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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2023

ECLI:EU:C:2023:666
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0466 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 14 settembre 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto al funzionamento concesso dalla Repubblica federale di Germania all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – Articolo 108 TFUE – Decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso di annullamento – Status di parte interessata – Salvaguardia dei diritti procedurali» Nella causa C‑466/21 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]Pfalz , rappresentato da R. van der Hout e C. Wagner, Rechtsanwälte, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono:

[OSCURATO:PERSONA] AG

, con sede in Colonia (Germania), rappresentata da A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt, ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da C. Georgieva e T. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta in primo grado, Repubblica federale di Germania, interveniente in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, L.S.

Rossi, J.-C.

Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 novembre 2022, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 marzo 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA]Pfalz ([OSCURATO:PERSONA]Palatinato, Germania; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑218/18 , in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:282 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2017) 5289 final della [OSCURATO:PERSONA], del 31 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47969 (2017/N), cui la Germania ha dato esecuzione, riguardante un aiuto al funzionamento concesso all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione controversa»). 2 Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede anch’essa l’annullamento della sentenza impugnata. 3 Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «DLH») chiede l’annullamento di tale sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la seconda censura della prima parte del motivo unico da essa dedotto nell’ambito del ricorso in primo grado.

Contesto normativo Regolamento (UE) 2015/1589 4 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...) h) “interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». 5 L’articolo 4 di tale regolamento così prevede: «(...)

3. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la dichiara compatibile con il mercato interno (“decisione di non sollevare obiezioni”).

La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE.

4. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (“decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”). (...)».

Regolamento (UE) n. 651/2014 6 L’articolo 56 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] ( GU 2014, L 187, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della [OSCURATO:PERSONA], del 14 giugno 2017 ( GU 2017, L 156, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento 651/2014»), così dispone: «1.

Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18 del presente articolo e al capo

I. (...)

6. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ( GU 2008, L 293, pag. 3 )].

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l’aiuto è effettivamente concesso, se l’aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell’aeroporto oltre i 200000 passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell’aiuto.

Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14.

8. Il paragrafo 6 non si applica se l’aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l’aeroporto beneficiario dell’aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo. (...)».

Orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione 7 Il punto 25 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ( GU 2014, C 99, pag. 3 ; in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione») così dispone: «25.

Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per: (...) 12) “bacino di utenza di un aeroporto”: una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità.

Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto.

Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all’altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell’aeroporto, inclusi il modello industriale, l’ubicazione e le destinazioni da esso servite; (...)». 8 I punti 114, 115, 131 e 132 degli orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione, che fanno parte della sezione

5.1.2. di questi ultimi, intitolata «Aiuti al funzionamento a favore di aeroporti», prevedono quanto segue: «114.

Tuttavia, il moltiplicarsi di aeroporti non redditizi non contribuisce a un obiettivo di interesse comune.

Quando un aeroporto si trova nello stesso bacino di utenza di un altro aeroporto con capacità disponibile, il piano industriale, basato su corrette previsioni di traffico di merci e di passeggeri, deve individuare l’effetto probabile sul traffico negli altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza.

115. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] nutre dubbi in merito alle possibilità di un aeroporto non redditizio di raggiungere la piena copertura dei costi al termine del periodo transitorio, se un altro aeroporto non redditizio si trova nello stesso bacino di utenza. (...)

131. Nel valutare la compatibilità degli aiuti al funzionamento la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto delle distorsioni della concorrenza e degli effetti sugli scambi.

Quando un aeroporto si trova nello stesso bacino di utenza di un altro aeroporto con capacità disponibile, il piano industriale, basato su corrette previsioni di traffico di merci e di passeggeri, deve individuare l’effetto probabile sul traffico negli altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza.

132. Gli aiuti al funzionamento per un aeroporto situato nello stesso bacino di utenza sono considerati compatibili con il mercato interno soltanto se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che tutti gli aeroporti nello stesso bacino di utenza saranno in grado di coprire pienamente i costi di esercizio alla fine del periodo transitorio».

Fatti 9 Il 7 aprile 2017 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria intenzione di concedere, in rate successive, tra il 2018 e il 2022, un aiuto al funzionamento dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a causa dello stato deficitario di quest’ultimo (in prosieguo: l’«aiuto di cui trattasi»).

Tale aeroporto è gestito dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «FFHG»). 10 Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito, in sostanza, che non occorreva avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dal momento che, pur costituendo un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’aiuto di cui trattasi era compatibile con il mercato interno in forza del paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, giustificato tale decisione facendo valere che non vi erano altri aeroporti nel bacino di utenza dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale era il beneficiario di detto aiuto. 11 Prima dell’adozione della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato due decisioni relative a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di Ryanair, vale a dire, in primo luogo, la decisione (UE) 2016/788 della [OSCURATO:PERSONA], del 1 o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante le modalità di finanziamento dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] poste in essere dal 2009 al 2011 ( GU 2016, L 134, pag. 1 ), la quale è stata oggetto di un ricorso di annullamento respinto dal Tribunale con ordinanza del 17 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑764/15 , EU:T:2019:349 ), e, in secondo luogo, la decisione (UE) 2016/789 della [OSCURATO:PERSONA], del 1 o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.21121 (C29/08) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante il finanziamento dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti finanziari tra l’aeroporto e Ryanair ( GU 2016, L 134, pag. 46 ), la quale è stata oggetto di un ricorso di annullamento respinto dal Tribunale con sentenza del 12 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑492/15 , EU:T:2019:252 ).

Le impugnazioni proposte contro tali due decisioni del Tribunale sono state respinte dalla Corte con le sentenze del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑453/19 P , EU:C:2021:608 ) e del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑594/19 P , EU:C:2022:40 ). 12 Inoltre, il 26 ottobre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale, sulla base di una denuncia della DLH, registrata con il numero SA.43260, nei confronti di altre misure adottate a favore dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di Ryanair.

Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 settembre 2019 ( GU 2019, C 310, pag. 5 ; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA] IV»).

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2018, la compagnia aerea DLH ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 14 La DLH ha dedotto, in sostanza, dinanzi al Tribunale, un motivo unico, suddiviso in tre parti, vertenti, la prima, sull’omessa considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei fatti essenziali della causa sottopostale, la seconda, sull’omessa considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di altri aiuti che sarebbero già stati concessi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e, la terza, su errori di valutazione commessi dalla [OSCURATO:PERSONA]. 15 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto dichiarato ricevibile il ricorso proposto dalla DLH.

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato che, per quanto riguarda il bacino di utenza dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente preso in considerazione tutti i criteri che si imponevano alla sua valutazione ai sensi degli orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione e che, pertanto, il «carattere insufficiente e incompleto» dell’esame che ne era derivato non aveva consentito a tale istituzione di porsi in grado di superare qualsiasi dubbio circa la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno.

Pur avendo respinto tutte le altre censure sollevate dalla DLH, il Tribunale ha quindi parzialmente accolto la terza parte del motivo unico sollevato dalla DLH nel ricorso in primo grado e ha annullato, per tale motivo, la decisione controversa.

Conclusioni delle parti Conclusioni dell’impugnazione principale 16 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata e respingere definitivamente il ricorso in primo grado, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. 17 La DLH chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – respingere il ricorso in primo grado in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.

Conclusioni dell’impugnazione incidentale proposta dalla DLH 19 Con la sua impugnazione incidentale, la DLH chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la seconda censura della prima parte del suo motivo unico, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 20 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale proposta dalla DLH, – annullare la sentenza impugnata e «respingere definitivamente» il ricorso in primo grado, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale proposta dalla DLH in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.

Conclusioni dell’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 22 Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata, – respingere il ricorso in primo grado in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. 23 La DLH chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 24 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – accogliere l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], – annullare la sentenza impugnata e «respingere definitivamente» il ricorso in primo grado, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata 25 Con domanda presentata il 10 settembre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di disporre la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata. 26 Con ordinanza del 30 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]Pfalz/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑466/21 P-R , EU:C:2021:972 ), il vicepresidente della Corte ha respinto tale domanda. [OSCURATO:PERSONA] domanda di riapertura della fase orale del procedimento 27 A seguito della presentazione da parte dell’avvocato generale delle sue conclusioni, la DLH ha chiesto, con due atti depositati presso la cancelleria della Corte il 6 aprile 2023 e l’11 luglio 2023, che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. 28 A sostegno della sua domanda, la DLH fa valere l’esistenza di fatti nuovi, di cui non era venuta a conoscenza prima della lettura di tali conclusioni.

