CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 50303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 05/05/2023 della Corte diOppello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 maggio 2023 la Corte di &ppello di Roma confermava la sentenza dellribunale di Brescia del 7 ottobre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 5 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la suindicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 2. Deduce, con il primo, il vizio ex art. 6061lett. b)1 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta erronea sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 rilevando altresì l'assenza di motivazione al riguardo. La torte non avrebbe verificato la volontà del ricorrente in termini di dolo specifico di evasione. Non avrebbe neppure esaminato gli elementi in grado di escluderlo, pur sussistenti non avendo agito l'imputato per evadere le imposte al di sopra della soglia di legge atteso che non avrebbe presentato la dichiarazione relativa alle imposte dovute per il 2011 per mera dimenticanza oltre che per versare all'epoca in una situazione di confusione personale e familiare. Ed essendo lo stesso convinto della inesistenza di un debito di imposta, come emerso nel corso del giudizio. 3. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della previsione di cui all'art. 131--bis cod. pen., considerato che la condotta è stata dovuta a mera negligenza. 4. Con riguardo al terzo motivo rappresenta che quale trattamento più favorevole avrebbe dovuto applicarsi il trattamento sanzionatorio anteriore alla novella del DIgs.158/2015 partendo dal minimo di un anno. E si aggiunge che per la determinazione del trattamento sanzionatorio si sarebbe dovuto considerare l'intensità ridotta del dolo le condizioni di vita e la condotta contemporanea o susseguente al reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che emerge un caso di cd. "doppia conforme", in cui le due sentenze di merito si integrano quanto alla relativa motivazione, ed inoltre deve evidenziarsi, tra gli altri principi di legittimità, che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3 - , n. 18936 del 19/01/2016 Rv. 267022 - 01). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tale principio, laddove nelle due sentenze si evidenzia l'entità del superamento della soglia di punibilità, nonchè la circostanza per cui l'imputato aveva avuto a disposizione la documentazione contabile della società, era stato informato del debito IVA ancora da pagare, e aveva dichiarato di essersi trovato nell'impossibilità di adempiere per il venir meno della possibilità di vendere un'area (facente parte del patrimonio sociale) che aveva acquistato nel momento in cui il PRG del comune di Borgosatollo la indicava quale area edificabile e che, poco tempo dopo, era stata riclassificata dal nuovo PRG quale area agricola - con macroscopica perdita di valore. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile avendo i giudici coerentemente escluso la fattispecie invocata, alla luce della consistenza dell'ammontare evaso, facendo quindi applicazione del principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01). 3. Riguardo al terzo motivo, posto che la pena base di riferimento calcolata in primo grado risulta pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, quindi ricompresa nell'intervallo edittale esistente all'epoca dei fatti e corrispondente a una pena compresa tra un minimo di un anno e un massimo di 3 di reclusione, la determinazione del trattamento sanzionatorio appare corretta oltre che rientrante nell'intervallo edittale all'epoca vigente, nonché ben motivata stante il riferimento al consistente superamento della soglia di punibilità ed alla sussistenza di precedenti a carico. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle <Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrete al pagamento dele spese processuali e della somma di euro tremi