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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08651/2023

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la seguente SENTENZA sui icorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato Gela il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 29.6.2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ed ha depositato conclusioni scritte con nota spese, alle quali si è riportato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, alle quali si è riportata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Gela, in data 27.6.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di usura aggravata di cui ai capi 1), 2) e 3) e, ritenuto tra gli stessi il vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti concorrenti, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; aveva inoltre riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con il germano, del fatto di usura di cui al capo 3) e, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti concorrenti, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 5.000 di multa; il primo giudice, con statuizione anche sul punto confermata in appello, aveva, inoltre, condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] e, con [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; aveva, infine, disposto la confisca dei beni, denaro ed altre utilità di cui [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità sino a concorrenza degli importi oggetto di usura di cui ai capi 1) e 2) e la confisca dei beni di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero la disponibilità sino alla concorrenza degli importi di usura di cui ai capo 3) della rubrica.

2. Ricorrono per cassazione sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con un primo ricorso a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo per il quale era intervenuta la condanna, con ricorso pure a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentano: 2.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen.

La sentenza di appello non avrebbe fatto che riportarsi a quanto già affermato dal Tribunale, sostenendo fossero impercorribili ricostruzioni alternative rispetto a quella ivi accolta ma, in tal modo, incorrendo nel medesimo errore percettivo che aveva caratterizzato la sentenza di primo grado, con conseguente incoerenza tra la motivazione ed il compendio probatorio acquisito.

Secondo i giudici di merito, le dichiarazioni delle persone offese sarebbero state riscontrate da plurime fonti probatorie, della cui indicazione non si è tuttavia avvertita l'esigenza, sia per quanto concerne la vicenda Tascone che per quanto concerne la vicenda Caci, in relazione alla quale, peraltro, i giudici di merito hanno ritenuto fosse stata confermata la natura usuraria del rapporto a fronte di prestiti di cifre diverse e senza tener conto della analiticità dei rapporti intercorrenti tra le parti; proprio tale frammentarietà avrebbe reso necessario il ricorso ad una perizia inutilmente sollecitata anche in appello.

I ricorrenti richiamano, in particolare, con riguardo alla vicenda Tascone, le considerazioni difensive e lo stesso tenore della testimonianza della persona offesa circa la genesi del rapporto relativo all'acquisto di pietra ricomposta che lo stesso Tascone aveva poi ricollocato in altro immobile; sottolineano, in ogni caso, la sommarietà della motivazione, che ha ritenuto acquisita la prova della usurarietà del rapporto in considerazione di altri importi tuttavia non precisati ed indicati in maniera adeguata.

Analogamente sottolineano, con riferimento ai fatti che avrebbero visto come vittime [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza ha sottovalutato le deposizioni dei direttori di banca Prezzavento e Perna, il cui contenuto era stato nettamente difforme rispetto alla versione delle persone offese con riguardo alla condizione delle società Edilmed ed Icos, in ordine alle quali, peraltro, avevano anche riferito i testi della Guardia di Finanza, evidenziando l'esistenza di un giro di false fatturazioni ma anche di prelievi in contanti per quasi tre milioni di Euro tra il 2004 ed il 2007 e di oltre trecentomila Euro tra il 2006 ed il 2008; aggiungono che era perciò ragionevole ritenere che le stesse persone offese avessero fatto lievitare gli importi corrisposti a titolo di prestito proprio al fine di coprire altre operazioni illecite; rilevano che la sentenza di secondo grado ha colto l'esistenza di rapporti anche amicali caratterizzati da piccoli prestiti ed ha perciò modificato l'oggetto dell'accertamento sulla mancata autorizzazione dell'imputato ad esercitare il credito laddove l'imputazione avrebbe reso necessario l'accertamento del superamento del tasso soglia alla luce del tempo di erogazione del denaro e della sua restituzione considerando anche i pagamenti parziali intervenuti medio tempore; 2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 69 cod. pen., 125 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata sarebbe rimasta del tutto silente in ordine alla richiesta difensiva di revisione del giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno in favore di un esito finale di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.2.2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ulteriore ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamentano: 2.2.1 erronea applicazione della legge penale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca.

Richiamata la sentenza di primo grado quanto alla confisca operata per equivalente ex art. 644, comma sesto, cod. pen., e per sproporzione ex art. 12-sexies d.l. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), rilevano che la difesa, con l'atto di appello, aveva sollevato una serie di questioni e di richieste anche istruttorie, segnalando come la Corte di appello abbia confermato la misura ablatoria anche con riferimento alla confisca "allargata" senza fare alcun riferimento ai suoi presupposti fattuali e normativi; evidenziano la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, per un verso, sostiene che l'ammontare della confisca non è contestato e, per altro verso, rileva invece che è contestato l'ammontare degli interessi percepiti; ribadisce come la sentenza di appello si sia limitata a richiamare quella di primo grado senza nemmeno far riferimento alla confisca "allargata" ed alle censure difensive che erano state articolate con riguardo alla prova della legittima provenienza dei beni immobili attinti dal sequestro; ricordano, infine, quali siano i presupposti da verificare per poter procedere alla confisca "per sproporzione".

3. La difesa degli imputati, nelle more, ha trasmesso delle note integrative rispetto al ricorso articolato in punto di confisca, segnalando come, con l'atto di appello, fosse stata censurata la decisione del primo giudice che aveva disposto la misura patrimoniale per ipotesi ulteriori, rispetto a quella di cui all'art. 644, comma sesto, cod. pen., senza dar conto dei relativi e differenti presupposti; osserva, in particolare, che l'unico riferimento alla confisca "allargata" è rinvenibile nel provvedimento di sequestro dove, tuttavia, le due ipotesi di confisca (quella ex art. 644, comma sesto, cod. pen. e quella di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992) erano state "confuse" in un provvedimento ibrido; aggiunge che l'unica quantificazione operata nel provvedimento di sequestro riguarda la somma di Euro 298.950,00 che si assume corrispondente agli interessi illecitamente incamerati a séguito dei rapporti usurari sostenendosi, tuttavia, nel provvedimento di sequestro, la "primarietà" del sequestro funzionale alla confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen.; segnala che la sentenza di primo grado aveva ricondotto la misura ablativa all'ipotesi di cui all'art. 644, comma sesto, cod. pen. che aveva avuto riguardo all'entità del profitto sopra indicata ma, nel contempo, aveva individuato, quale oggetto della misura, l'immobile sub 1) di valore non inferiore ad Euro 500.000; richiama, perciò, l'atto di appello, che aveva invitato la Corte territoriale ad effettuare un accertamento sull'effettiva entità del profitto anche, semmai, mediante l'espletamento di una perizia contabile, richiesta elusa sul rilievo del carattere obbligatorio della confisca ex art. 644 cod. pen. ed in base ad una motivazione sostanzialmente inesistente in ordine al "quantum" della confisca usuraria ma, nel contempo, graficamente inesistente quanto alla confisca "allargata", di cui sottolinea i tratti distintivi rispetto alla prima, con i correlativi oneri motivazionali rispetto alle allegazioni difensive che erano state puntualmente formulate con l'atto di appello ma sulle quali nulla aveva argomentato la sentenza impugnata.

