CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47356/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato per la rideterminazione della proroga. [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, ai sensi dell'art. 344 bis cod. proc. pen., la proroga di un anno del termine di durata massima del giudizio di impugnazione pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], termine che sarebbe venuto a scadere il 5 agosto 2024 - A ragione osserva che i reati per cui si procede - il delitto di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi e le contravvenzioni previste dagli artt. 703 e 697 cod. pen. - sono stati commessi dopo il 31 dicembre 2019 e che il giudizio di appello risulta particolarmente complesso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Panetta con atto a firma del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 344-bis cod. proc. pen. Evidenza che l'ordinanza impugnata è affetta da nullità insanabile perché ha disposto la proroga di un termine processuale dopo la sua scadenza. Il termine di improcedibilità di due anni di cui all'art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen., era iniziato a decorrere, ai sensi del successivo comma 3, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del temine previsto dall'art. '544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione (4 maggio 2021), quindi dal 7 settembre 2021. Il temine entro il quale doveva essere definito il giudizio di appello, era, pertanto, il 19 ottobre 2023 e non il 5 agosto 2024, data indicata nel provvedimento impugnato. La proroga non poteva essere legittimamente disposta dalla Corte di appello il 23 luglio 2024, parecchi mesi dopo l'intervenuta scadenza del termine prorogato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Come correttamente osservato dal Procuratore generale di questa Corte nelle sue conclusioni scritte, il caso in verifica - in ragione della data in cui è pervenuto il fascicolo processuale alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ovvero il 29 giugno 2021 - è assoggettato alla disciplina transitoria prevista dall'art. 2, commi 3, 4 e 5 della legge. 27 settembre 2021, n. 134. Il terzo comma circoscrive l'applicazione dell'istituto dell'improcedibilità di cui art. 344-bis cod. proc. pen. "ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020". Il quarto comma distingue all'interno della categoria dei procedimenti nei quali si applica l'improcedibilità, come individuati dal comma precedente, quelli nei quali "alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale" dai rimanenti, prevedendo solo per i primi che "i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge" e non "dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza".Il quinto comma, infine, stabilisce che "Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo" Dall'interpretazione sistematica di tali norme di desume, quindi, che il termine fissato per la definizione di tutti i processi relativi a reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 e pervenuti entro il 31.12.2024 al giudice di impugnazione - Corte d'appello o Corte di cassazione - è quello previsto dal quinto comma e che, tuttavia, per una parte di essi, quelli pervenuti prima del 19.10.2021, tale termine inizia a decorrere da quest'ultima data, coincidente con l'entrata in vigore della norma, e non dal "novantesimo giorno successivo allo scadere del termine di deposito della sentenza". Non è condivisibile la diversa tesi ermeneutica, cui sembra avere aderito il provvedimento impugnato, in forza della quale dalla data di entrata in vigore della legge,c 27 settembre 2021, n. 134, quindi dal 19 ottobre 2021, iniziano a decorre soltanto i termini ordinari indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 2 cit. e non quello, più lungo, previsto dal successivo terzo comma, perché, oltre che contraria alla già illustrata interpretazione sistematica delle disposizioni che contribuiscono a formare la complessiva disciplina transitoria, è del tutto incompatibile con la dichiarata finalità perseguita del legislatore ovvero di contemperare le misure di accelerazione del processo penale con le esigenze organizzative del sistema giudiziario. 2. Tanto posto, nel caso in verifica il termine di improcedibilità, senza considerare eventuali sospensioni rilevanti ai sensi del sesto comma dell'art. 344- bis cod. proc. pen., non può essere decorso prima del 19 ottobre 2024 sicché la proroga annuale è stata legittimamente disposta dall'ordinanza impugnata disposta prima della effettiva scadenza. Va, però precisato che il termine prorogato verrà a scadere non il 5 agosto 2024 bensì il 19 ottobre 2025, salve sempre le sospensioni di cui all'art. 159, come 1, come richiamate dall'art. 344-bis, comma 6, cod. proc. pen. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente il pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe