CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 20598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso in data 17/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/11/2022, la Corte di appello di Campobasso, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della sospensione condizionale della pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa inflitta dalla Corte di appello, Sezione per i minorenni di Campobasso con sentenza del 16/04/2015, definitiva il 16/06/2015. Secondo il Collegio, infatti, Tasillo aveva ottenuto la predetta sospensione «in violazione» dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., avendo egli commesso, in data 16/09/2020, il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale aveva riportato condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione e 19.000,00 euro di multa inflitta con sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 8/11/2021, definitiva il 24/12/2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. In particolare, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il nuovo reato, la cui condanna avrebbe determinato la revoca di diritto della sospensione condizionale in precedenza concessa, sarebbe stato commesso successivamente alla conclusione del quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza che aveva accordato il beneficio in parola. 3. In data 27/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. In data 20/01/2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria contenente conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo l'art. 168, primo comma, cod. pen., fatta salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti dall'art. 163, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. In applicazione di tali disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la revoca debba essere disposta quando: a) nel termine di cinque anni in caso di delitti o di due anni in caso di contravvenzioni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale della pena (così ex plurimis Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280056 - 01), il condannato: a) commetta un qualunque nuovo delitto o una nuova contravvenzione, in questo caso della stessa indole, per i quali venga inflitta una pena detentiva o, comunque, non adempia agli obblighi imposti all'atto della sospensione condizionale; b) riporti una nuova condanna per un delitto commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza applicativa del beneficio e per il quale venga applicata una pena che, cumulata a quella sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Qualora, invece, la nuova pena non superi i limiti in questione, l'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. consente al giudice di concedere, per una seconda volta, la sospensione condizionale della pena. 3. Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza impugnata, la sentenza concessiva del beneficio è diventata irrevocabile il 16/06/2015, mentre l'ulteriore reato, per il quale Tasillo ha riportato la nuova condanna, è stato commesso il 16/09/2020. Pertanto, lo stesso si colloca dopo la conclusione del quinquennio successivo al passaggio in giudicato della prima pronuncia, con la quale era stata disposta la sospensione condizionale. Per tale motivo, a prescindere dall'equivoco riferimento, da parte del Giudice dell'esecuzione, a una richiesta di revoca che sarebbe stata avanzata dalla Procura generale in considerazione della mancanza originaria dei presupposti per la concessione del beneficio (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), le doglianze difensive devono ritenersi fondate, avendo la Corte di appello proceduto alla revoca della sospensione condizionale in assenza dei presupposti di legge. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con comunicazione della presente sentenza al Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, per quanto di competenza. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone la comunicazione della presente sentenza al Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso per quanto di competenza. Così deciso i