4. L [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si rileva che il primo motivo, formulato in termini di vizio di motivazione e travisamento della prova, si risolve, in realtà, in considerazioni circa la necessità di un approfondimento dei rapporti tra l'imputato e le persone offese al fine di ricostruire i termini delle pattuizioni economiche e verificarne la effettiva natura usuraria, tema su cui la Corte di appello ha, tuttavia, fornito una risposta a suo avviso congrua ed immune da profili di illogicità; rileva quindi l'inammissibilità del motivo in punto di trattamento sanzionatorio; quanto, poi, al ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si segnala che trattasi, nel caso di specie, di confisca per equivalente avente ad oggetto il profitto del reato di usura, la cui esatta quantificazione attiene al merito della vicenda, valendo perciò le considerazioni relative all'altro atto di impugnazione;

4.1. la difesa degli imputati ha trasmesso una ulteriore memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, prendendo atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha richiamato, invece, le note illustrative depositate in data successiva alla loro redazione, nelle quali si era ribadito come la sentenza impugnata avesse disposto la confisca in termini autoreferenziali ed in forza di norme diverse da quelle che avevano portato al sequestro cui pure ha fatto riferimento "per relationem"; in particolare, si ribadisce che la confisca è stata disposta ai sensi degli artt. 644, comma sesto, e 648-quater cod. pen., senza una specifica quantificazione dell'importo e con riguardo a beni anche appartenenti a terzi rispetto, ai quali non sarebbe stato assolto l'onere di giustificarne la legittima provenienza; evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale non ha tenuto conto del carattere "ancipite" della confisca in tal modo disposta, ed aggiunge che nessuna delle due sentenze di merito ha potuto quantificare il profitto del reato; sottolinea, a tal proposito, che non era nemmeno praticabile un generico riferimento alla misura cautelare che, peraltro, era stata disposta in forza di capi di imputazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali è intervenuta la condanna, con conseguente violazione non soltanto del principio di proporzionalità ma anche di quello di legalità della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla confisca; sono inammissibili nel resto, in quanto proposti per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati.

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio e riconosciuti responsabiii, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, dei fatti di usura rispettivamente loro ascritti e, in particolare: - [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, dei fatti di cui al capo 1), ovvero dei prestiti erogati a [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della Eros, per complessivi Euro 26.800 con il ricorso al sistema dello "sconto assegni" e la applicazione di interessi pari o superiori al 10% mensile; inoltre, dei fatti di cui al capo 2), ovvero dei prestiti del pari erogati per complessivi 197.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., anche in tal caso in parte con il sistema del "cambio assegni" ovvero con finanziamenti ad interessi del 5% o del 10% mensili; - entrambi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei fatti di cui al capo 3), pure analiticamente ivi descritti, con la erogazione di prestiti sempre superiori al "tasso soglia".

1.1. Le vicende erano state ricostruite dal primo giudice essenzialmente valorizzano() le deposizioni delle persone offese oltre che degli operanti e degli stessi testi addotti dalla difesa.

1.2. Con gli atti di appello, le difese avevano evidenziato una serie di elementi a loro avviso non valorizzati dal primo giudice e tali da incidere sulla ricostruzione delle singole vicende.

1.2.1. Così, per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al capo 1), avevano lamentato la mancata considerazione delle dichiarazioni reese dall'imputato circa l'acquisto di pietra ricomposta, poi non utilizzata, ma per cui aveva anticipato al Tascone la somma di Euro 8.600.

1.2.2. Quanto alla vicenda "Caci", avevano lamentato la "progressione accusatoria" della persona offesa che, partendo dalla esposizione di prestiti per somme contenute, aveva poi, nelle dichiarazioni via via rese, fornito delle versioni diverse con la indicazione di transazioni finanziarie sempre più consistenti.1.2.3.

Da ultimo, per quanto riguarda la vicenda di cui al capo 3), avevano lamentato le incongruenze a loro dire ravvisabili nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

1.2.4. Le difese avevano, inoltre, sottolineato come le persone offese avessero avuto negli anni, ed avevano effettivamente attinto dalle casse sociali, delle cospicue disponibilità di denaro, risultando perciò illogico il ricorso a prestiti di natura usuraria che, invero, ben potevano rappresentare una "copertura" ai reati in materia finanziaria e tributaria loro ascritti.

2. Ciò premesso, ritiene il collegio che la Corte di appello abbia fornito una risposta complessivamente congrua ed esaustiva alle censure articolate in punto di responsabilità dalle difese che, nei ricorsi, hanno in parte insistito nelle doglianze già proposte con gli atti di appello e, comunque, hanno finito per sollecitare una nuova valutazione delle emergenze istruttorie certamente non consentita in questa sede. 2.1 Non è inutile, infatti, ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, P.M. in proc.

Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801): a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri.

Rv. 271227). 2.2 Nel pieno rispetto di tali principi, la Corte di appello ha spiegato che le difese non erano riuscite a prospettare una convincente ricostruzione alternativa rispetto a quella operata dal giudice di primo grado sulla scorta, peraltro, di una pluralità di fonti di prova solo in parte rappresentate dalle dichiarazioni delle persone offese che, tuttavia, ha vagliato con particolare attenzione alla emergenza di riscontri obiettivi e di diversa origine.

Cos, in particolare, la Corte nissena ha ritenuto la complessiva attendibilità delle dichiarazioni del Tascone, sia per la loro precisione sia, anche, per essere state riscontrate dall'attività investigativa che si era sviluppata, vuoi in intercettazioni telefoniche, vuoi in appostamenti e pedinamenti ed, infine, nell'acquisizione di documentazione: esse avevano consentito di verificare e confermare la veridicità del racconto della persona offesa con riguardo agli incontri ed agli scambi di assegni e denaro contante.

I giudici di merito hanno spiegato che le indagini sui conti correnti avevano permesso di riscontrare il narrato del Tascone. mentre lo stesso linguaggio criptico utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate era stato giudicato incompatibile con rapporti finanziari del tutto "regolari"; hanno aggiunto che l'imputato era stato trovato in possesso di una serie di assegni e denaro contante ed aveva reso dichiarazioni parzialmente confessorie sulla natura dei rapporti intrattenuti per circa un anno e mezzo con il Tascone.La Corte di appello non ha nemmeno trascurato il rilievo difensivo circa l'avvenuto acquisto di pietra ricomposta in Tunisia, sottolineando come di tale vicenda non vi sia traccia alcuna o prova alcuna in atti, ed ha giudicato affidabili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate dagli investigatori, tali da integrare una fonte di prova diretta soprattutto in mancanza di spiegazioni alternative.

