Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12587/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

orte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessadalla Corte di Appello di Ancona in data 6 giugno 2025, con cui è stata confermata ladecisione affermativa di responsabilità, emessa in primo grado e con rito abbreviato (concondanna alla pena di mesi dieci di reclusione).Con unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione.

La doglianza si rivolge, inparticolare, verso il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, data lamodesta gravità delle violazioni (in riferimento a quanto previsto dall’art. 75 comma 2 d.lgs.n.159 del 2011).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Quanto alla motivazione resa dalla Corte territoriale in punto di diniego dellecircostanze attenuanti generiche la stessa è basata su obiettive risultanze di fatto (lapresenza di precedenti penali e la duplicità di violazioni) tali da giustificare ampiamente lareiezione della domanda difensiva, in rapporto al negativo giudizio sulla personalità.

Il ricorsopertanto mira ad una non consentita rivalutazione di profili in fatto.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessadalla Corte di Appello di Ancona in data 6 giugno 2025, con cui è stata confermata ladecisione affermativa di responsabilità, emessa in primo grado e con rito abbreviato (concondanna alla pena di mesi dieci di reclusione).Con unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione. La doglianza si rivolge, inparticolare, verso il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, data lamodesta gravità delle violazioni (in riferimento a quanto previsto dall’art. 75 comma 2 d.lgs.n.159 del 2011).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Quanto alla motivazione resa dalla Corte territoriale in punto di diniego dellecircostanze attenuanti generiche la stessa è basata su obiettive risultanze di fatto (lapresenza di precedenti penali e la duplicità di violazioni) tali da giustificare ampiamente lareiezione della domanda difensiva, in rapporto al negativo giudizio sulla personalità. Il ricorsopertanto mira ad una non consentita rivalutazione di profili in fatto.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12587/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris