CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22700/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apoli, quale giudice delriesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato integralmente al ricorso e ha insistito per il suo accoglimento.1. Il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame, ha confermato la custodiacautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di essere promotoredell’associazione di tipo mafioso denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]", diretta dal carcerecon uno smartphone, operante nel territorio di Casalnuovo di Napoli, nonché diessere il mandante di due episodi di tentata estorsione, per 280.000,00 euro aidanni di [OSCURATO:PERSONA] e 150.000,00 euro ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravatidal metodo e dall’agevolazione mafiosi, dalle più persone riunite e, il secondo,anche dall'uso delle armi.2. Avverso la detta ordinanza l’indagato ha articolato tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, si deducono vizi motivazionali e violazioni di leggecirca la ritenuta gravità indiziaria per il delitto associativo.Vi sarebbe un'insanabile aporia logica nell’attribuzione al Rea del ruolo didominus assoluto dell'organizzazione e nella sua conclamata contestualeestraneità all’associazione dedita al narcotraffico, fulcro economico del medesimogruppo.Inoltre, pur dando atto che il Rea era al vertice del clan "Veneruso-Rea",l'ordinanza non spiegherebbe come egli fosse transitato a capo della distintaconsorteria, denominata "clan [OSCURATO:PERSONA]". I reati-spia valorizzati dal Tribunale perdelineare il controllo del territorio (le violente aggressioni ai danni di Borzacchiello,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) vedevano protagonisti esponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA],senza alcuna ingerenza del ricorrente.Sotto un ulteriore profilo, la censura investe l'identificazione del Rea qualeinterlocutore (appellato "'o zio" o "'o pagliesco") in una conversazione ambientaledel 24 settembre 2024. Si fa notare che il coindagato [OSCURATO:PERSONA] domandaesplicitamente con chi parli al telefono [OSCURATO:PERSONA], così palesando lamancata conoscenza dell'interlocutore; ciò smentirebbe che il [OSCURATO:PERSONA] stesseparlando in videochiamata con il Rea (che altrimenti sarebbe stato riconosciuto dalLa [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale avrebbe ignorato anche che l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] diparlare con "'o pagliesco" ben poteva riferirsi a un terzo soggetto, mentre ilriferimento a "'o zio" risulterebbe equivoco, potendo essere correlato al coindagatoLuigi [OSCURATO:PERSONA]. Oltretutto, il tenore testuale della medesima captazionesmentirebbe in radice che fosse il Rea al telefono col [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiestoal suo interlocutore se si sarebbe trattenuto “fino alle sette", frase incompatibilecon il regime carcerario cui era sottoposto il ricorrente.Vi sarebbe stata, poi, la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio,avendo il Tribunale fondato l'identificazione vocale del Rea su un'annotazione dipolizia giudiziaria a firma del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], datata 24 ottobre 2024,depositata dal Pubblico Ministero "a sorpresa" durante l'udienza camerale. Taledocumento, che rinvierebbe tautologicamente a una non meglio precisata "altratermine a difesa, in palese violazione dell'art. 309 cod. proc. pen. e dei consolidatiprincipi giurisprudenziali in tema di discovery, rendendo l'atto inutilizzabile.Infine, il primo motivo denuncia il travisamento delle parole del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiarito come il Rea solesse rivolgere leproprie pretese estorsive – mai inferiori a 50.000,00 euro – unicamente aimportanti imprese edili, laddove il Tribunale aveva paragonato ad esse le modesteestorsioni in danno di un piccolo panettiere o di un CAF.2.2. Con il secondo motivo, la difesa prospetta vizi motivazionali e violazionidi legge riguardo alla tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con un elemento dirimente,desumibile dalla querela della persona offesa, secondo cui, a fronte della richiestadella vittima di rateizzare il pagamento di 10.000,00 euro in tranches da 1.000,00euro mensili, [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato che la richiesta estorsivaprovenisse da [OSCURATO:PERSONA], il nipote del “Pagliesco”, che prendeva l’ordine dalcarcere: sicché era chiaro che chi impartiva gli ordini era [OSCURATO:PERSONA] e cheil riferimento al "Pagliesco" e al "carcere" fungeva unicamente da espediente peraccreditare la caratura criminale del mandante sul territorio, non attestando alcuncoinvolgimento diretto del Rea.Anche l’uso dello pseudonimo di "[OSCURATO:PERSONA]", mai emerso prima comeriferibile al Rea, sarebbe stato frutto di una suggestione investigativa della poliziagiudiziaria, acriticamente utilizzata a carico del ricorrente.2.3. Con il terzo motivo, si deducono vizi motivazionali e violazioni di leggeinerenti al delitto di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].La difesa evidenzia che, in una conversazione intercettata il 3 ottobre 2024,il [OSCURATO:PERSONA] riferiva alla moglie di essere stato contattato da un soggetto appellato"'o zio", che lo aveva convocato presso la sua abitazione ("tu sai dove abito, vienia casa..."). Il Tribunale del riesame, pur ammettendo che la dinamica non fosseconcluso che il mandante occulto dell'estorsione fosse comunque il Rea, all'epocarecluso. Tuttavia, se l'interlocutore denominato "'o zio", che aveva convocato acasa sua la vittima, non avrebbe potuto essere il Rea, veniva meno anche la provache fosse proprio il ricorrente ad essere indicato con tale appellativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, per alcuni aspetti, inammissibile.Giova premettere che la deduzione di erronea applicazione di legge penalesostanziale presuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente,illogica o contraddittoria ricostruzione fattuale censura un vizio di motivazionedenunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01). Sicché, anche in materiadi misure cautelari personali, il sindacato di legittimità non consente unarivalutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari, ma restacircoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e dell’esistenzadi un apparato argomentativo effettivo, non meramente apparente e nonradicalmente inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice dimerito e rispettoso dei canoni della logica e dei principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze. In altri termini, non può chiedersi a questa Cortedi sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice della cautela (intal senso si vedano: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01 e Sez.2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01, sulla gravità indiziaria; Sez.3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827-02, Sez. 3, n. 7268del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01 e Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011,Soriato, Rv. 250093-01, sulla valutazione delle esigenze cautelari, della gradualitàe adeguatezza della misura).Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistenteo l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamenteriportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se compromettain modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, PGC/Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01): e sempre che non sia dedotto in base a meri stralci di prove, non potendo laCorte, per il principio di autosufficienza del ricorso, accedere all’integrale letturadegli atti processuali per individuare il tenore di quelli richiamati in ricorso (Sez.4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384-01; Sez. 2, Sentenza n. 20677del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01), salvo che la fondatezza del vizio nonemerga all'evidenza dalla mera lettura del ricorso e del provvedimento impugnato(come si desume da Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302-01).Nella specie, le censure, pur formalmente prospettate come violazione dilegge e vizio motivazionale, sollecitano in larga parte una mera rivalutazione delcompendio indiziario, non consentita in sede di legittimità ove il controllo non puòtradursi in una rilettura alternativa degli elementi acquisiti, ma deve arrestarsi allaverifica della completezza, non apparenza e tenuta logico-giuridica dellamotivazione del provvedimento impugnato.2. Alla luce di quanto appena detto, il primo motivo non è fondato.2.1. Quanto alla dedotta incompatibilità tra la contestazione di cui al capo 1)e la mancata attribuzione al Rea della partecipazione alla distinta associazionefinalizzata al narcotraffico, il Tribunale ha dato risposta non apparente,sottolineando che il deficit probatorio ravvisato dal Giudice per le indaginipreliminari con riguardo al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 restavaconfinato a quel titolo associativo e non si riverberava, di per sé, sulla diversacontestazione di associazione mafiosa. Non è perciò ravvisabile la denunciataaporia fra l’esclusione di uno specifico ruolo nel sodalizio dedito agli stupefacentie la ritenuta gravità indiziaria in ordine alla perdurante direzione del diversogruppo mafioso, trattandosi di contestazioni autonome, aventi ad oggetto fatti nonsovrapponibile e suscettibili di distinti apprezzamenti probatori: non essendo,evidentemente, scontato che la partecipazione ad un sodalizio comporti inautomatico il coinvolgimento, sempre e comunque, in un altro ad esso correlato.2.2. Parimenti immune da manifesta illogicità è la ricostruzione con cui ilTribunale, muovendo dal dato storico della egemonia del clan facente capo al Reanel territorio di Casalnuovo, ha ritenuto che il gruppo operativamente facente capoai [OSCURATO:PERSONA] non agisse in modo autonomo rispetto al ricorrente, ma qualestruttura territoriale attraverso la quale il medesimo, pur detenuto, continuava aimpartire direttive. In tale senso il [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha valorizzato, oltre alladescrizione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale “interfaccia operativa” del Reasul territorio, la conversazione del 24 settembre 2024, nella quale l’interlocutoreidentificato nel Rea impartiva disposizioni sulle estorsioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilcontegno di soggezione degli interlocutori liberi, i successivi riscontri provenientidalle condotte esecutive e dalle captazioni riguardanti le persone offese, nonchéle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergenti nell’indicare il Reacome soggetto ancora titolare del comando del sodalizio.2.3. Nemmeno coglie nel segno la critica relativa all’identificazione del Reaquale interlocutore della detta conversazione del 24 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato il proprio convincimento sul solo riconoscimento vocale o sul soloappellativo “’o zio”, del cui carattere generico ha anzi dato atto, ma su una pluralitàdi dati convergenti: l’affermazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel chiarire aLa [OSCURATO:PERSONA], durante una caduta della linea, che stava parlando con “’oPagliesco” (soprannome del Rea); il contenuto precettivo della conversazione,nella quale vengono impartite a [OSCURATO:PERSONA] specifiche direttive estorsivein danno del [OSCURATO:PERSONA]; i passaggi dai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha tratto la perdurantecondizione detentiva del soggetto in linea (avendo [OSCURATO:PERSONA] affermato:“La gente deve fare questa decisione finché tu non ci sei, perché è troppo facileche quando torni tu fanno le decisioni ... le devono fare oggi non domani ledecisioni...”, frase correttamente ritenuta indicativa del riferimento a persona chenon poteva essere in loco); il contegno di evidente soggezione tenuto dagliinterlocutori liberi.Assieme a tali elementi, il provvedimento impugnato ha valorizzato anche ilriconoscimento vocale operato dal luogotenente [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tale trama argomentativa, le deduzioni difensive, imperniate sullafrase “chi è?” (da parte del [OSCURATO:PERSONA]) – peraltro spiegata dal Tribunale collegialecon la momentanea interruzione del collegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e il Rea–, sulla presenza di omissis e sul riferimento alla reperibilità sino alle ore sette(riferibile, secondo il provvedimento impugnato, all’orario sino al quale il Reasarebbe stato disponibile a rispondere al telefono dal carcere), si risolvono nellavalorizzazione atomistica di singole parti di dialogo che non evidenziano alcunaillogicità o insanabile contraddizione interna alla motivazione, la quale resta, nelsuo complesso, lineare e intelligibile.2.4. È infondata anche la censura concernente l’assunta violazioneprocedurale connessa alla produzione dell’annotazione di polizia giudiziaria,depositata all’udienza di