Ed anche in tal caso i giudici di merito hanno preso in esame le considerazioni difensive concernenti le diverse e non omogenee versioni della persona offesa sostenendo che "poco conta il fatto che nel corso delle varie escussione di [OSCURATO:PERSONA] questi abbia via via indicato cifre in parte diverse per computare l'ammontare dei prestiti, rimanendo comunque dimostrato dalla documentazione bancaria la sussistenza del denunciato rapporto usurario" (cfr., pag. 12 deda sentenza in verifica).

Analogamente, per quanto concerne la vicenda di cui al capo 3), in rifermento alla quale la Corte di appello ha evocato il contenuto delle intercettaz oni telefoniche quale prova diretta e riscontro della ricostruzione fornita dalle persone offese, si è evidenziato che tali conversazioni finiscono non soltanto per dimostrare i rapporti intercorsi tra costoro e l'imputato ma, anche, per alludere all'intermediazione fornita dal Prezzavento, che si rapportava direttamente con [OSCURATO:PERSONA] e che, per tale ragione, aveva fornito una versione che non poteva essere giudicata del tutto "neutrale", risultando, al contrario, unitamente a quella dei Perna, decisamente vaga nel descrivere l'esposizione debitoria della Edilmed e della Icos.

I giudici nisseni non hanno omesso di vagliare le deduzioni difensive circa il cospicuo "circuito" di fatture che era stato accertato dalla Guardia di Finanza a carico della Icos con riferimento al 2007, i rapporti tra questa società e la Edilnned ed, in generale, il disordine contabile che caratterizzava la gestione delle due società, collegate tra loro ed entrambe riconducibili a Riggio, Mondello, Salerno ed ai loro famlliari, con particolare riferimento agli ingenti prelievi di denaro contante intervenuti tra il 2004 ed il 2007, tali da scontrarsi con la versione fornita dalle medesime persone offese.

La Corte di appello ha valutato la tesi difensiva secondo cui, in definitiva, le denunce erano in realtà finalizzate a nascondere una gestione "allegra" delle due società; in proposito, ha, tuttavia, fatto presente, in primo luogo, l'irrilevanza della "origine" o della "causa" dello stato di bisogno delle persone offese (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279548 - 01, per la quale lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima affinché sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole; conf., Sez. 2, n. 709 del 01/10/2013, Mazzotta, Rv. 258072 - 01).

Per altro verso, ha correttamente ricordato che la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, evenienza sicuramente ricorrente nel caso che ci occupa, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività (cfr., Sez. 2, n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà ed altri, Rv. 273242 - 01; Sez. 2, n. 25328 del 22/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250759 - 01).

In punto di fatto, poi, la Corte di appello ha sottolineato che era stato in ogni caso ;o stesso imputato ad aver riferito di essere intervenuto con prestiti erogati alle persone offese: ed ha aggiunto che egli, non essendo evidentemente autorizzato all'esercizio del credito, non poteva vantare rapporti di natura personale con costoro tali da giustificare la concessione di prestiti gratuiti o comunque erogati per mero spirito di liberalità.

Ha, infine, motivato sulla richiesta di perizia avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e, infine, sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ricevuto danaro per conto del fratello nella consapevolezza del carattere illecito dei rapporti sottostanti, avendo valorizzato, a tal fine, le dichiarazioni rese sul punto da [OSCURATO:PERSONA] e dal Riggio e, quindi, la rilevanza concorsuale della condotta tenuta anche nella sola fase dell'incasso del denaro (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 17157 del 09/03/2011, Rv. 250312 - 01).

In definitiva, la Corte di appello ha motivato, in punto di responsabilità degli odierni ricorrenti, dando rilievo e seguito alle deduzioni difensive che ha affrontato e respinto con motivazione ampia, congrua ed esaustiva e che non presta il fianco a rilievi suscettibili di essere spesi in sede di legittimità in quanto fondata su considerazioni corrette in diritto ed immuni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.

3. Con l'atto di appello (cfr., pag. 9), la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato un diverso giudizio di valenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e le circostanza aggravanti concorrenti ed, in particolare, una valutazione di prevalenza delle prime sulle seconde in considerazione degli elementi ritenuti comunque significativi dalla stessa sentenza di primo grado.A sua volta la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti concorrenti, anche in tal caso richiamando le considerazioni svolte dallo stesso Tribunale di Gela.

Senonché, la Corte di appello, nel riepilogare i motivi di appello articolati nell'interesse degli imputati, ha fatto presente che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che "... il Tribunale avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis c.p." (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata) ed allo stesso modo (cfr., ivi, pag. 10) ha sintetizzato il motivo di appello che era stato articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

E' evidente, perciò, che la Corte di appello ha inteso i motivi di appello in termini del tutto errati rispetto a quanto era stato effettivamente devoluto ed, al contempo, non li ha comunque affrontati, omettendo qualsiasi motivazione sulla complessiva adeguatezza del trattamento sanzionatorio e limitandosi a ribadire la applicabilità, sotto tale profilo, ed a tutte le condotte per cui era intervenuta la condanna, della disciplina introdotta dalla legge 251 del 2005.

La sentenza impugnata va, perciò, annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame.

4. Sono inoltre fondati i motivi inerenti alla confisca, dedotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Il Tribunale di Gela aveva trattato della confisca nel punto

4. della sentenza (pagg. 37-39) intitolato "la confisca ex art. 644 comma 6 c.p.": in quella sede i giud:ci di primo grado avevano richiamato le caratteristiche della "... confisca c.d. per equivalente prevista dall'art. 644 ultimo comma cod. pen. ..." cui far ricorso nel caso sia impossibile attingere direttamente i beni che rappresentano il profitto o il prezzo del reato; con riferimento al "quantum", avevano perciò correttamente ricordato che "... esso è specificamente commisurato ad un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari e, quindi, al solo incremento netto patrimoniale ricavato dal soggetto attivo del reato ..." (cfr., ivi, pag. 39).

Del pari il Tribunale aveva precisato che "... per determinare l'incremento netto patrimoniale che configura lo specifico profitto della confisca per equivalente ex art. 644 ultimo comma, cod. pen., deve ... aversi riguardo all'effettivo arricchimento patrimoniale acquisito, e non alla semplice esistenza di un credito per così dire virtuale, in quanto non riscosso ... con la conseguenza che lo specifico profitto in questione non può essere fatto coincidere con quanto soltanto pattuito per interessi, a prescindere dalla loro concreta corresponsione, ma va quantificato prendendo in considerazione la somma in contanti e gli importi recati nei titoli, se riscossi, oltre che la somma ricevuta in prestito, ove dagli atti non risulti altro" (cfr., ivi).

