CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 12850/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella sua qualità di parte civile nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di Acqui terme Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con -ir vio al giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto LaurenzD Mauro dal reato di diffamazione perché il fatto non sussiste. All'imputato era contestato ( i aver presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Alessandria un esposto nel quale aveva formulato delle accuse relative alla integrità ed alla condotta professionale diffl'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nominato d'ufficio, lo aveva difeso in un procedimentc nenale, offendendone così la reputazione. 2. Avverso la sentenza ricorre il Brignano nella sua qualità di parte civile articolEnlio due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, rilevando che il giudicante, pur ritenendo oggettivamente offensivo il contenuto del menzionato scri Io, ha assolto l'imputato ritenendo il fatto scriminato ai sensi dell'art. 598 c.p. Infatti, sec)ndo il ricorrente, tale disposizione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale travisaSa dal giudicante, non escluderebbe la punibilità dell'autore di un esposto diretto al Censiglio dell'Ordine forense in quanto egli non può ritenersi parte del successivo procEdinnento disciplinare eventualmente instaurato, mentre l'esimente in questione riguarderebbe gli scritti difensivi in senso stretto intesi, con esclusione dunque di esposti o clelunce. Analogo vizio viene dedotto anche con il secondo motivo, con il quale il ricorrente osserva come in ogni caso l'imputato, contrariamente a quanto sostenuto nella se itenza impugnata, non avrebbe formulato addebiti specifici, lanciando accuse genr?riche, comunque accompagnate da epiteti volgari nei confronti della persona offesa e dell'intera categoria forense, con evidente violazione del limite della continenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in appello. 2. Le Sezioni Unite, all'udienza del 30 gennaio 2025, hanno chiarito, per come .si ricava dall'informazione provvisoria divulgata all'esito della decisione, che la sentenza di proscioglimento pronunziata dal giudice di pace è appellabile dalla parte civile che i ion ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato anche dopo le modifiche apportate all'art. 593 c.p.p. dal d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. U, del 30/01/2025, Salerno). !Ricordato allora che il ricorso diretto per cassazione della parte civile avverso la s.entenza di primo grado è ammissibile esclusivamente, per quanto qui di interesse, per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione, quali indubbiamente devono considerarsi quelli dedotti, a prescindere dalla sua formale intestazione, con il secondo mi)! ivo di ricorso. Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569 Di nma 3 c.p.p. e che gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Alessandria. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Aless A . dria, per il relativo giudizio di appello.