Si tratta, da un lato, del deposito, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una memoria nell’ambito del procedimento relativo a una controversia attualmente pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di Colonia, Germania) tra il [OSCURATO:PERSONA] e la DLH, in merito al recupero delle somme corrispondenti alle misure oggetto della decisione [OSCURATO:PERSONA]

IV. La DLH osserva, più in particolare, che in tale memoria il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Ryanair e la DLH sono in situazione di concorrenza.

Dall’altro lato, la DLH fa valere l’esistenza di una sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale superiore di Coblenza, Germania) che avrebbe riconosciuto che gli aiuti concessi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] costituivano una sovvenzione incrociata a favore della Ryanair, il che confermerebbe che la DLH è direttamente e individualmente interessata da tali aiuti. 29 Conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la sua decisione. 30 Tuttavia, nel caso di specie, le domande presentate dalla DLH non rivelano l’esistenza di alcun fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione che la Corte è chiamata a pronunciare. 31 Ciò considerato, la Corte considera, sentito l’avvocato generale, che non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dell’impugnazione principale [OSCURATO:PERSONA] delle parti 32 La DLH ritiene che l’impugnazione principale sia irricevibile in quanto, in primo luogo, il documento prodotto dal [OSCURATO:PERSONA], a titolo di prova dell’esistenza di una procura ad litem del suo rappresentante, è troppo risalente e generico e non contiene alcuna informazione relativa all’identità della persona da rappresentare, anche se è firmato a nome del [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, la DLH ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] sia direttamente interessato dalla sentenza impugnata solo a causa del suo obbligo di recuperare le rate dell’aiuto di cui trattasi che sono già state concesse alla FFHG e di non versare più a quest’ultima in futuro siffatte rate.

Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato di assoggettarsi a tale obbligo.

La proposizione dell’impugnazione sarebbe pertanto abusiva.

In terzo luogo, la sentenza impugnata non comporterebbe una modifica della situazione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultimo cerca, in realtà, di tutelare gli interessi della FFHG, dei nuovi azionisti di quest’ultima nonché della Ryanair.

In quarto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe un interesse ad agire, in quanto l’annullamento della sentenza impugnata non gli procurerebbe alcun beneficio. 33 Nella sua controreplica e all’udienza dinanzi alla Corte, la DLH ha infine fatto valere, da un lato, che l’impugnazione violava l’autorità di cosa giudicata dell’ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑764/15 , EU:T:2019:349 ) e, dall’altro, che il [OSCURATO:PERSONA] non disponeva più di un interesse ad agire, in quanto la situazione economica attuale della FFHG non consentiva più a quest’ultima di ottenere il versamento del saldo dell’aiuto di cui trattasi. 34 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che l’argomentazione della DLH deve essere respinta.

Giudizio della Corte 35 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento dedotto dalla DLH, nella sua controreplica e all’udienza dinanzi alla Corte, secondo cui l’impugnazione è irricevibile in quanto intesa a rimettere in discussione l’autorità di cosa giudicata dell’ordinanza del 14 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑764/15 , EU:T:2017:933 ), occorre ricordare che, in forza dell’articolo 127 del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. 36 Pertanto, nei limiti in cui l’argomento relativo all’autorità di cosa giudicata dell’ordinanza del 14 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑764/15 , EU:T:2017:933 ), non è stato invocato dalla DLH nella sua comparsa di risposta all’impugnazione e tale argomento non si fonda su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, occorre considerare tardivo detto argomento e, pertanto, respingerlo in quanto irricevibile. 37 In secondo luogo, dall’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione europea possono proporre impugnazione contro una decisione del Tribunale qualora tale decisione le riguardi direttamente. 38 Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], interveniente dinanzi al Tribunale, dimostra sufficientemente che la sentenza impugnata lo riguarda direttamente. 39 Infatti, come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, tale sentenza ha la conseguenza, da un lato, di obbligarlo a recuperare le rate dell’aiuto di cui trattasi già attribuite alla FFHG e, dall’altro, di vietargli di versare in futuro ulteriori rate di tale aiuto. 40 Non è idoneo a modificare una siffatta conclusione l’argomento della DLH, invocato all’udienza dinanzi alla Corte, secondo il quale, tenuto conto della procedura di insolvenza di cui la FFHG è ormai oggetto, quest’ultima non sarebbe stata, in ogni caso, più in grado di ottenere le rate rimanenti dell’aiuto di cui trattasi.

Infatti, anche supponendo che questo sia il caso, resterebbe il fatto che la sentenza impugnata imporrebbe pur sempre al [OSCURATO:PERSONA] di recuperare, in ogni caso, le rate dell’aiuto di cui trattasi che esso ha già versato alla FFHG. 41 Inoltre, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato tutte le misure imposte dalla sentenza impugnata, anche supponendola dimostrata, non è idonea a modificare le constatazioni di cui ai punti 39 e 40 della presente sentenza, i quali sono sufficienti a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] è direttamente interessato dalla sentenza impugnata e che può quindi proporre un’impugnazione contro quest’ultima sentenza, senza che sia necessario esaminare ulteriormente se tale parte disponga di un interesse ad agire. 42 In terzo luogo, la procura del rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente che quest’ultimo possa rappresentare il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici dell’Unione nelle controversie in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, la DLH non sostiene né, a maggior ragione, dimostra che, pur essendo stata sottoscritta il 7 giugno 2019, tale procura non è più valida.

Pertanto, detta procura soddisfa le condizioni previste all’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P , EU:C:2018:128 , punti 34 e 39 ). 43 Ne consegue che l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] è ricevibile. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dell’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] delle parti 44 La DLH fa valere che l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile in quanto, in primo luogo, essa non indica la data in cui l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata a tale istituzione, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 177, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte. 45 In secondo luogo, l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] violerebbe l’articolo 178, paragrafo 3, secondo periodo, di tale regolamento di procedura, dato che sarebbe, in gran parte, identica alla memoria depositata da tale istituzione in risposta all’impugnazione principale. 46 In terzo luogo, tale impugnazione incidentale sarebbe irricevibile in quanto l’impugnazione principale è, a sua volta, irricevibile. 47 In quarto luogo, la proposizione di detta impugnazione incidentale sarebbe abusiva in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avviato alcun procedimento d’infrazione nei confronti della Repubblica federale di Germania, sebbene la DLH l’abbia informata che, a seguito dell’adozione della decisione [OSCURATO:PERSONA] IV, né la FFHG né il [OSCURATO:PERSONA] avevano recuperato dalla Ryanair gli aiuti in questione affinché le somme corrispondenti fossero trasferite su un conto bloccato. 48 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che l’argomentazione della DLH deve essere respinta.

Giudizio della Corte 49 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della DLH secondo il quale l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile, in quanto lo è anche l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente constatare che tale argomento deve essere respinto alla luce delle constatazioni svolte ai punti da 35 a 43 della presente sentenza. 50 In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 172 e 174 del regolamento di procedura della Corte, le parti nella causa dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta le cui conclusioni tendano all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, di tale impugnazione.

Tali parti possono altresì, in forza dell’articolo 176 e dell’articolo 178, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento di procedura, presentare un’impugnazione incidentale, che deve essere proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta, le cui conclusioni tendono all’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale basandosi su motivi e argomenti di diritto distinti dai motivi e dagli argomenti dedotti nella comparsa di risposta (ordinanza del 7 dicembre 2017, Eurallumina/[OSCURATO:PERSONA], C‑323/16 P , EU:C:2017:952 , punto 30 , nonché sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑817/18 P , EU:C:2020:637 , punto 47 ). 51 Da tali disposizioni, lette congiuntamente, risulta che la comparsa di risposta a un’impugnazione non può essere diretta all’annullamento della decisione del Tribunale per motivi distinti e autonomi da quelli dedotti in tale impugnazione, in quanto motivi del genere possono essere dedotti solo nell’ambito di un’impugnazione incidentale (sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑817/18 P , EU:C:2020:637 , punto 48 ).

Ne consegue altresì che l’impugnazione incidentale deve, in linea di principio, contenere motivi e argomenti distinti ed autonomi da quelli dedotti nella comparsa di risposta all’impugnazione principale proposta dalla stessa parte. 52 Nel caso di specie, diversi motivi dedotti nell’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] coincidono, in parte, con gli argomenti dedotti da quest’ultima nella comparsa di risposta da essa depositata a sostegno dell’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA]. 53 Tuttavia, occorre rilevare che, con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede essa stessa l’annullamento della sentenza impugnata sollevando motivi che sono, in parte, autonomi e distinti da quelli dedotti nell’impugnazione principale.

In forza delle norme ricordate al punto 50 della presente sentenza, una siffatta domanda non poteva essere presentata, né tali motivi potevano essere sollevati, nella sua comparsa di risposta ed è quindi conformemente a tali norme che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale.

In tali circostanze, non può esserle addebitato di aver esposto nella sua impugnazione incidentale tutti i motivi dedotti a sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza impugnata, ivi compresi quelli dedotti anche nella sua comparsa di risposta invece di ripartire l’esposizione dei suoi motivi tra tale impugnazione incidentale e tale comparsa di risposta, a rischio di nuocere alla coerenza del suo ragionamento (v., in tal senso, ordinanza del 7 dicembre 2017, Eurallumina/[OSCURATO:PERSONA], C‑323/16 P , EU:C:2017:952 , punto 31 ). 54 In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione incidentale deve menzionare la data in cui l’impugnazione principale è stata notificata alla parte che presenta tale impugnazione incidentale.

Orbene, la DLH rileva che tale menzione non compare nell’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa. 55 Benché sia vero che tale menzione non compare in tale impugnazione incidentale, è pacifico che la data in cui l’impugnazione principale è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA], ossia il 5 agosto 2021, è espressamente menzionata nella comparsa di risposta a tale impugnazione principale che la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato e che è stata notificata alla DLH nonché al [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, non è affatto contestato che tale impugnazione incidentale sia stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine impartito. 56 Ne consegue che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di far figurare, nella sua impugnazione incidentale, la menzione di cui all’articolo 177, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte non costituisce un’irregolarità tale da comportare l’irricevibilità di tale impugnazione incidentale, in quanto le altre parti sono state messe in condizione di verificare che detta impugnazione incidentale è stata effettivamente proposta entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’impugnazione. 57 Contrariamente a quanto sostenuto dalla DLH nella sua controreplica all’impugnazione principale, la circostanza che le conclusioni della comparsa di risposta della [OSCURATO:PERSONA] all’impugnazione principale siano dirette all’annullamento della sentenza impugnata e non, come imposto dall’articolo 174 del regolamento di procedura della Corte, all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, di tale impugnazione, non può modificare una siffatta conclusione.

Invero, una siffatta irregolarità comporta solo l’irricevibilità del capo delle conclusioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede, in tale comparsa di risposta, l’annullamento della sentenza impugnata (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑45/15 P , EU:C:2017:402 , punto 21 ). 58 In ultimo luogo, anche supponendola dimostrata, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia intrapreso le iniziative necessarie per conformarsi alla sentenza impugnata o alla decisione [OSCURATO:PERSONA] IV non è tale da rendere irricevibile l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l’annullamento di tale sentenza. 59 Pertanto, l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] è ricevibile. [OSCURATO:PERSONA] fondatezza dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] preliminari 60 A sostegno della sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e su un difetto di motivazione, il secondo, su un errore di diritto quanto alla valutazione del bacino di utenza dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il terzo, su una violazione del principio ne ultra petita , il quarto, sul mancato rispetto delle condizioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] può astenersi dall’avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, il quinto, su una violazione dell’articolo 264 TFUE. 61 A sostegno della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 263 TFUE, il secondo, su una violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova, sull’obbligo di rispondere agli argomenti dedotti dalle parti e di ascoltare queste ultime, il terzo, sull’applicazione di un criterio erroneo al fine di esaminare la validità delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, il quarto, su un’errata interpretazione degli orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione, il quinto, su una violazione delle norme relative all’onere della prova e, il sesto, su una violazione del regolamento di procedura del Tribunale, su un esame d’ufficio erroneo e su uno snaturamento di un elemento di prova.

Sui motivi vertenti sull’assenza di legittimazione attiva della DLH [OSCURATO:PERSONA] delle parti – Sul primo motivo dedotto nell’impugnazione principale 62 Con il suo primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE nonché il suo obbligo di motivazione. 63 Nella seconda parte di tale primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene, più in particolare, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto considerando, ai punti 62 e 86 della sentenza impugnata, che da un’analisi complessiva del ricorso in primo grado risultava che la DLH aveva sollevato, dinanzi ad esso, una violazione dei suoi diritti procedurali.

Infatti, la DLH si sarebbe limitata a far valere, in tale ricorso, errori in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’autorizzazione dell’aiuto di cui trattasi.

Limitandosi a constatare che l’affermazione di una siffatta violazione derivava da un’analisi complessiva di detto ricorso, il Tribunale avrebbe peraltro violato il suo obbligo di motivazione. 64 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, da un lato, che il Tribunale abbia snaturato il tenore dello stesso ricorso o, quanto meno, l’abbia interpretato in modo giuridicamente errato, avendo ritenuto che esso contenesse un motivo unico, vertente sulla violazione dei diritti procedurali della DLH, mentre esso avrebbe contenuto, in realtà, vari motivi.

Dall’altro lato, l’affermazione del Tribunale, ai punti 59, 62 e 86 della sentenza impugnata, secondo cui è sufficiente che una violazione dei diritti procedurali sia denunciata dal ricorso o dall’atto introduttivo nel suo complesso, sarebbe contraria all’articolo 263, quarto comma, TFUE. 65 La DLH risponde che, ai punti 55 e seguenti del suo ricorso in primo grado, essa ha espressamente fatto valere la violazione dei suoi diritti procedurali, aspetto che è persino menzionato nell’oggetto del suo ricorso in primo grado nonché nei motivi dedotti a sostegno di quest’ultimo, come dimostrerebbe il punto 14 di tale ricorso. – Sul secondo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] 66 Con il secondo motivo della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA], fa valere che il Tribunale ha violato le norme che disciplinano l’onere della prova nonché il suo obbligo di rispondere agli argomenti dedotti dalle parti e di ascoltare queste ultime. 67 Nella prima parte di tale secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la DLH non ha mai affermato dinanzi al Tribunale che gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA] erano in concorrenza tra loro, né che gli aiuti a favore del primo avrebbero potuto avere un qualsivoglia effetto sul secondo. 68 Il punto 50 della sentenza impugnata sarebbe, pertanto, viziato da un errore di diritto in quanto il Tribunale attesterebbe un’affermazione che la DLH non avrebbe formulato dinanzi ad esso e di cui, in ogni caso, non avrebbe esaminato la veridicità. 69 Ai punti da 52 a 54 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe concluso per l’esistenza di una pressione concorrenziale della Ryanair sulla DLH che diminuirebbe, in assenza della concessione dell’aiuto di cui trattasi alla FFHG, senza esaminare gli elementi di prova forniti dalla DLH e dalla [OSCURATO:PERSONA], il che violerebbe altresì le norme che disciplinano l’onere della prova. 70 La DLH replica che, nel suo ricorso in primo grado, essa ha dimostrato che i due aeroporti in questione erano in concorrenza tra loro.

Una siffatta situazione di concorrenza si fonderebbe già sulla circostanza, menzionata ai punti 43 e 117 e seguenti di tale ricorso, che i bacini di utenza di tali aeroporti si sovrappongono.