Senonché, dopo aver posto queste corrette premesse ed aver sostenuto che nel caso di specie "... non si possono espungere tutte le somme ricevute in prestito, né quelle restituite a titolo di interessi e per sorte capitale ...", si è concluso che "... va disposta la confisca di quanto in sequestro - immobile oggetto di sequestro preventivo - e di ulteriori beni, denaro o altre utilità di cui [OSCURATO:PERSONA] abbia la disponibilità, sino alla concorrenza degli importi oggetto di usura di cui ai capi 1) e 2); nonché la confisca di beni, denaro o altre utilità, dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano la disponibilità, sino alla concorrenza degli importi oggetto di usura di cui al capo 3)" (cfr., ancora, ivi, pag. 39). 4.2 [OSCURATO:PERSONA] non aveva articolato motivi di appello sulla confisca.

4.3. Dal canto suo, invece, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la decisione resa sul punto dal Tribunale rilevando che, proprio per la natura della confisca, occorreva dimostrare che gli immobili attinti dal sequestro rappresentassero il profitto o il prezzo del reato di usura, ed aveva altresì fatto presente di aver documentato, in primo grado, che essi erano stati invece acquistati con risorse del tutto lecite (cfr, pag. 10 dell'atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]); aveva dunque osservato come non potesse ritenersi legittima "... l'apprensione dell'intero compendio immobiliare (anche quello dei genitori) senza l'esatta e concreta individuazione del prodotto, profitto o prezzo del reato trattandosi di una confisca che, comunque, presuppone la qualificazione o del particolare nesso di strumentalità tra res e reato o della effettiva natura di provento/profitto" (cfr., ivi). 4.4 La Corte di appello ha affrontato la censura e l'ha respinta con motivazione incongrua e disallineata rispetto non soltanto alla censura difensiva ma, a ben guardare, alla stessa pronuncia impugnata; ha infatti sostenuto che "... la difesa non censura l'ammontare dei valori da confiscare ma il fatto che non sia stato individuato il nesso di strumentalità tra i beni da confiscare ed il reato commesso o la loro effettiva natura di provento o profitto di quei reati" (cfr., pag. 16).

In definitiva, secondo i giudici nisseni, la natura della confisca per equivalente non imporrebbe una indagine sul nesso di pertinenzialità o di derivazione dal reato dei beni che siano stati attinti dalla misura di sicurezza patrinrioniaie.Si tratta di una affermazione condivisibile in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274561 - 01; Sez. 1, n. 28999 del 01/04/2010, Giordano, Rv. 248474 - 01).

E, tuttavia, non v'è dubbio che la difesa avesse contestato anche la "misura" della confisca laddove, come si è visto, aveva ritenuto illegittima e non consentita "... l'apprensione dell'intero compendio immobiliare (anche quello dei genitori) senza l'esatta e concreta individuazione del prodotto, profitto o prezzo del reato ..." (cfr., pag. 10 dell'atto di appello). 4.5 La Corte di appello ha respinto la censura difensiva ed ha confermato la decisione del Tribunale che, tuttavia, aveva disposto la "confisca di quanto in sequestro e di ulteriori beni, denaro o altre utilità ... sino alla concorrenza degli importi oggetto di usura ..." (cfr., dal dispositivo, a pag. 43); in sostanza, quindi, la confisca disposta all'esito del giudizio di merito è stata oggettivamente delineata con riferimento al contenuto del provvedimento di sequestro preventivo adottato dal GIP (unitamente alla misura personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ma I provvedimento cautelare era stato motivato (cfr., pagg. 82 e ssgg.) con riferimento, a sua volta, alla richiesta del PM che aveva avuto ad oggetto, in primo luogo, la confisca "per sproporzione" di cui all'attuale art. 240-bis cod. pen. e già prevista e disciplinata dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, i cui presupposti ed il cui ambito operativo sono nettamente distinti dalla confisca di cui all'art. 644, comma sesto, cod. pen., anche qualora adottata o eseguita sotto forma di confisca "per equivalente".

Non a caso, nel provvedimento cautelare, il GIP aveva diffusamente motivato in ordine alle disponibilità patrimoniali (beni immobili, beni mobili, società) riferibili, direttamente o indirettamente, a [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 83 e ssgg.), che aveva giudicato non proporzionati e coerenti con i redditi dichiarati dal medesimo ed analiticamente riportati per gli anni dal 2000 al 2009 (cfr., in particolare, pag. 87 del provvedimento); come, anche, alle disponibilità patrimonia:i direttamente o indirettamente riferibili a [OSCURATO:PERSONA] anche in tal caso giudicate non coerenti con i redditi dichiarati (cfr., ivi, ancora, pagg. 88 e ssgg.).

Il GIP aveva, pertanto, motivato sulla sussistenza del "fumus" del delitto di usura (cfr., ivi, pag. 93) in quanto ricompreso nel novero di quelli evocati dal già vigente art. 12-sexies disponendo il sequestro preventivo dei beni giudicati "... di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall'Ingegnoso e dagli altri soggetti avanti indicati o comunque rispetto ai presumibili proventi delle attività economiche dai medesimi esercitate" (cfr., ancora, ivi, pag. 93).

In definitiva, quindi, è accaduto che il Tribunale di Gela, pur avendo diffusamente discettato dei presupposti della confisca di cui all'art. 644. comma sesto, cod. pen., aveva poi rinviato al provvedimento del GIP che, come si è visto, era stato adottato su presupposti normativi e, di conseguenza, fattuali, tutt'affatto differenti perché, per l'appunto, riferiti alla ontologicamente differente ipotesi di confisca di cui all'attuale art. 240-bis cod. pen..

La Corte di appello, dal canto suo, ha liquidato la questione limitandosi a segnalare che la difesa non aveva contestato la quantificazione del profitto del reato per cui era intervenuta la condanna ma soltanto il vincolo di pertinenzialità tra quest'ultimo ed i beni attinti dalla misura patrimoniale; ma, in tal modo, omettendo di confrontarsi con il tema che era stato devoluto con l'atto di appello che era quello della effettiva delimitazione del sequestro e della confisca entro i rigorosi limiti della confisca di cui all'art. 644, comma sesto, cod. pen. a fronte del "rinvio" operato dal giudice di primo grado alla misura cautelare adottata in funzione della confisca "per sproporzione".

