Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:T:1999:241
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998B0148 - IT
Avis juridique important
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61998B0148
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 29 settembre 1999. - J.G. Evans e a. contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Tardività - Irricevibilità. - Cause riunite T-148/98 e T-162/98.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-02837
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Procedura - Termini di ricorso - Carattere d'ordine pubblico - Decadenza - Errore scusabile - Nozione
(Trattato CECA, art. 33)
2 Procedura - Onere di allegazione - Obbligo di far valere solo elementi concreti e dettagliati
[OSCURATO:PERSONA]
1 Il termine del ricorso di annullamento è di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia. La nozione di errore scusabile, che permette di derogarvi, riguarda soltanto circostanze eccezionali nelle quali, in particolare, l'istituzione interessata ha adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione amissibile in un singolo.
2 Una parte può far valere, a sostegno delle proprie pretese, solo elementi sufficientemente concreti e dettagliati affinché il Tribunale possa considerarli almeno credibili e la controparte possa contestarli utilmente apportandone, eventualmente, prova contraria. Tale onere, relativo agli elementi di fatto a disposizione dei soli ricorrenti, evita che il Tribunale statuisca su circostanze puramente teoriche o adattate ai soli fini della controversia.