CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19897/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11576/2022 RG proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a da gli avvocat i Luigi e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2022 n. 15015 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 2024/2022 delTribunale di Napoli , de l 24 febbraio 2022, resa nel procedimento iscritto al n. RG 21585/2020; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] menzionata in epigrafe che lo ha condannato al pagamento delle spese processuali ritenendo la sua soccombenza virtuale nel giudizio promosso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]al fine di ottenere risposta all’istanza di accesso ai dati personali, rimasta inevasa, conseguente a una serie di telefonate,provenienti da numeri privati e non identificabili, da parte di sedicenti incaricati della [OSCURATO:SOCIETA] che proponevano il cambiamento del fornitore dell’energia elettrica. Il Tribunale ha acco lto la richiesta dello [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazione della cessazione della materia del contendere conseguente al riscontro ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA] con la comparsa di risposta. Ha ritenuto soccombente virtuale il ricorrente in considerazione del difetto di prova circa la qualitàdella società convenuta di titolare o responsabile del trattamento dei dati del ricorrente nonché circa la esistenza di un rapporto contrattuale o di fatto fra lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e la riferibilità a [OSCURATO:SOCIETA] degli asseriti com portamenti di soggetti non identificati e di cui non era provato il rapporto con la società. Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]. e ha contestato l’ammissibilità, la procedibilità e la fondatezza del ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola in tre motivi così rubricati: a)Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 del Reg.to Europeo n. 679/2016, artt. 1175 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; Ric. 2022 n. 15015 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -3- b)Violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4; c) Omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5. [OSCURATO:PERSONA] I tre motivi di ricorso che possono essere esaminati unitariamente - in quanto tutti in tesi a far valere l’avvenuta prova della titolarità del trattamento dati personali in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA], titolarità che sarebbe stata disattesa dal Tribunale sulla base di una erronea lettura degli elementi probatori acquisiti –sono inammissibili. In primo luogo il ricorrente non censura la ratio decidendi relativa alla mancata prova delle telefonate asseritamente ricevute da parte di soggetti che avrebbero proposto il cambio di gestore a favore e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. Il Tribunale ha ritenuto non idoneaa provare i fatti la sola richiesta al gestore telefonico Vodafon-Omnitel dei tabulati relativi ai dati di traffico sulla utenza del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Richiesta che peraltro non risulta sia stata proposta secondo le indicazioni del gestore telefonico e reiterata in caso di mancata risposta. In secondo luogo il Tribunale rileva la mancata prova di un rapporto contrattuale fra le parti e la mancata articolazione di deduzioni istruttorie intese a provare un rapporto di fatto con la società [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbe instaurato i presupposti per la legittimazione passiva della società quale titolare del trattamento dei dati personali del ricorrente. Anche questa ratio decidendinon viene censurata adeguatamente da parte del ricorrente che non contesta l’invio da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di una e-mail di risposta all’istanza di accesso ai dati personali. Con tale e-mail la società ha affermato, prima che il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponesse il giudizio, di non aver alcuna disponibilità dei dati Ric. 2022 n. 15015 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -4- personali dell’istante. Ora nel ricorso per cassazione si percorre una linea difensiva che non risulta essere stata spesa nel corso del giudiziodi merito e cioè che - rispondendo [OSCURATO:SOCIETA] all’indirizzo e-mail invece che alla p.e.c. che le era stata inviata - la società convenuta avrebbe implicitamente dimostratodi essere in possesso dei dati personali dell’istante. Si tratta in primo luogo di una censura priva di autosufficienza quanto alla sua avvenuta proposizione davanti al Tribunale e che si dimostra palesemente inidonea a controvertere la ratio decidendi del primo giudice basata, come si è detto, sulla mancata prova della legittimazione sostanziale della società convenuta. Oltre ad essere elusiva del contenuto della risposta che fa riferimento proprio alla precedente e-mail dell’istante la censura appare del tutto non conferente rispetto alla mancata prova della disponibilità dei dati personalida parte di [OSCURATO:SOCIETA] e della loro cessione a terzi. Non si vede infatti come la disponibilità dell’indirizzo e-mail, nel contesto di un incontestato scambio di corrispondenza fra le parti , possa equivalere alla prova della disponibilità e del trattamento (illegittimo) dei dati personali. Infine non può non essere valutato ai fini della decisione sulle spese emessa dal Tribunale il comportamento processuale del ricorrente che ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in seguito alla comparsa di risposta della società con la quale peraltro non erano state riconosciute né comunicate la titolarità e il trattamento dei dati personali ma, in continuità con le precedenti comunicazioni, si era ribadita l’assenza di qualsiasi titolarità e trattamento. Ric. 2022 n. 15015 sez. M1 -ud. 06-12-2022 -5- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e l’accertamento della soggezione al pagamento dell’ulteriore somma corrispondente al contributo unificato versato con la proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 3.200 di cui 200 per spese. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto,di un ulteriore importo a titolo di contributo