4.6. La sentenza va dunque anche su questo punto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo esame sul punto.

5. In sintesi, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ci [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizIoni di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che colmerà gli evidenziati vizi motivazionali.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrent., nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizioni di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione dela Corte di appello di Caltanissetta.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed irrevocabili le dichiarazioni di responsabilità dei predetti imputati in ordine ai reati a ciascuno ascritti. [OSCURATO:PERSONA] e In

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui icorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato Gela il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 29.6.2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ed ha depositato conclusioni scritte con nota spese, alle quali si è riportato; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, alle quali si è riportata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Gela, in data 27.6.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di usura aggravata di cui ai capi 1), 2) e 3) e, ritenuto tra gli stessi il vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti concorrenti, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; aveva inoltre riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con il germano, del fatto di usura di cui al capo 3) e, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti concorrenti, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 5.000 di multa; il primo giudice, con statuizione anche sul punto confermata in appello, aveva, inoltre, condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] e, con [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; aveva, infine, disposto la confisca dei beni, denaro ed altre utilità di cui [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità sino a concorrenza degli importi oggetto di usura di cui ai capi 1) e 2) e la confisca dei beni di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero la disponibilità sino alla concorrenza degli importi di usura di cui ai capo 3) della rubrica. 2. Ricorrono per cassazione sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con un primo ricorso a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo per il quale era intervenuta la condanna, con ricorso pure a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentano: 2.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. La sentenza di appello non avrebbe fatto che riportarsi a quanto già affermato dal Tribunale, sostenendo fossero impercorribili ricostruzioni alternative rispetto a quella ivi accolta ma, in tal modo, incorrendo nel medesimo errore percettivo che aveva caratterizzato la sentenza di primo grado, con conseguente incoerenza tra la motivazione ed il compendio probatorio acquisito. Secondo i giudici di merito, le dichiarazioni delle persone offese sarebbero state riscontrate da plurime fonti probatorie, della cui indicazione non si è tuttavia avvertita l'esigenza, sia per quanto concerne la vicenda Tascone che per quanto concerne la vicenda Caci, in relazione alla quale, peraltro, i giudici di merito hanno ritenuto fosse stata confermata la natura usuraria del rapporto a fronte di prestiti di cifre diverse e senza tener conto della analiticità dei rapporti intercorrenti tra le parti; proprio tale frammentarietà avrebbe reso necessario il ricorso ad una perizia inutilmente sollecitata anche in appello. I ricorrenti richiamano, in particolare, con riguardo alla vicenda Tascone, le considerazioni difensive e lo stesso tenore della testimonianza della persona offesa circa la genesi del rapporto relativo all'acquisto di pietra ricomposta che lo stesso Tascone aveva poi ricollocato in altro immobile; sottolineano, in ogni caso, la sommarietà della motivazione, che ha ritenuto acquisita la prova della usurarietà del rapporto in considerazione di altri importi tuttavia non precisati ed indicati in maniera adeguata. Analogamente sottolineano, con riferimento ai fatti che avrebbero visto come vittime [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza ha sottovalutato le deposizioni dei direttori di banca Prezzavento e Perna, il cui contenuto era stato nettamente difforme rispetto alla versione delle persone offese con riguardo alla condizione delle società Edilmed ed Icos, in ordine alle quali, peraltro, avevano anche riferito i testi della Guardia di Finanza, evidenziando l'esistenza di un giro di false fatturazioni ma anche di prelievi in contanti per quasi tre milioni di Euro tra il 2004 ed il 2007 e di oltre trecentomila Euro tra il 2006 ed il 2008; aggiungono che era perciò ragionevole ritenere che le stesse persone offese avessero fatto lievitare gli importi corrisposti a titolo di prestito proprio al fine di coprire altre operazioni illecite; rilevano che la sentenza di secondo grado ha colto l'esistenza di rapporti anche amicali caratterizzati da piccoli prestiti ed ha perciò modificato l'oggetto dell'accertamento sulla mancata autorizzazione dell'imputato ad esercitare il credito laddove l'imputazione avrebbe reso necessario l'accertamento del superamento del tasso soglia alla luce del tempo di erogazione del denaro e della sua restituzione considerando anche i pagamenti parziali intervenuti medio tempore; 2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 69 cod. pen., 125 cod. proc. pen. La sentenza impugnata sarebbe rimasta del tutto silente in ordine alla richiesta difensiva di revisione del giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno in favore di un esito finale di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.2.2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ulteriore ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamentano: 2.2.1 erronea applicazione della legge penale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca. Richiamata la sentenza di primo grado quanto alla confisca operata per equivalente ex art. 644, comma sesto, cod. pen., e per sproporzione ex art. 12-sexies d.l. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), rilevano che la difesa, con l'atto di appello, aveva sollevato una serie di questioni e di richieste anche istruttorie, segnalando come la Corte di appello abbia confermato la misura ablatoria anche con riferimento alla confisca "allargata" senza fare alcun riferimento ai suoi presupposti fattuali e normativi; evidenziano la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, per un verso, sostiene che l'ammontare della confisca non è contestato e, per altro verso, rileva invece che è contestato l'ammontare degli interessi percepiti; ribadisce come la sentenza di appello si sia limitata a richiamare quella di primo grado senza nemmeno far riferimento alla confisca "allargata" ed alle censure difensive che erano state articolate con riguardo alla prova della legittima provenienza dei beni immobili attinti dal sequestro; ricordano, infine, quali siano i presupposti da verificare per poter procedere alla confisca "per sproporzione". 3. La difesa degli imputati, nelle more, ha trasmesso delle note integrative rispetto al ricorso articolato in punto di confisca, segnalando come, con l'atto di appello, fosse stata censurata la decisione del primo giudice che aveva disposto la misura patrimoniale per ipotesi ulteriori, rispetto a quella di cui all'art. 644, comma sesto, cod. pen., senza dar conto dei relativi e differenti presupposti; osserva, in particolare, che l'unico riferimento alla confisca "allargata" è rinvenibile nel provvedimento di sequestro dove, tuttavia, le due ipotesi di confisca (quella ex art. 644, comma sesto, cod. pen. e quella di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992) erano state "confuse" in un provvedimento ibrido; aggiunge che l'unica quantificazione operata nel provvedimento di sequestro riguarda la somma di Euro 298.950,00 che si assume corrispondente agli interessi illecitamente incamerati a séguito dei rapporti usurari sostenendosi, tuttavia, nel provvedimento di sequestro, la "primarietà" del sequestro funzionale alla confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen.; segnala che la sentenza di primo grado aveva ricondotto la misura ablativa all'ipotesi di cui all'art. 644, comma sesto, cod. pen. che aveva avuto riguardo all'entità del profitto sopra indicata ma, nel contempo, aveva individuato, quale oggetto della misura, l'immobile sub 1) di valore non inferiore ad Euro 500.000; richiama, perciò, l'atto di appello, che aveva invitato la Corte territoriale ad effettuare un accertamento sull'effettiva entità del profitto anche, semmai, mediante l'espletamento di una perizia contabile, richiesta elusa sul rilievo del carattere obbligatorio della confisca ex art. 644 cod. pen. ed in base ad una motivazione sostanzialmente inesistente in ordine al "quantum" della confisca usuraria ma, nel contempo, graficamente inesistente quanto alla confisca "allargata", di cui sottolinea i tratti distintivi rispetto alla prima, con i correlativi oneri motivazionali rispetto alle allegazioni difensive che erano state puntualmente formulate con l'atto di appello ma sulle quali nulla aveva argomentato la sentenza impugnata. 4. L [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi: quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si rileva che il primo motivo, formulato in termini di vizio di motivazione e travisamento della prova, si risolve, in realtà, in considerazioni circa la necessità di un approfondimento dei rapporti tra l'imputato e le persone offese al fine di ricostruire i termini delle pattuizioni economiche e verificarne la effettiva natura usuraria, tema su cui la Corte di appello ha, tuttavia, fornito una risposta a suo avviso congrua ed immune da profili di illogicità; rileva quindi l'inammissibilità del motivo in punto di trattamento sanzionatorio; quanto, poi, al ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si segnala che trattasi, nel caso di specie, di confisca per equivalente avente ad oggetto il profitto del reato di usura, la cui esatta quantificazione attiene al merito della vicenda, valendo perciò le considerazioni relative all'altro atto di impugnazione; 4.1. la difesa degli imputati ha trasmesso una ulteriore memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, prendendo atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha richiamato, invece, le note illustrative depositate in data successiva alla loro redazione, nelle quali si era ribadito come la sentenza impugnata avesse disposto la confisca in termini autoreferenziali ed in forza di norme diverse da quelle che avevano portato al sequestro cui pure ha fatto riferimento "per relationem"; in particolare, si ribadisce che la confisca è stata disposta ai sensi degli artt. 644, comma sesto, e 648-quater cod. pen., senza una specifica quantificazione dell'importo e con riguardo a beni anche appartenenti a terzi rispetto, ai quali non sarebbe stato assolto l'onere di giustificarne la legittima provenienza; evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale non ha tenuto conto del carattere "ancipite" della confisca in tal modo disposta, ed aggiunge che nessuna delle due sentenze di merito ha potuto quantificare il profitto del reato; sottolinea, a tal proposito, che non era nemmeno praticabile un generico riferimento alla misura cautelare che, peraltro, era stata disposta in forza di capi di imputazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali è intervenuta la condanna, con conseguente violazione non soltanto del principio di proporzionalità ma anche di quello di legalità della pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla confisca; sono inammissibili nel resto, in quanto proposti per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio e riconosciuti responsabiii, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, dei fatti di usura rispettivamente loro ascritti e, in particolare: - [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, dei fatti di cui al capo 1), ovvero dei prestiti erogati a [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della Eros, per complessivi Euro 26.800 con il ricorso al sistema dello "sconto assegni" e la applicazione di interessi pari o superiori al 10% mensile; inoltre, dei fatti di cui al capo 2), ovvero dei prestiti del pari erogati per complessivi 197.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., anche in tal caso in parte con il sistema del "cambio assegni" ovvero con finanziamenti ad interessi del 5% o del 10% mensili; - entrambi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei fatti di cui al capo 3), pure analiticamente ivi descritti, con la erogazione di prestiti sempre superiori al "tasso soglia". 1.1. Le vicende erano state ricostruite dal primo giudice essenzialmente valorizzano() le deposizioni delle persone offese oltre che degli operanti e degli stessi testi addotti dalla difesa. 1.2. Con gli atti di appello, le difese avevano evidenziato una serie di elementi a loro avviso non valorizzati dal primo giudice e tali da incidere sulla ricostruzione delle singole vicende. 1.2.1. Così, per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed in relazione al capo 1), avevano lamentato la mancata considerazione delle dichiarazioni reese dall'imputato circa l'acquisto di pietra ricomposta, poi non utilizzata, ma per cui aveva anticipato al Tascone la somma di Euro 8.600. 1.2.2. Quanto alla vicenda "Caci", avevano lamentato la "progressione accusatoria" della persona offesa che, partendo dalla esposizione di prestiti per somme contenute, aveva poi, nelle dichiarazioni via via rese, fornito delle versioni diverse con la indicazione di transazioni finanziarie sempre più consistenti.1.2.3. Da ultimo, per quanto riguarda la vicenda di cui al capo 3), avevano lamentato le incongruenze a loro dire ravvisabili nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.4. Le difese avevano, inoltre, sottolineato come le persone offese avessero avuto negli anni, ed avevano effettivamente attinto dalle casse sociali, delle cospicue disponibilità di denaro, risultando perciò illogico il ricorso a prestiti di natura usuraria che, invero, ben potevano rappresentare una "copertura" ai reati in materia finanziaria e tributaria loro ascritti. 2. Ciò premesso, ritiene il collegio che la Corte di appello abbia fornito una risposta complessivamente congrua ed esaustiva alle censure articolate in punto di responsabilità dalle difese che, nei ricorsi, hanno in parte insistito nelle doglianze già proposte con gli atti di appello e, comunque, hanno finito per sollecitare una nuova valutazione delle emergenze istruttorie certamente non consentita in questa sede. 2.1 Non è inutile, infatti, ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, P.M. in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801): a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Da ultimo, e per completezza, va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri. Rv. 271227). 