la difesa deduce che, pur essendo il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sanzionato con la sola pena detentiva, la Corte ha condannato l'imputato congiuntamente alla pena pecuniaria (anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 8.000,00 di multa). 2.Rtenuto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (tra le altre, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marmiello, Rv. 276102). Con la conseguenza che il ricorso non è esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. in ordine a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 2.1.Ritenuto, inoltre, che, sebbene il motivo sia astrattamente ammissibile, esso è manifestamente infondato in quanto Biscari ha concordato in appello la pena, nella misura irrogata, anche quanto alla pena pecuniaria, in aggiunta a quella detentiva, con riferimento ai reati di cui agli artt. 23, comma 3 e 4, L. 110/1975 laddove per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è stata irrogata in aumento, la sola pena detentiva (cfr. pag. 4 della sentenza). 2.2.Considerato che il ricorso, che deve essere trattato de plano ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicem
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