CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 06113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché nel reiterare la contestazione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 non si confronta con a argomentazione della Corte di appello che ha evidenziato come le indicazioni fornite circa la persona che gli avrebbe fornito la droga («ragazzo di origine marocchina») sono troppo generiche per consentirne una eventuale identificazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigli4 estensore Il Presidente