2.2 Nel pieno rispetto di tali principi, la Corte di appello ha spiegato che le difese non erano riuscite a prospettare una convincente ricostruzione alternativa rispetto a quella operata dal giudice di primo grado sulla scorta, peraltro, di una pluralità di fonti di prova solo in parte rappresentate dalle dichiarazioni delle persone offese che, tuttavia, ha vagliato con particolare attenzione alla emergenza di riscontri obiettivi e di diversa origine. Cos, in particolare, la Corte nissena ha ritenuto la complessiva attendibilità delle dichiarazioni del Tascone, sia per la loro precisione sia, anche, per essere state riscontrate dall'attività investigativa che si era sviluppata, vuoi in intercettazioni telefoniche, vuoi in appostamenti e pedinamenti ed, infine, nell'acquisizione di documentazione: esse avevano consentito di verificare e confermare la veridicità del racconto della persona offesa con riguardo agli incontri ed agli scambi di assegni e denaro contante. I giudici di merito hanno spiegato che le indagini sui conti correnti avevano permesso di riscontrare il narrato del Tascone. mentre lo stesso linguaggio criptico utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate era stato giudicato incompatibile con rapporti finanziari del tutto "regolari"; hanno aggiunto che l'imputato era stato trovato in possesso di una serie di assegni e denaro contante ed aveva reso dichiarazioni parzialmente confessorie sulla natura dei rapporti intrattenuti per circa un anno e mezzo con il Tascone.La Corte di appello non ha nemmeno trascurato il rilievo difensivo circa l'avvenuto acquisto di pietra ricomposta in Tunisia, sottolineando come di tale vicenda non vi sia traccia alcuna o prova alcuna in atti, ed ha giudicato affidabili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate dagli investigatori, tali da integrare una fonte di prova diretta soprattutto in mancanza di spiegazioni alternative. Ed anche in tal caso i giudici di merito hanno preso in esame le considerazioni difensive concernenti le diverse e non omogenee versioni della persona offesa sostenendo che "poco conta il fatto che nel corso delle varie escussione di [OSCURATO:PERSONA] questi abbia via via indicato cifre in parte diverse per computare l'ammontare dei prestiti, rimanendo comunque dimostrato dalla documentazione bancaria la sussistenza del denunciato rapporto usurario" (cfr., pag. 12 deda sentenza in verifica). Analogamente, per quanto concerne la vicenda di cui al capo 3), in rifermento alla quale la Corte di appello ha evocato il contenuto delle intercettaz oni telefoniche quale prova diretta e riscontro della ricostruzione fornita dalle persone offese, si è evidenziato che tali conversazioni finiscono non soltanto per dimostrare i rapporti intercorsi tra costoro e l'imputato ma, anche, per alludere all'intermediazione fornita dal Prezzavento, che si rapportava direttamente con [OSCURATO:PERSONA] e che, per tale ragione, aveva fornito una versione che non poteva essere giudicata del tutto "neutrale", risultando, al contrario, unitamente a quella dei Perna, decisamente vaga nel descrivere l'esposizione debitoria della Edilmed e della Icos. I giudici nisseni non hanno omesso di vagliare le deduzioni difensive circa il cospicuo "circuito" di fatture che era stato accertato dalla Guardia di Finanza a carico della Icos con riferimento al 2007, i rapporti tra questa società e la Edilnned ed, in generale, il disordine contabile che caratterizzava la gestione delle due società, collegate tra loro ed entrambe riconducibili a Riggio, Mondello, Salerno ed ai loro famlliari, con particolare riferimento agli ingenti prelievi di denaro contante intervenuti tra il 2004 ed il 2007, tali da scontrarsi con la versione fornita dalle medesime persone offese. La Corte di appello ha valutato la tesi difensiva secondo cui, in definitiva, le denunce erano in realtà finalizzate a nascondere una gestione "allegra" delle due società; in proposito, ha, tuttavia, fatto presente, in primo luogo, l'irrilevanza della "origine" o della "causa" dello stato di bisogno delle persone offese (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 23880 del 06/07/2020, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279548 - 01, per la quale lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima affinché sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole; conf., Sez. 2, n. 709 del 01/10/2013, Mazzotta, Rv. 258072 - 01). Per altro verso, ha correttamente ricordato che la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, evenienza sicuramente ricorrente nel caso che ci occupa, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività (cfr., Sez. 2, n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà ed altri, Rv. 273242 - 01; Sez. 2, n. 25328 del 22/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250759 - 01). In punto di fatto, poi, la Corte di appello ha sottolineato che era stato in ogni caso ;o stesso imputato ad aver riferito di essere intervenuto con prestiti erogati alle persone offese: ed ha aggiunto che egli, non essendo evidentemente autorizzato all'esercizio del credito, non poteva vantare rapporti di natura personale con costoro tali da giustificare la concessione di prestiti gratuiti o comunque erogati per mero spirito di liberalità. Ha, infine, motivato sulla richiesta di perizia avanzata dalla difesa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. e, infine, sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva ricevuto danaro per conto del fratello nella consapevolezza del carattere illecito dei rapporti sottostanti, avendo valorizzato, a tal fine, le dichiarazioni rese sul punto da [OSCURATO:PERSONA] e dal Riggio e, quindi, la rilevanza concorsuale della condotta tenuta anche nella sola fase dell'incasso del denaro (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 17157 del 09/03/2011, Rv. 250312 - 01). In definitiva, la Corte di appello ha motivato, in punto di responsabilità degli odierni ricorrenti, dando rilievo e seguito alle deduzioni difensive che ha affrontato e respinto con motivazione ampia, congrua ed esaustiva e che non presta il fianco a rilievi suscettibili di essere spesi in sede di legittimità in quanto fondata su considerazioni corrette in diritto ed immuni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. 3. Con l'atto di appello (cfr., pag. 9), la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato un diverso giudizio di valenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e le circostanza aggravanti concorrenti ed, in particolare, una valutazione di prevalenza delle prime sulle seconde in considerazione degli elementi ritenuti comunque significativi dalla stessa sentenza di primo grado.A sua volta la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti concorrenti, anche in tal caso richiamando le considerazioni svolte dallo stesso Tribunale di Gela. Senonché, la Corte di appello, nel riepilogare i motivi di appello articolati nell'interesse degli imputati, ha fatto presente che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che "... il Tribunale avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis c.p." (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata) ed allo stesso modo (cfr., ivi, pag. 10) ha sintetizzato il motivo di appello che era stato articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. E' evidente, perciò, che la Corte di appello ha inteso i motivi di appello in termini del tutto errati rispetto a quanto era stato effettivamente devoluto ed, al contempo, non li ha comunque affrontati, omettendo qualsiasi motivazione sulla complessiva adeguatezza del trattamento sanzionatorio e limitandosi a ribadire la applicabilità, sotto tale profilo, ed a tutte le condotte per cui era intervenuta la condanna, della disciplina introdotta dalla legge 251 del 2005. La sentenza impugnata va, perciò, annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame. 4. Sono inoltre fondati i motivi inerenti alla confisca, dedotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Il Tribunale di Gela aveva trattato della confisca nel punto 4. della sentenza (pagg. 37-39) intitolato "la confisca ex art. 644 comma 6 c.p.": in quella sede i giud:ci di primo grado avevano richiamato le caratteristiche della "... confisca c.d. per equivalente prevista dall'art. 644 ultimo comma cod. pen. ..." cui far ricorso nel caso sia impossibile attingere direttamente i beni che rappresentano il profitto o il prezzo del reato; con riferimento al "quantum", avevano perciò correttamente ricordato che "... esso è specificamente commisurato ad un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari e, quindi, al solo incremento netto patrimoniale ricavato dal soggetto attivo del reato ..." (cfr., ivi, pag. 39). Del pari il