CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 19447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21660/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresen tato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]) -resistente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2956/2017 depositata il06/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza n. 2956del 2017, la Corte d’appello di Roma ha accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza di primo grado che, dopo aver integrato il contraddittorio con INPS – [OSCURATO:SOCIETA], aveva accolto, per prescrizione dei contributi, l’opposizione ad intimazione di pagamento proposta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale, superate le questioni preliminarisollevate dalla società appellata, ha accolto l’appello in punto di riconducibilità dell’azione nella categoria delle opposizioni agli atti esecutivi disciplinati dall’art. 617 c.p.c. e, per l’effetto, ha dichiarato inammissibile l’originaria opposizione in quanto proposta oltre il termine di gg. 20 dalla data di notifica dell’avviso di pagamento; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il C [OSCURATO:PERSONA] (C.A.S.E.) sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso l’INPS; ADER, con avvocatura dello Stato,ha depositato memoria in vista di discussione; chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 154,160, 170 e 330, 435 c.p.c. e 24 Cost., in ragione del fatto che la sentenza impugnata non aveva accolto l’eccezione di improcedibilità dell’appello pur essendo stato violato il secondo comma dell’art. 435 c.p.c., essendo sufficiente il rispetto del termine a comparire di cui ai commi terzo e quarto; il motivo, a prescindere dalla errata indicazione del n. 3 anziché 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. è infondato in applicazione del principio espresso tra le altre da Cass. n. 24034 del 2020, già richiamata dalla sentenza impugnata, mentre è del tutto irrilevante l’affermazione della nullità della notifica a C.A.S.E. non al procuratore costituito, posto che il Consorzio si costituì in giudizio senza alcun rilievo sul punto, sanando ogni eventuale nullità; con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434 e 348 bis c.p.c., 2909 c.c. ed art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, 615 e 617 c.p.c.; si sostiene che la sentenza abbia errato nel non accogliere l’eccezione di inammissibilità dell’appello analiticamente sostenuta dalla parte appellata e soprattutto in relazione al capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto non notificata la cartella e quindi possibile l’opposizione ex art. 24 d.lgs.n. 46 del 1999; il motivo è inammissibile perché non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata, che, dopo aver ritenuto sufficientemente specifico l’atto di appello, ha qualificato espressamente la domanda come opposizione agli atti esecutivisoggetta al termine di decadenza di cui all’art. 617 c.p.c., ormai decorso con consequenziale effetto preclusivo ad ogni accertamento; con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 91,93 e ss, 436, 324,325 e 327 nonché 2909 c.c.; inparticolare, si deduce, al fine di censurare la condanna alle spese in favore dell’INPS,l’illegittimità dell’affermazione secondo la quale, trattandosi di opposizione ad atti esecutivi relativi alla notifica degli atti, la legittimazione passiva spetti s ì al concessionario per la riscossione, ma,essendo possibili anche effetti sulla prescrizione dei contributi, si determini un litisconsorzio necessario con l’INPS, rispettato nella specie dalla disposta integrazione del contraddittorio, con l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei riguardi dell’INPS; con il quarto motivo, si contesta la violazione degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c., non potendosi qualificare l’azione intrapresa come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che il ruolo costituisce titolo esecutivo e che la deduzione della nullità della notifica della cartella integri una opposizione ad atti esecutivi; nel caso di specie, invece, la parte aveva dedotto la nullità della notifica per ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione del credito; il terzo motivo, il cui interesse ad agire è sostenuto dalla condanna alle spese,va esaminato, per connessione, unitamente al quarto; i motivi sono fondati; questa Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.(Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022); se non è configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, è evidente che l’INPS avrebbe dovuto proporre propria impugnazione e comunque non è parte vittoriosa per cui non poteva essere disposta in suo favore la condanna alle spese; inoltre, la stessa pronuncia ha affermato che l'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione; complessivamente, vanno accolti, per quanto di ragione, il terzo e quarto motivoe rigettati gli altri ; la sentenza va, quindi cassata senza rinvio perché la causa non avrebbe dovuto essere proseguita; l’intervento nomofilattico successivo alla instaurazione del giudizio di legittimità giustifica la compensazione delle spese dell’ intero processo. P.Q.M. La Corte, accolti il terzo ed il quarto motivo e rigettati gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara compensate le spese dell’intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della rico rrente, dell