Peraltro, essa avrebbe fatto valere, al punto 43 di detto ricorso, l’esistenza di una concorrenza tra detti aeroporti quanto ai collegamenti aerei in partenza da questi ultimi. 71 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe contestare il fatto, accertato dal Tribunale, che gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sono in concorrenza tra loro, atteso che un’impugnazione incidentale si limita ai motivi di diritto. 72 In subordine, la DLH avrebbe dimostrato che l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato una pressione concorrenziale sull’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], al punto che quest’ultimo avrebbe consentito alla Ryanair di aprire una base nel marzo 2017. 73 Nella seconda parte del secondo motivo della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver considerato, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che, per i voli proposti dalla Ryanair, in partenza dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e per i voli, per le stesse destinazioni, operati dalla DLH in partenza dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], la Ryanair e la DLH erano concorrenti.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto valere dinanzi al Tribunale che i voli che la DLH assicurava, in partenza dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], riguardavano «voli premium» e passeggeri in transito, mentre la Ryanair garantiva voli low cost nell’ambito del traffico «da punto a punto». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì dimostrato che gli asseriti elementi di prova forniti dalla DLH non contenevano alcuna informazione circa l’evoluzione del numero di passeggeri e dei prezzi e che sussistevano notevoli dubbi sulla questione di quali rotte fossero realmente servite dalla DLH e in quali date.

Poiché tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] riveste grande importanza per l’esito della causa, il Tribunale avrebbe dovuto rispondervi. 74 La DLH replica che non esiste alcun obbligo per il Tribunale di prendere in considerazione argomenti dinanzi ad esso dedotti, ma soltanto un obbligo di garantire che il diritto di essere ascoltato sia rispettato.

Giudizio della Corte 75 Atteso che la decisione controversa è stata indirizzata alla Repubblica federale di Germania e non alla DLH, occorre ricordare che l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui la legittimazione ad agire è riconosciuta a una persona fisica o giuridica per proporre un ricorso contro un atto dell’Unione di cui essa non è destinataria.

Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente e individualmente.

Dall’altro lato, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata). 76 A tal riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che, al punto 33 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, poiché la decisione controversa verte su un aiuto individuale, era escluso che tale decisione fosse un atto regolamentare.

Una siffatta constatazione non è, del resto, contestata nell’ambito delle presenti impugnazioni. 77 Per quanto riguarda, poi, la questione se la DLH sia interessata «direttamente e individualmente» dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari di una siffatta decisione (v., in particolare, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], 25/62 , EU:C:1963:17 , pag. 223, nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 51 ). 78 Dato che il ricorso in primo grado verteva su una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato, occorre anche ricordare che, nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato di cui all’articolo 108 TFUE, si deve distinguere, da un lato, la fase di esame preliminare degli aiuti disciplinata al paragrafo 3 di tale articolo, la quale ha soltanto lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale della misura di aiuto di cui trattasi con il mercato interno, e, dall’altro, la fase di esame prevista al paragrafo 2 del medesimo articolo.

Solo nell’ambito di quest’ultima fase, che ha lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di essere pienamente ragguagliata su tutti i dati della questione, il Trattato FUE prevede l’obbligo, per la tale istituzione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (v., in particolare, sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punto 94 , nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 52 ). 79 Ne consegue che – come ricordato correttamente dal Tribunale al punto 36 della sentenza impugnata – qualora, senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui al paragrafo 2 dell’articolo 108 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] rilevi, con una decisione adottata sulla base del paragrafo 3 di tale articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, i beneficiari di siffatte garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione.

Di conseguenza, un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un «interessato» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è ricevibile qualora l’autore del ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (v., in particolare, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 80 Al riguardo, occorre ricordare che la definizione della nozione di «interessato», quale derivante dalla giurisprudenza della Corte, è stata codificata dal legislatore dell’Unione all’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] ( GU 1999, L 83, pag. 1 ), il quale è stato sostituito dall’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589.

Quest’ultima disposizione definisce la nozione analoga di «interessato» nel senso che ricomprende «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali» (sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 58 ). 81 Nel caso di specie, è pacifico che la decisione controversa è stata adottata al termine della fase di esame preliminare prevista all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché menzionata all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, e, pertanto, senza che fosse avviato il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento. 82 Il Tribunale ha quindi correttamente considerato che il ricorso proposto dalla DLH poteva essere considerato ricevibile nei limiti in cui tale compagnia aerea avesse, da un lato, dimostrato di essere un «interessato», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, e, dall’altro, avesse fatto valere una violazione dei suoi diritti procedurali. 83 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono tuttavia che, ai punti da 32 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che entrambe le condizioni erano soddisfatte nel caso di specie. – [OSCURATO:PERSONA] qualità di «interessato» della DLH 84 Ai punti da 39 a 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la DLH rientrava tra gli «interessati» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. 85 A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, sebbene la nozione di «interessato», ai sensi di tale disposizione, includa, in particolare, le imprese concorrenti del beneficiario dell’aiuto, resta il fatto che tale nozione riguarda, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 44 della sentenza impugnata, un insieme indeterminato di destinatari (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P , EU:C:2011:341 , punto 63 , nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 59 ). 86 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un’impresa che non sia concorrente diretta del beneficiario dell’aiuto può tuttavia essere qualificata come «interessato», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, a condizione che essa faccia valere che i suoi interessi possono essere lesi dalla concessione di un aiuto, il che richiede che tale impresa dimostri sufficientemente che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione.

Pertanto, la qualità di «interessato» non presuppone necessariamente un rapporto di concorrenza (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P , EU:C:2011:341 , punti 64 e 65 ; del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/[OSCURATO:PERSONA], C‑647/19 P , EU:C:2021:666 , punto 58 , nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 60 ). 87 In secondo luogo, occorre sottolineare che, al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la concessione dell’aiuto di cui trattasi rischiava di avere un’incidenza concreta sulla situazione della DLH per quanto riguarda, da un lato, il funzionamento dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], il quale è il suo primo «hub centrale», e, dall’altro, la concorrenza relativa alle destinazioni dei voli che la DLH propone in partenza da tale aeroporto. 88 Più specificamente, il Tribunale ha considerato, in primo luogo, al punto 50 della sentenza impugnata, che l’aiuto di cui trattasi poteva incidere sulla posizione concorrenziale dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA]. 89 Tuttavia, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella prima parte del secondo motivo della sua impugnazione incidentale, dal ricorso in primo grado non risulta che la DLH abbia dedotto un siffatto argomento al fine di giustificare la sua legittimazione ad agire.

Orbene, come ricordato al punto 86 della presente sentenza, spetta unicamente al ricorrente dimostrare che la misura di aiuto di cui trattasi rischia di incidere concretamente sulla sua situazione. 90 Pertanto, il punto 50 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto. 91 In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato, ai punti da 51 a 54 della sentenza impugnata, che, consentendo alla FFHG di proseguire le sue attività, la concessione dell’aiuto di cui trattasi aveva offerto alla Ryanair la possibilità di mantenere una pressione concorrenziale sulla DLH in partenza dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Una siffatta constatazione è fondata sul fatto che tali due compagnie aeree sono concorrenti in quanto propongono voli per le stesse destinazioni in partenza dagli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], circostanza attestata, come indicato al punto 51 della sentenza impugnata, dagli elenchi delle destinazioni che sono state fornite dalla DLH nelle sue memorie processuali e all’udienza dinanzi al Tribunale. 92 Risulta quindi espressamente da tale punto 51 che il Tribunale ha preso in considerazione gli elementi di prova forniti dalla DLH.