Tribunale aveva precisato che "... per determinare l'incremento netto patrimoniale che configura lo specifico profitto della confisca per equivalente ex art. 644 ultimo comma, cod. pen., deve ... aversi riguardo all'effettivo arricchimento patrimoniale acquisito, e non alla semplice esistenza di un credito per così dire virtuale, in quanto non riscosso ... con la conseguenza che lo specifico profitto in questione non può essere fatto coincidere con quanto soltanto pattuito per interessi, a prescindere dalla loro concreta corresponsione, ma va quantificato prendendo in considerazione la somma in contanti e gli importi recati nei titoli, se riscossi, oltre che la somma ricevuta in prestito, ove dagli atti non risulti altro" (cfr., ivi). Senonché, dopo aver posto queste corrette premesse ed aver sostenuto che nel caso di specie "... non si possono espungere tutte le somme ricevute in prestito, né quelle restituite a titolo di interessi e per sorte capitale ...", si è concluso che "... va disposta la confisca di quanto in sequestro - immobile oggetto di sequestro preventivo - e di ulteriori beni, denaro o altre utilità di cui [OSCURATO:PERSONA] abbia la disponibilità, sino alla concorrenza degli importi oggetto di usura di cui ai capi 1) e 2); nonché la confisca di beni, denaro o altre utilità, dei quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano la disponibilità, sino alla concorrenza degli importi oggetto di usura di cui al capo 3)" (cfr., ancora, ivi, pag. 39). 4.2 [OSCURATO:PERSONA] non aveva articolato motivi di appello sulla confisca. 4.3. Dal canto suo, invece, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la decisione resa sul punto dal Tribunale rilevando che, proprio per la natura della confisca, occorreva dimostrare che gli immobili attinti dal sequestro rappresentassero il profitto o il prezzo del reato di usura, ed aveva altresì fatto presente di aver documentato, in primo grado, che essi erano stati invece acquistati con risorse del tutto lecite (cfr, pag. 10 dell'atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]); aveva dunque osservato come non potesse ritenersi legittima "... l'apprensione dell'intero compendio immobiliare (anche quello dei genitori) senza l'esatta e concreta individuazione del prodotto, profitto o prezzo del reato trattandosi di una confisca che, comunque, presuppone la qualificazione o del particolare nesso di strumentalità tra res e reato o della effettiva natura di provento/profitto" (cfr., ivi). 4.4 La Corte di appello ha affrontato la censura e l'ha respinta con motivazione incongrua e disallineata rispetto non soltanto alla censura difensiva ma, a ben guardare, alla stessa pronuncia impugnata; ha infatti sostenuto che "... la difesa non censura l'ammontare dei valori da confiscare ma il fatto che non sia stato individuato il nesso di strumentalità tra i beni da confiscare ed il reato commesso o la loro effettiva natura di provento o profitto di quei reati" (cfr., pag. 16). In definitiva, secondo i giudici nisseni, la natura della confisca per equivalente non imporrebbe una indagine sul nesso di pertinenzialità o di derivazione dal reato dei beni che siano stati attinti dalla misura di sicurezza patrinrioniaie.Si tratta di una affermazione condivisibile in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274561 - 01; Sez. 1, n. 28999 del 01/04/2010, Giordano, Rv. 248474 - 01). E, tuttavia, non v'è dubbio che la difesa avesse contestato anche la "misura" della confisca laddove, come si è visto, aveva ritenuto illegittima e non consentita "... l'apprensione dell'intero compendio immobiliare (anche quello dei genitori) senza l'esatta e concreta individuazione del prodotto, profitto o prezzo del reato ..." (cfr., pag. 10 dell'atto di appello). 4.5 La Corte di appello ha respinto la censura difensiva ed ha confermato la decisione del Tribunale che, tuttavia, aveva disposto la "confisca di quanto in sequestro e di ulteriori beni, denaro o altre utilità ... sino alla concorrenza degli importi oggetto di usura ..." (cfr., dal dispositivo, a pag. 43); in sostanza, quindi, la confisca disposta all'esito del giudizio di merito è stata oggettivamente delineata con riferimento al contenuto del provvedimento di sequestro preventivo adottato dal GIP (unitamente alla misura personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ma I provvedimento cautelare era stato motivato (cfr., pagg. 82 e ssgg.) con riferimento, a sua volta, alla richiesta del PM che aveva avuto ad oggetto, in primo luogo, la confisca "per sproporzione" di cui all'attuale art. 240-bis cod. pen. e già prevista e disciplinata dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, i cui presupposti ed il cui ambito operativo sono nettamente distinti dalla confisca di cui all'art. 644, comma sesto, cod. pen., anche qualora adottata o eseguita sotto forma di confisca "per equivalente". Non a caso, nel provvedimento cautelare, il GIP aveva diffusamente motivato in ordine alle disponibilità patrimoniali (beni immobili, beni mobili, società) riferibili, direttamente o indirettamente, a [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 83 e ssgg.), che aveva giudicato non proporzionati e coerenti con i redditi dichiarati dal medesimo ed analiticamente riportati per gli anni dal 2000 al 2009 (cfr., in particolare, pag. 87 del provvedimento); come, anche, alle disponibilità patrimonia:i direttamente o indirettamente riferibili a [OSCURATO:PERSONA] anche in tal caso giudicate non coerenti con i redditi dichiarati (cfr., ivi, ancora, pagg. 88 e ssgg.). Il GIP aveva, pertanto, motivato sulla sussistenza del "fumus" del delitto di usura (cfr., ivi, pag. 93) in quanto ricompreso nel novero di quelli evocati dal già vigente art. 12-sexies disponendo il sequestro preventivo dei beni giudicati "... di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall'Ingegnoso e dagli altri soggetti avanti indicati o comunque rispetto ai presumibili proventi delle attività economiche dai medesimi esercitate" (cfr., ancora, ivi, pag. 93). In definitiva, quindi, è accaduto che il Tribunale di Gela, pur avendo diffusamente discettato dei presupposti della confisca di cui all'art. 644. comma sesto, cod. pen., aveva poi rinviato al provvedimento del GIP che, come si è visto, era stato adottato su presupposti normativi e, di conseguenza, fattuali, tutt'affatto differenti perché, per l'appunto, riferiti alla ontologicamente differente ipotesi di confisca di cui all'attuale art. 240-bis cod. pen.. La Corte di appello, dal canto suo, ha liquidato la questione limitandosi a segnalare che la difesa non aveva contestato la quantificazione del profitto del reato per cui era intervenuta la condanna ma soltanto il vincolo di pertinenzialità tra quest'ultimo ed i beni attinti dalla misura patrimoniale; ma, in tal modo, omettendo di confrontarsi con il tema che era stato devoluto con l'atto di appello che era quello della effettiva delimitazione del sequestro e della confisca entro i rigorosi limiti della confisca di cui all'art. 644, comma sesto, cod. pen. a fronte del "rinvio" operato dal giudice di primo grado alla misura cautelare adottata in funzione della confisca "per sproporzione". 4.6. La sentenza va dunque anche su questo punto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo esame sul punto. 5. In sintesi, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ci [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizIoni di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che colmerà gli evidenziati vizi motivazionali. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrent., nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle statuizioni di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione dela Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed irrevocabili le dichiarazioni di responsabilità dei predetti imputati in ordine ai reati a ciascuno ascritti. [OSCURATO:PERSONA] e In
Sentenza Cassazione n. 08651/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris