Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:116
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
24 aprile 2009
Causa T‑492/07 P
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2005 – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi – Tassi di moltiplicazione di riferimento – Artt. 6 e 10 dell’allegato XIII dello Statuto – Interesse a far valere un motivo»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
17 ottobre 2007, causa F‑115/06, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri nove funzionari della [OSCURATO:PERSONA] i cui nominativi figurano
in allegato alla sentenza sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della presente
causa.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso contro un diniego di promozione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione con cui viene stabilito l’elenco dei funzionari promossi
– Decisioni implicite di non promuovere altri funzionari diversi dal ricorrente – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
1.
Per provare il proprio interesse ad ottenere l’annullamento della decisione implicita di non promuoverlo per l’esercizio di
promozione controverso, in quanto il tasso di promozione asseritamente applicabile nel grado interessato non è stato rispettato,
spetta al funzionario dimostrare che, tenuto conto della sua situazione personale e, in particolare, del punteggio totale
da lui accumulato per la promozione, non è escluso che egli avrebbe potuto raggiungere la soglia di promozione se il tasso
di promozione di cui sopra fosse stato applicato.
(v. punto 34)
Riferimento: Tribunale 22 novembre 2006, causa T‑436/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑277 e II‑A‑2‑1439,
punti 33‑37 e 39), e Tribunale 26 aprile 2007, causa T‑415/04, Tebaldi e a./[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punti 29‑32)
2.
Anche se la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina con cui viene stabilito l’elenco dei funzionari promossi per
un esercizio di promozione non esaurisce i suoi effetti alla conclusione di quest’ultimo, in quanto un funzionario può trovarsi
in concorrenza, in occasione di esercizi di promozioni successivi, con un certo numero di funzionari che, eventualmente, avrebbero
già potuto essere promossi per il detto esercizio di promozione se fosse stato applicato dall’autorità che ha il potere di
nomina un tasso di promozione più elevato, nondimeno le decisioni implicite di non promuovere questi altri funzionari per
il detto esercizio di promozione non possono essere considerate come atti che arrecano pregiudizio a tale funzionario.
(v. punto 38)
Riferimento: Tribunale 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4137, punto 349)