CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 agosto 2025
Cassazione n. 08112/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22347/2025 R.G.proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimato -per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questaCorte n. 23764 del 23/8/2025, emessa nel procedimento n. 14926/2023R.G.;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente;Numero registro generale 22347/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8112/2026Data pubblicazione 01/04/2026RILEVATO CHE:− la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, per tramite del suo difen-sore, con istanza datata 21/10/2025, chiedeva di disporre la correzione diun errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 23764 del 23/8/2025,emessa nel procedimento n. 14926/2023 R.G., aggiungendo al dispositivola distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;− rilevato che l’istanza avanzata dall’odierna ricorrente è stata notificataalla controparte, [OSCURATO:PERSONA];− la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 18/3/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− risulta che effettivamente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nellememorie conclusive del 21/3/2025, la distrazione in suo favore, ex art. 93c.p.c., delle spese legali del giudizio, dichiarandosi antistatario;− come già più volte statuito da questa Corte, in caso di omessa pro-nuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rime-dio, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal proce-dimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.,e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di di-strazione qualificarsi come domanda autonoma;− la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il dispostodell’art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui laparte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese- consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevoledurata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, aisensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della CorteNumero registro generale 22347/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8112/2026Data pubblicazione 01/04/2026di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293;11/04/2014, n. 8578);− in conclusione, si deve disporre che la motivazione dell’ordinanza diquesta Corte n. 23764 del 23/8/2025 sia emendata con l’aggiunta dellafrase «con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»dopo le parole «a carico di [OSCURATO:PERSONA] e in favore della societàElle Cooperativa in liquidazione» e dopo le parole «e sono liquidate comeda dispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’in-ciso «con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.»in entrambi i punti in cui sono riportate le parole «alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione»;− poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare un documento in-formatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presenteprovvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fa-scicolo informatico, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 196-quinquies,quinto comma, disp. att. c.p.c.;− per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spesedel presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024);p. q. m.la Cortedispone che la motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 23764 del23/8/2025 sia emendata con l’aggiunta della frase «con distrazione infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «a caricodi [OSCURATO:PERSONA] e in favore della società [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione» e dopo le parole «e sono liquidate come da dispositivo» e cheil dispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «con distrazione infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» in entrambi i punti in cuisono riportate le parole «alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione»;Numero registro generale 22347/2025Numero sezionale 1071/2026Numero di raccolta generale 8112/2026Data pubblicazione 01/04/2026dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 18 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])