Per contro, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], nel secondo capo del secondo motivo della sua impugnazione incidentale, dalla sentenza impugnata non risulta affatto che il Tribunale abbia tenuto conto degli argomenti da essa invocati, in particolare, ai punti da 33 a 40 della sua controreplica dinanzi al Tribunale, e che miravano a rimettere in discussione la pertinenza degli elementi di prova forniti dalla DLH al fine di valutare l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra tale compagnia aerea e la Ryanair. 93 Al riguardo, si deve ricordare, da un lato, che, nell’ambito di un’impugnazione, il sindacato della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata in diritto a tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente e, dall’altro, che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2010, Gogos/[OSCURATO:PERSONA], C‑583/08 P , EU:C:2010:287 , punto 29 ; del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, E U: C: 2022: 734, punto 106, nonché del 2 febbraio 2023, Spagna e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P , EU:C:2023:60 , punto 118 ). 94 È vero che il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, sicché la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 96 , nonché del 1o dicembre 2022, EUIPO/Vincenti, C‑653/20 P , EU:C:2022:945 , punto 47 ). 95 Ciò premesso, nei limiti in cui, nel caso di specie, i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] miravano a contestare la pertinenza dei dati forniti dalla DLH, il Tribunale, per adempiere l’obbligo di motivazione cui è tenuto, avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali riteneva che tali elementi di prova non fossero idonei a rimettere in discussione la sua valutazione, fondata sugli elementi forniti dalla DLH, secondo la quale tale compagnia aerea e la Ryanair erano attive sullo stesso mercato del trasporto aereo di passeggeri ed erano, pertanto, concorrenti. 96 Da quanto precede risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed è venuto meno al suo obbligo di motivazione dichiarando che la DLH era un «interessato», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. 97 Pertanto, occorre accogliere la prima e la seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]. – [OSCURATO:PERSONA] deduzione, da parte della DLH, della violazione dei suoi diritti procedurali 98 Occorre, in primo luogo, rilevare che l’affermazione del Tribunale, al punto 64 della sentenza impugnata, secondo cui la DLH aveva dedotto, nel ricorso in primo grado, la violazione dei suoi diritti procedurali, si basa sulle constatazioni effettuate da quest’ultimo ai punti 62 e 63 di tale sentenza. 99 A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 62 di detta sentenza, che «[risultava] dall’analisi dell’atto introduttivo nel suo complesso» che il ricorso proposto dalla DLH «[verteva] sull’annullamento della decisione di non sollevare obiezioni, mettendo in discussione il fatto che [tale] decisione [aveva] omesso di procedere a un esame completo dell’aiuto [di cui trattasi], il che [avrebbe arrecato] pregiudizio alla [DLH] in quanto [era] un interessato e [avrebbe violato] il suo diritto di essere ascoltata e i suoi diritti procedurali». 100 Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì precisato che, «trattandosi […] di un ricorso che contesta la legittimità della decisione adottata senza avviare il procedimento formale, [occorreva] esaminare tutti gli argomenti sollevati dalla [DLH] nel motivo unico, al fine di valutare la questione se essi [consentissero] di individuare gravi difficoltà in presenza delle quali la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta ad avviare detto procedimento». 101 In secondo luogo, occorre ricordare che non spetta al giudice dell’Unione interpretare il ricorso di un ricorrente che mette in dubbio esclusivamente la fondatezza di una decisione di valutazione della misura di aiuto di cui trattasi in quanto tale come in realtà inteso a salvaguardare i diritti procedurali che il ricorrente trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE quando il ricorrente non ha espressamente formulato motivi diretti a tale scopo, salvo trasformare l’oggetto del ricorso (sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/[OSCURATO:PERSONA], C‑647/19 P , EU:C:2021:666 , punto 115 e giurisprudenza ivi citata). 102 Ciò premesso, gli argomenti del ricorrente che mirano specificamente a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare la fase d’indagine formale sono ricevibili qualora il ricorso a sostegno del quale tali argomenti sono invocati sia effettivamente diretto all’annullamento della decisione di non avviare tale procedimento e, secondo i termini stessi del ricorso, il ricorrente faccia valere che il mancato avvio del procedimento di esame gli ha impedito di beneficiare delle garanzie procedurali alle quali ha diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] e DHL International, C‑148/09 P , EU:C:2011:603 , punti da 61 a 63 ). 103 Nel caso di specie, è vero, in primo luogo, che, come sottolineato dal Tribunale al punto 62 della sentenza impugnata, il ricorso proposto dalla DLH dinanzi ad esso riguardava l’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare la fase d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. 104 Ciò premesso, occorre sottolineare, in secondo luogo, che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione limitandosi ad affermare, al punto 62 di tale sentenza, che l’invocazione da parte della DLH di una violazione dei suoi diritti procedurali risultava dall’analisi complessiva del ricorso in primo grado.

Il Tribunale avrebbe dovuto, al contrario, prendere esplicitamente in considerazione i punti di tale ricorso sul cui fondamento esso si basava per effettuare una siffatta valutazione al fine di consentire alle parti, come ricordato al punto 94 della presente sentenza, di conoscere le ragioni che l’hanno indotto a giudicare in tal modo e alla Corte di esercitare il suo controllo. 105 In terzo luogo, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, il Tribunale era ancora tenuto ad esaminare quali delle censure sollevate dalla DLH miravano specificamente a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare la fase d’indagine formale. 106 Orbene, dalla sentenza impugnata non risulta che un siffatto esame sia stato effettuato dal Tribunale.

