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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47510/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe considerato le allegazioni difensive proposte con la prima impugnazione circa la valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa.

2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame veniva confermata la valutazione di attendibilità della dichiarazione ricognitiva con motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la pena sarebbe stata quantificata senza considerare la possibilità di riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.; sarebbe illogica anche la determinazione della pena pecuniaria non proporzionata a quella detentiva vicina al minimo.

2.2.1. Si tratta di doglianze reiterative, non consentite.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello denegava l'attenuante invocata rilevando come fosse ostativo il danno cagionato ritenuto, con valutazione di merito non manifestamente illogica, "non lieve". 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe considerato le allegazioni difensive proposte con la prima impugnazione circa la valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa. 2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame veniva confermata la valutazione di attendibilità della dichiarazione ricognitiva con motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la pena sarebbe stata quantificata senza considerare la possibilità di riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.; sarebbe illogica anche la determinazione della pena pecuniaria non proporzionata a quella detentiva vicina al minimo. 2.2.1. Si tratta di doglianze reiterative, non consentite. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello denegava l'attenuante invocata rilevando come fosse ostativo il danno cagionato ritenuto, con valutazione di merito non manifestamente illogica, "non lieve". 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 3 novembre
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