riesame.L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. stabilisce che il Tribunale «annulla,riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla basedegli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza». Dunque, è chiaro che nonsussista una preclusione in relazione alla produzione «nel corso dell'udienza» dielementi ulteriori rispetto a quelli originariamente disponibili, sia che si tratti dielementi noti alla parte che li produce anche prima della richiesta di riesame, siache si tratti di elementi sopravvenuti, fermo restando il diritto a un termine a difesa(Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357-01; Sez. 5, n. 17970 del07/02/2020, Giacobbi, Rv. 279398-01; Sez. 6, n. 35690 del 12/06/2019,Catalano, Rv. 277194-01, in motivazione).Nella specie, però, il ricorrente non deduce di avere richiesto un termine adifesa, né indica quale concreta attività tecnica o difensiva sarebbe stata resaimpossibile dal deposito dell’atto. Per giunta, l’annotazione del 24 ottobre 2024non costituisce – come detto – l’unico perno del ragionamento del Tribunale, masi inserisce in un quadro indiziario più ampio, ritenuto convergente, il cui ipoteticosgretolarsi, anche senza tale elemento, neppure viene spiegato da partericorrente.2.5. Non è fondata, infine, la doglianza concernente il travisamento delledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha spiegato, conargomentazione non manifestamente illogica, che le condotte estorsive contestatenon erano rivolte ai modesti ricavi ordinari di una panetteria o di un eserciziocommerciale, ma a proventi illeciti o comunque occultati al clan, sicché il richiamoal modus operandi storicamente attribuito al Rea dal detto collaboratore digiustizia (ovvero estorsioni di rilevanti entità ai danni di imprese di grandidimensioni e non di singoli esercizi commerciali) non vale, di per sé, a escluderela gravità indiziaria.3. Anche il secondo motivo è infondato.L’ordinanza impugnata, infatti, non attribuisce il ruolo di mandante al Reasulla base del solo riferimento, contenuto nella denuncia del [OSCURATO:PERSONA], ad Armandoquale soggetto che porta gli ordini “dal carcere”, né sulla base della solaevocazione del cosiddetto “[OSCURATO:PERSONA]”. Il Tribunale ha invece valorizzato,quale dato centrale, la conversazione del 24 settembre 2024 nella qualel’interlocutore, identificato come Rea, indica espressamente a [OSCURATO:PERSONA] rivolgersi “a quello del pane”, individuato in [OSCURATO:PERSONA], fratello di Maurizio,precisando modalità e progressione della richiesta; ha poi correlato tale dato alledichiarazioni della persona offesa, ai filmati dell’impianto di videosorveglianza delbar Mosè, alle intercettazioni successive e al complessivo sviluppo della vicendaestorsiva. In tale contesto, il passo della denuncia richiamato dalla difesa è statoimplicitamente, ma chiaramente, ritenuto compatibile con la detta veste del Readi mandante occulto e di “[OSCURATO:PERSONA]” quale suo esecutore e portavoce sul territorio.Quanto, poi, allo pseudonimo “[OSCURATO:PERSONA]”, la sua eventuale mancataemersione in pregresse vicende investigative non assume carattere decisivo,essendo il Tribunale pervenuto all’identificazione del mandante attraverso unapluralità di elementi ulteriori e indipendenti.4. Nemmeno il terzo motivo merita accoglimento.La censura difensiva coglie un dato effettivamente considerato dal Tribunale,ma gli attribuisce una portata demolitoria che l’ordinanza impugnata, conmotivazione non manifestamente illogica, ha escluso. [OSCURATO:PERSONA] cautelare hainfatti riconosciuto che il soggetto il quale, nella conversazione del 3 ottobre 2024,avrebbe invitato [OSCURATO:PERSONA] a recarsi presso la propria abitazione non potevaidentificarsi nel Rea, trattandosi di persona detenuta. Tuttavia, ha ritenuto che taledato non incidesse sulla gravità indiziaria relativa al capo 5), perché il ruolo delRea quale mandante della pretesa estorsiva non è stato desunto da quelsuccessivo contatto, ma da una sequenza di elementi anteriori, autonomi e traloro coordinati.In primo luogo, il Tribunale ha valorizzato la conversazione del 24 settembre2024, nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con il soggetto identificato nel Rea,riferisce della posizione di [OSCURATO:PERSONA], indicato come il “barista” e poi come “quellocon il codino”, richiamando una precedente “imbasciata” già