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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30304/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 2 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, ed escludeva la recidiva contestata, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso -che contesta una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del motivo esposto in relazione all'elemento psicologico-, risulta manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha ricostruito i fatti, evidenziando come fosse pacifica la colpevolezza del prevenuto, avendo questi consapevolmente alterato l'assegno provento di illecito apponendovi il proprio nome e procedendo poi al suo incasso, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 luglio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 2 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione, ed escludeva la recidiva contestata, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso -che contesta una violazione di legge e un difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del motivo esposto in relazione all'elemento psicologico-, risulta manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha ricostruito i fatti, evidenziando come fosse pacifica la colpevolezza del prevenuto, avendo questi consapevolmente alterato l'assegno provento di illecito apponendovi il proprio nome e procedendo poi al suo incasso, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7
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