fattagli eprospettando un’ulteriore richiesta collegata alla ritenuta gestione occulta, daparte della persona offesa, di un CAF nel territorio di Casalnuovo. In tale contesto,l’interlocutore identificato nel Rea non rimane estraneo alla vicenda, ma impartisceuna direttiva operativa, dicendo a [OSCURATO:PERSONA] di fargli “bene l’imbasciata” e di nonavere paura. Il Tribunale ha dunque individuato in tale dialogo il momento geneticodella pressione estorsiva poi concretamente esercitata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] ha ricollegato a quel primo segmento i fatti del30 settembre 2024. In tale data, [OSCURATO:PERSONA] si reca presso l’abitazione dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA], circostanza documentata anche dalle riprese della telecameraposta in via [OSCURATO:PERSONA]; qui viene affrontato da [OSCURATO:PERSONA], ilquale gli rimprovera di avere diffuso la notizia delle telefonate con Rea. La personaoffesa, a sua volta, respinge l’accusa, nega di avere parlato con “‘o zio” erappresenta l’impossibilità di pagare la somma richiestagli, indicata in 150.000,00euro. Proprio tale riferimento consente al Tribunale di saldare il colloquio del 30settembre alla precedente “imbasciata” di cui alla conversazione del 24 settembre.In terzo luogo, l’ordinanza valorizza l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], che,invece di tutelare [OSCURATO:PERSONA] o di prendere le distanze dalla richiesta, si scagliacontro di lui per essersi “lamentato per la richiesta”, gli rimprovera di avere fattoperdere rispetto al gruppo e lo colpisce violentemente; il pestaggio è desunto dalcontenuto della registrazione del progressivo 164, nella quale si percepiscono ilrumore degli schiaffi e i lamenti della persona offesa. Anche questo passaggio,secondo il Tribunale, conferma che la richiesta economica non costituivaun’iniziativa episodica o equivoca, ma una pretesa estorsiva già nota ai verticioperativi del gruppo e sostenuta con modalità intimidatorie e violente.In quarto luogo, il Tribunale richiama il fatto che, circa mezz’ora dopol’aggressione, [OSCURATO:PERSONA] contatta il soggetto identificato nel Rea,rivolgendosi a lui con l’appellativo “‘o zio”, e gli riferisce quanto appena accaduto.Tale immediato resoconto viene letto dal [OSCURATO:PERSONA] come ulteriore indice delrapporto tra l’esecuzione materiale della pressione estorsiva e il soggetto detenutoal quale [OSCURATO:PERSONA] rende conto dell’andamento della vicenda.Da ultimo, il Tribunale considera la reazione successiva di [OSCURATO:PERSONA] e dellamoglie non come elemento idoneo a escludere la precedente condotta estorsiva,ma come conferma della serietà della minaccia subita: dalle conversazionisuccessive emerge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di non denunciarel’aggressione e che i coniugi erano preoccupati per possibili ritorsioni da parte dichi si fosse sentito scavalcato, dopo che la persona offesa era riuscita a “parlarediretto” con un soggetto ritenuto sovraordinato agli esecutori materiali.Ne consegue che il segmento del 3 ottobre 2024 non è assunto dal Tribunalecome prova certa di una diretta interlocuzione personale tra [OSCURATO:PERSONA] e Rea, nécome fondamento esclusivo del capo 5). Esso è, piuttosto, collocato a valle di unavicenda già ritenuta delineata, sotto il profilo indiziario: prima l’ordine di farel’“imbasciata”, poi la convocazione presso l’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], quindi larichiesta di 150.000,00 euro, il pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] e il successivo resoconto aRea da parte di [OSCURATO:PERSONA]. In questa prospettiva, l’incertezza sull’identitàdel soggetto che, il 3 ottobre, avrebbe invitato [OSCURATO:PERSONA] presso la propriaabitazione non elide, secondo il Tribunale, la tenuta del quadro indiziario relativoalla pregressa pretesa estorsiva e al ruolo del Rea quale mandante della stessa.Anche in relazione a tale parte, in definitiva, si chiede, più che l’accertamentodi un vizio motivazionale, un difforme giudizio sul quadro indiziario, che è inibitoal giudice di legittimità.5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Trattandosi di provvedimento dal quale non consegue la rimessione in libertàdel detenuto, sua copia deve essere trasmessa al direttore dell’istitutopenitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]