Al contrario, dal punto 63 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha ritenuto che, poiché il ricorso di primo grado mirava a contestare il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, esso fosse tenuto ad esaminare tutti gli argomenti che la DLH aveva invocato al fine di valutare se questi ultimi consentissero di individuare gravi difficoltà, che avrebbero dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare un siffatto procedimento, senza verificare, preliminarmente, se ciascuno di tali argomenti fosse specificamente diretto a dimostrare l’esistenza di siffatte difficoltà. 107 Ne consegue che la valutazione del Tribunale secondo cui la DLH aveva dedotto una violazione dei suoi diritti procedurali è viziata da errori di diritto e da un difetto di motivazione. 108 Pertanto, la seconda parte del primo motivo dell’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta. 109 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e senza che sia necessario statuire né sulla prima parte del primo motivo dell’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], né sul primo motivo e sulla terza parte del secondo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA], diretti a contestare, per altre ragioni, la ricevibilità del ricorso, né sugli altri motivi dell’impugnazione principale e delle impugnazioni incidentali diretti a rimettere in discussione il ragionamento del Tribunale nel merito e, in particolare, sui motivi sviluppati dalla DLH nella sua impugnazione incidentale quanto alla conformità all’articolo 107 TFUE della nozione di «quadro d’insieme» utilizzata dal Tribunale, occorre annullare la sentenza impugnata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 110 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 111 Ciò non ricorre nel caso di specie. 112 Infatti, tenuto conto dell’esistenza di diversi errori di diritto e di difetti di motivazione, l’esame della ricevibilità del ricorso in primo grado e, se del caso, della fondatezza di tale ricorso implica valutazioni di fatto che richiederebbero, da parte della Corte, l’adozione di misure supplementari di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo. 113 Occorre quindi rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑218/18 , EU:T:2021:282 ), è annullata. 2) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0466 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 14 settembre 2023 ( *1 ) «Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto al funzionamento concesso dalla Repubblica federale di Germania all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – Articolo 108 TFUE – Decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso di annullamento – Status di parte interessata – Salvaguardia dei diritti procedurali» Nella causa C‑466/21 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]Pfalz , rappresentato da R. van der Hout e C. Wagner, Rechtsanwälte, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] AG , con sede in Colonia (Germania), rappresentata da A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt, ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da C. Georgieva e T. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta in primo grado, Repubblica federale di Germania, interveniente in primo grado, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 novembre 2022, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 marzo 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA]Pfalz ([OSCURATO:PERSONA]Palatinato, Germania; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑218/18 , in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2021:282 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2017) 5289 final della [OSCURATO:PERSONA], del 31 luglio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47969 (2017/N), cui la Germania ha dato esecuzione, riguardante un aiuto al funzionamento concesso all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione controversa»). 2 Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede anch’essa l’annullamento della sentenza impugnata. 3 Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «DLH») chiede l’annullamento di tale sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la seconda censura della prima parte del motivo unico da essa dedotto nell’ambito del ricorso in primo grado. Contesto normativo Regolamento (UE) 2015/1589 4 L’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...) h) “interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». 5 L’articolo 4 di tale regolamento così prevede: «(...) 3.   [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la dichiara compatibile con il mercato interno (“decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE. 4.   [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (“decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”). (...)». Regolamento (UE) n. 651/2014 6 L’articolo 56 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] ( GU 2014, L 187, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della [OSCURATO:PERSONA], del 14 giugno 2017 ( GU 2017, L 156, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento 651/2014»), così dispone: «1.   Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18 del presente articolo e al capo I. (...) 6.   Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ( GU 2008, L 293, pag. 3 )]. 7.   I paragrafi 5 e 6 non si applicano agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l’aiuto è effettivamente concesso, se l’aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell’aeroporto oltre i 200000 passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell’aiuto. Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14. 8.   Il paragrafo 6 non si applica se l’aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l’aeroporto beneficiario dell’aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo. (...)». Orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione 7 Il punto 25 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ( GU 2014, C 99, pag. 3 ; in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione») così dispone: «25. Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per: (...) 12) “bacino di utenza di un aeroporto”: una delimitazione di mercato geografica stabilita di norma a circa 100 chilometri o a circa 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. Tuttavia, il bacino di utenza di un determinato aeroporto può essere diverso e deve tener conto delle specificità di ciascun aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza variano da un aeroporto all’altro e dipendono dalle varie caratteristiche dell’aeroporto, inclusi il modello industriale, l’ubicazione e le destinazioni da esso servite; (...)». 8 I punti 114, 115, 131 e 132 degli orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione, che fanno parte della sezione 5.1.2. di questi ultimi, intitolata «Aiuti al funzionamento a favore di aeroporti», prevedono quanto segue: «114. Tuttavia, il moltiplicarsi di aeroporti non redditizi non contribuisce a un obiettivo di interesse comune. Quando un aeroporto si trova nello stesso bacino di utenza di un altro aeroporto con capacità disponibile, il piano industriale, basato su corrette previsioni di traffico di merci e di passeggeri, deve individuare l’effetto probabile sul traffico negli altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza. 115. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] nutre dubbi in merito alle possibilità di un aeroporto non redditizio di raggiungere la piena copertura dei costi al termine del periodo transitorio, se un altro aeroporto non redditizio si trova nello stesso bacino di utenza. (...) 131. Nel valutare la compatibilità degli aiuti al funzionamento la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto delle distorsioni della concorrenza e degli effetti sugli scambi. Quando un aeroporto si trova nello stesso bacino di utenza di un altro aeroporto con capacità disponibile, il piano industriale, basato su corrette previsioni di traffico di merci e di passeggeri, deve individuare l’effetto probabile sul traffico negli altri aeroporti situati nello stesso bacino di utenza. 132. Gli aiuti al funzionamento per un aeroporto situato nello stesso bacino di utenza sono considerati compatibili con il mercato interno soltanto se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che tutti gli aeroporti nello stesso bacino di utenza saranno in grado di coprire pienamente i costi di esercizio alla fine del periodo transitorio». Fatti 9 Il 7 aprile 2017 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria intenzione di concedere, in rate successive, tra il 2018 e il 2022, un aiuto al funzionamento dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a causa dello stato deficitario di quest’ultimo (in prosieguo: l’«aiuto di cui trattasi»). Tale aeroporto è gestito dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «FFHG»). 10 Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito, in sostanza, che non occorreva avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dal momento che, pur costituendo un «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’aiuto di cui trattasi era compatibile con il mercato interno in forza del paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, giustificato tale decisione facendo valere che non vi erano altri aeroporti nel bacino di utenza dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale era il beneficiario di detto aiuto. 11 Prima dell’adozione della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato due decisioni relative a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di Ryanair, vale a dire, in primo luogo, la decisione (UE) 2016/788 della [OSCURATO:PERSONA], del 1 o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante le modalità di finanziamento dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] poste in essere dal 2009 al 2011 ( GU 2016, L 134, pag. 1 ), la quale è stata oggetto di un ricorso di annullamento respinto dal Tribunale con ordinanza del 17 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑764/15 , EU:T:2019:349 ), e, in secondo luogo, la decisione (UE) 2016/789 della [OSCURATO:PERSONA], del 1 o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.21121 (C29/08) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante il finanziamento dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti finanziari tra l’aeroporto e Ryanair ( GU 2016, L 134, pag. 46 ), la quale è stata oggetto di un ricorso di annullamento respinto dal Tribunale con sentenza del 12 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑492/15 , EU:T:2019:252 ). Le impugnazioni proposte contro tali due decisioni del Tribunale sono state respinte dalla Corte con le sentenze del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑453/19 P , EU:C:2021:608 ) e del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑594/19 P , EU:C:2022:40 ). 12 Inoltre, il 26 ottobre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale, sulla base di una denuncia della DLH, registrata con il numero SA.43260, nei confronti di altre misure adottate a favore dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di Ryanair. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 settembre 2019 ( GU 2019, C 310, pag. 5 ; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA] IV»). Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2018, la compagnia aerea DLH ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 14 La DLH ha dedotto, in sostanza, dinanzi al Tribunale, un motivo unico, suddiviso in tre parti, vertenti, la prima, sull’omessa considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei fatti essenziali della causa sottopostale, la seconda, sull’omessa considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di altri aiuti che sarebbero già stati concessi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e, la terza, su errori di valutazione commessi dalla [OSCURATO:PERSONA]. 15 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto dichiarato ricevibile il ricorso proposto dalla DLH. Nel merito, il Tribunale ha dichiarato che, per quanto riguarda il bacino di utenza dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente preso in considerazione tutti i criteri che si imponevano alla sua valutazione ai sensi degli orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione e che, pertanto, il «carattere insufficiente e incompleto» dell’esame che ne era derivato non aveva consentito a tale istituzione di porsi in grado di superare qualsiasi dubbio circa la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno. Pur avendo respinto tutte le altre censure sollevate dalla DLH, il Tribunale ha quindi parzialmente accolto la terza parte del motivo unico sollevato dalla DLH nel ricorso in primo grado e ha annullato, per tale motivo, la decisione controversa. Conclusioni delle parti Conclusioni dell’impugnazione principale 16 Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata e respingere definitivamente il ricorso in primo grado, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. 17 La DLH chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 18 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – respingere il ricorso in primo grado in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. Conclusioni dell’impugnazione incidentale proposta dalla DLH 19 Con la sua impugnazione incidentale, la DLH chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la seconda censura della prima parte del suo motivo unico, e – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 20 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale proposta dalla DLH, – annullare la sentenza impugnata e «respingere definitivamente» il ricorso in primo grado, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale proposta dalla DLH in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. Conclusioni dell’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 22 Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata, – respingere il ricorso in primo grado in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. 23 La DLH chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondata, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 24 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – accogliere l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], – annullare la sentenza impugnata e «respingere definitivamente» il ricorso in primo grado, e – condannare la DLH alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata 25 Con domanda presentata il 10 settembre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di disporre la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata. 26 Con ordinanza del 30 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]Pfalz/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑466/21 P-R , EU:C:2021:972 ), il vicepresidente della Corte ha respinto tale domanda. [OSCURATO:PERSONA] domanda di riapertura della fase orale del procedimento 27 A seguito della presentazione da parte dell’avvocato generale delle sue conclusioni, la DLH ha chiesto, con due atti depositati presso la cancelleria della Corte il 6 aprile 2023 e l’11 luglio 2023, che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte. 28 A sostegno della sua domanda, la DLH fa valere l’esistenza di fatti nuovi, di cui non era venuta a conoscenza prima della lettura di tali conclusioni. Si tratta, da un lato, del deposito, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una memoria nell’ambito del procedimento relativo a una controversia attualmente pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale di Colonia, Germania) tra il [OSCURATO:PERSONA] e la DLH, in merito al recupero delle somme corrispondenti alle misure oggetto della decisione [OSCURATO:PERSONA] IV. La DLH osserva, più in particolare, che in tale memoria il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Ryanair e la DLH sono in situazione di concorrenza. Dall’altro lato, la DLH fa valere l’esistenza di una sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale regionale superiore di Coblenza, Germania) che avrebbe riconosciuto che gli aiuti concessi all’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] costituivano una sovvenzione incrociata a favore della Ryanair, il che confermerebbe che la DLH è direttamente e individualmente interessata da tali aiuti. 29 Conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la sua decisione. 30 Tuttavia, nel caso di specie, le domande presentate dalla DLH non rivelano l’esistenza di alcun fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la decisione che la Corte è chiamata a pronunciare. 31 Ciò considerato, la Corte considera, sentito l’avvocato generale, che non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dell’impugnazione principale [OSCURATO:PERSONA] delle parti 32 La DLH ritiene che l’impugnazione principale sia irricevibile in quanto, in primo luogo, il documento prodotto dal [OSCURATO:PERSONA], a titolo di prova dell’esistenza di una procura ad litem del suo rappresentante, è troppo risalente e generico e non contiene alcuna informazione relativa all’identità della persona da rappresentare, anche se è firmato a nome del [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la DLH ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] sia direttamente interessato dalla sentenza impugnata solo a causa del suo obbligo di recuperare le rate dell’aiuto di cui trattasi che sono già state concesse alla FFHG e di non versare più a quest’ultima in futuro siffatte rate. Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato di assoggettarsi a tale obbligo. La proposizione dell’impugnazione sarebbe pertanto abusiva. In terzo luogo, la sentenza impugnata non comporterebbe una modifica della situazione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultimo cerca, in realtà, di tutelare gli interessi della FFHG, dei nuovi azionisti di quest’ultima nonché della Ryanair. In quarto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe un interesse ad agire, in quanto l’annullamento della sentenza impugnata non gli procurerebbe alcun beneficio. 33 Nella sua controreplica e all’udienza dinanzi alla Corte, la DLH ha infine fatto valere, da un lato, che l’impugnazione violava l’autorità di cosa giudicata dell’ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑764/15 , EU:T:2019:349 ) e, dall’altro, che il [OSCURATO:PERSONA] non disponeva più di un interesse ad agire, in quanto la situazione economica attuale della FFHG non consentiva più a quest’ultima di ottenere il versamento del saldo dell’aiuto di cui trattasi. 34 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che l’argomentazione della DLH deve essere respinta. Giudizio della Corte 35 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento dedotto dalla DLH, nella sua controreplica e all’udienza dinanzi alla Corte, secondo cui l’impugnazione è irricevibile in quanto intesa a rimettere in discussione l’autorità di cosa giudicata dell’ordinanza del 14 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑764/15 , EU:T:2017:933 ), occorre ricordare che, in forza dell’articolo 127 del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. 36 Pertanto, nei limiti in cui l’argomento relativo all’autorità di cosa giudicata dell’ordinanza del 14 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑764/15 , EU:T:2017:933 ), non è stato invocato dalla DLH nella sua comparsa di risposta all’impugnazione e tale argomento non si fonda su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, occorre considerare tardivo detto argomento e, pertanto, respingerlo in quanto irricevibile. 37 In secondo luogo, dall’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione europea possono proporre impugnazione contro una decisione del Tribunale qualora tale decisione le riguardi direttamente. 38 Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], interveniente dinanzi al Tribunale, dimostra sufficientemente che la sentenza impugnata lo riguarda direttamente. 39 Infatti, come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, tale sentenza ha la conseguenza, da un lato, di obbligarlo a recuperare le rate dell’aiuto di cui trattasi già attribuite alla FFHG e, dall’altro, di vietargli di versare in futuro ulteriori rate di tale aiuto. 40 Non è idoneo a modificare una siffatta conclusione l’argomento della DLH, invocato all’udienza dinanzi alla Corte, secondo il quale, tenuto conto della procedura di insolvenza di cui la FFHG è ormai oggetto, quest’ultima non sarebbe stata, in ogni caso, più in grado di ottenere le rate rimanenti dell’aiuto di cui trattasi. Infatti, anche supponendo che questo sia il caso, resterebbe il fatto che la sentenza impugnata imporrebbe pur sempre al [OSCURATO:PERSONA] di recuperare, in ogni caso, le rate dell’aiuto di cui trattasi che esso ha già versato alla FFHG. 41 Inoltre, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia adottato tutte le misure imposte dalla sentenza impugnata, anche supponendola dimostrata, non è idonea a modificare le constatazioni di cui ai punti 39 e 40 della presente sentenza, i quali sono sufficienti a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] è direttamente interessato dalla sentenza impugnata e che può quindi proporre un’impugnazione contro quest’ultima sentenza, senza che sia necessario esaminare ulteriormente se tale parte disponga di un interesse ad agire. 42 In terzo luogo, la procura del rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente che quest’ultimo possa rappresentare il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici dell’Unione nelle controversie in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la DLH non sostiene né, a maggior ragione, dimostra che, pur essendo stata sottoscritta il 7 giugno 2019, tale procura non è più valida. Pertanto, detta procura soddisfa le condizioni previste all’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P , EU:C:2018:128 , punti 34 e 39 ). 43 Ne consegue che l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] è ricevibile. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità dell’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] delle parti 44 La DLH fa valere che l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile in quanto, in primo luogo, essa non indica la data in cui l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata a tale istituzione, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 177, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte. 45 In secondo luogo, l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] violerebbe l’articolo 178, paragrafo 3, secondo periodo, di tale regolamento di procedura, dato che sarebbe, in gran parte, identica alla memoria depositata da tale istituzione in risposta all’impugnazione principale. 46 In terzo luogo, tale impugnazione incidentale sarebbe irricevibile in quanto l’impugnazione principale è, a sua volta, irricevibile. 47 In quarto luogo, la proposizione di detta impugnazione incidentale sarebbe abusiva in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avviato alcun procedimento d’infrazione nei confronti della Repubblica federale di Germania, sebbene la DLH l’abbia informata che, a seguito dell’adozione della decisione [OSCURATO:PERSONA] IV, né la FFHG né il [OSCURATO:PERSONA] avevano recuperato dalla Ryanair gli aiuti in questione affinché le somme corrispondenti fossero trasferite su un conto bloccato. 48 [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che l’argomentazione della DLH deve essere respinta. Giudizio della Corte 49 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della DLH secondo il quale l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è irricevibile, in quanto lo è anche l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente constatare che tale argomento deve essere respinto alla luce delle constatazioni svolte ai punti da 35 a 43 della presente sentenza. 50 In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 172 e 174 del regolamento di procedura della Corte, le parti nella causa dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta le cui conclusioni tendano all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, di tale impugnazione. Tali parti possono altresì, in forza dell’articolo 176 e dell’articolo 178, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento di procedura, presentare un’impugnazione incidentale, che deve essere proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta, le cui conclusioni tendono all’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale basandosi su motivi e argomenti di diritto distinti dai motivi e dagli argomenti dedotti nella comparsa di risposta (ordinanza del 7 dicembre 2017, Eurallumina/[OSCURATO:PERSONA], C‑323/16 P , EU:C:2017:952 , punto 30 , nonché sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑817/18 P , EU:C:2020:637 , punto 47 ). 51 Da tali disposizioni, lette congiuntamente, risulta che la comparsa di risposta a un’impugnazione non può essere diretta all’annullamento della decisione del Tribunale per motivi distinti e autonomi da quelli dedotti in tale impugnazione, in quanto motivi del genere possono essere dedotti solo nell’ambito di un’impugnazione incidentale (sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑817/18 P , EU:C:2020:637 , punto 48 ). Ne consegue altresì che l’impugnazione incidentale deve, in linea di principio, contenere motivi e argomenti distinti ed autonomi da quelli dedotti nella comparsa di risposta all’impugnazione principale proposta dalla stessa parte. 52 Nel caso di specie, diversi motivi dedotti nell’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] coincidono, in parte, con gli argomenti dedotti da quest’ultima nella comparsa di risposta da essa depositata a sostegno dell’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA]. 53 Tuttavia, occorre rilevare che, con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede essa stessa l’annullamento della sentenza impugnata sollevando motivi che sono, in parte, autonomi e distinti da quelli dedotti nell’impugnazione principale. In forza delle norme ricordate al punto 50 della presente sentenza, una siffatta domanda non poteva essere presentata, né tali motivi potevano essere sollevati, nella sua comparsa di risposta ed è quindi conformemente a tali norme che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale. In tali circostanze, non può esserle addebitato di aver esposto nella sua impugnazione incidentale tutti i motivi dedotti a sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza impugnata, ivi compresi quelli dedotti anche nella sua comparsa di risposta invece di ripartire l’esposizione dei suoi motivi tra tale impugnazione incidentale e tale comparsa di risposta, a rischio di nuocere alla coerenza del suo ragionamento (v., in tal senso, ordinanza del 7 dicembre 2017, Eurallumina/[OSCURATO:PERSONA], C‑323/16 P , EU:C:2017:952 , punto 31 ). 54 In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione incidentale deve menzionare la data in cui l’impugnazione principale è stata notificata alla parte che presenta tale impugnazione incidentale. Orbene, la DLH rileva che tale menzione non compare nell’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa. 55 Benché sia vero che tale menzione non compare in tale impugnazione incidentale, è pacifico che la data in cui l’impugnazione principale è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA], ossia il 5 agosto 2021, è espressamente menzionata nella comparsa di risposta a tale impugnazione principale che la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato e che è stata notificata alla DLH nonché al [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non è affatto contestato che tale impugnazione incidentale sia stata proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine impartito. 56 Ne consegue che la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di far figurare, nella sua impugnazione incidentale, la menzione di cui all’articolo 177, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte non costituisce un’irregolarità tale da comportare l’irricevibilità di tale impugnazione incidentale, in quanto le altre parti sono state messe in condizione di verificare che detta impugnazione incidentale è stata effettivamente proposta entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell’impugnazione. 57 Contrariamente a quanto sostenuto dalla DLH nella sua controreplica all’impugnazione principale, la circostanza che le conclusioni della comparsa di risposta della [OSCURATO:PERSONA] all’impugnazione principale siano dirette all’annullamento della sentenza impugnata e non, come imposto dall’articolo 174 del regolamento di procedura della Corte, all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, di tale impugnazione, non può modificare una siffatta conclusione. Invero, una siffatta irregolarità comporta solo l’irricevibilità del capo delle conclusioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede, in tale comparsa di risposta, l’annullamento della sentenza impugnata (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑45/15 P , EU:C:2017:402 , punto 21 ). 58 In ultimo luogo, anche supponendola dimostrata, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia intrapreso le iniziative necessarie per conformarsi alla sentenza impugnata o alla decisione [OSCURATO:PERSONA] IV non è tale da rendere irricevibile l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l’annullamento di tale sentenza. 59 Pertanto, l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] è ricevibile. [OSCURATO:PERSONA] fondatezza dell’impugnazione principale e dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] preliminari 60 A sostegno della sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e su un difetto di motivazione, il secondo, su un errore di diritto quanto alla valutazione del bacino di utenza dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il terzo, su una violazione del principio ne ultra petita , il quarto, sul mancato rispetto delle condizioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] può astenersi dall’avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, il quinto, su una violazione dell’articolo 264 TFUE. 61 A sostegno della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 263 TFUE, il secondo, su una violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova, sull’obbligo di rispondere agli argomenti dedotti dalle parti e di ascoltare queste ultime, il terzo, sull’applicazione di un criterio erroneo al fine di esaminare la validità delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, il quarto, su un’errata interpretazione degli orientamenti sugli aiuti al settore dell’aviazione, il quinto, su una violazione delle norme relative all’onere della prova e, il sesto, su una violazione del regolamento di procedura del Tribunale, su un esame d’ufficio erroneo e su uno snaturamento di un elemento di prova. Sui motivi vertenti sull’assenza di legittimazione attiva della DLH [OSCURATO:PERSONA] delle parti – Sul primo motivo dedotto nell’impugnazione principale 62 Con il suo primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 263, quarto comma, TFUE nonché il suo obbligo di motivazione. 63 Nella seconda parte di tale primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene, più in particolare, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto considerando, ai punti 62 e 86 della sentenza impugnata, che da un’analisi complessiva del ricorso in primo grado risultava che la DLH aveva sollevato, dinanzi ad esso, una violazione dei suoi diritti procedurali. Infatti, la DLH si sarebbe limitata a far valere, in tale ricorso, errori in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’autorizzazione dell’aiuto di cui trattasi. Limitandosi a constatare che l’affermazione di una siffatta violazione derivava da un’analisi complessiva di detto ricorso, il Tribunale avrebbe peraltro violato il suo obbligo di motivazione. 64 [OSCURATO:PERSONA] ritiene, da un lato, che il Tribunale abbia snaturato il tenore dello stesso ricorso o, quanto meno, l’abbia interpretato in modo giuridicamente errato, avendo ritenuto che esso contenesse un motivo unico, vertente sulla violazione dei diritti procedurali della DLH, mentre esso avrebbe contenuto, in realtà, vari motivi. Dall’altro lato, l’affermazione del Tribunale, ai punti 59, 62 e 86 della sentenza impugnata, secondo cui è sufficiente che una violazione dei diritti procedurali sia denunciata dal ricorso o dall’atto introduttivo nel suo complesso, sarebbe contraria all’articolo 263, quarto comma, TFUE. 65 La DLH risponde che, ai punti 55 e seguenti del suo ricorso in primo grado, essa ha espressamente fatto valere la violazione dei suoi diritti procedurali, aspetto che è persino menzionato nell’oggetto del suo ricorso in primo grado nonché nei motivi dedotti a sostegno di quest’ultimo, come dimostrerebbe il punto 14 di tale ricorso. – Sul secondo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] 66 Con il secondo motivo della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA], fa valere che il Tribunale ha violato le norme che disciplinano l’onere della prova nonché il suo obbligo di rispondere agli argomenti dedotti dalle parti e di ascoltare queste ultime. 67 Nella prima parte di tale secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la DLH non ha mai affermato dinanzi al Tribunale che gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA] erano in concorrenza tra loro, né che gli aiuti a favore del primo avrebbero potuto avere un qualsivoglia effetto sul secondo. 68 Il punto 50 della sentenza impugnata sarebbe, pertanto, viziato da un errore di diritto in quanto il Tribunale attesterebbe un’affermazione che la DLH non avrebbe formulato dinanzi ad esso e di cui, in ogni caso, non avrebbe esaminato la veridicità. 69 Ai punti da 52 a 54 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe concluso per l’esistenza di una pressione concorrenziale della Ryanair sulla DLH che diminuirebbe, in assenza della concessione dell’aiuto di cui trattasi alla FFHG, senza esaminare gli elementi di prova forniti dalla DLH e dalla [OSCURATO:PERSONA], il che violerebbe altresì le norme che disciplinano l’onere della prova. 70 La DLH replica che, nel suo ricorso in primo grado, essa ha dimostrato che i due aeroporti in questione erano in concorrenza tra loro. Una siffatta situazione di concorrenza si fonderebbe già sulla circostanza, menzionata ai punti 43 e 117 e seguenti di tale ricorso, che i bacini di utenza di tali aeroporti si sovrappongono. Peraltro, essa avrebbe fatto valere, al punto 43 di detto ricorso, l’esistenza di una concorrenza tra detti aeroporti quanto ai collegamenti aerei in partenza da questi ultimi. 71 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe contestare il fatto, accertato dal Tribunale, che gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sono in concorrenza tra loro, atteso che un’impugnazione incidentale si limita ai motivi di diritto. 72 In subordine, la DLH avrebbe dimostrato che l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato una pressione concorrenziale sull’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], al punto che quest’ultimo avrebbe consentito alla Ryanair di aprire una base nel marzo 2017. 73 Nella seconda parte del secondo motivo della sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver considerato, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che, per i voli proposti dalla Ryanair, in partenza dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], e per i voli, per le stesse destinazioni, operati dalla DLH in partenza dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], la Ryanair e la DLH erano concorrenti. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto valere dinanzi al Tribunale che i voli che la DLH assicurava, in partenza dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], riguardavano «voli premium» e passeggeri in transito, mentre la Ryanair garantiva voli low cost nell’ambito del traffico «da punto a punto». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì dimostrato che gli asseriti elementi di prova forniti dalla DLH non contenevano alcuna informazione circa l’evoluzione del numero di passeggeri e dei prezzi e che sussistevano notevoli dubbi sulla questione di quali rotte fossero realmente servite dalla DLH e in quali date. Poiché tale argomento della [OSCURATO:PERSONA] riveste grande importanza per l’esito della causa, il Tribunale avrebbe dovuto rispondervi. 74 La DLH replica che non esiste alcun obbligo per il Tribunale di prendere in considerazione argomenti dinanzi ad esso dedotti, ma soltanto un obbligo di garantire che il diritto di essere ascoltato sia rispettato. Giudizio della Corte 75 Atteso che la decisione controversa è stata indirizzata alla Repubblica federale di Germania e non alla DLH, occorre ricordare che l’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui la legittimazione ad agire è riconosciuta a una persona fisica o giuridica per proporre un ricorso contro un atto dell’Unione di cui essa non è destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro lato, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata). 76 A tal riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che, al punto 33 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, poiché la decisione controversa verte su un aiuto individuale, era escluso che tale decisione fosse un atto regolamentare. Una siffatta constatazione non è, del resto, contestata nell’ambito delle presenti impugnazioni. 77 Per quanto riguarda, poi, la questione se la DLH sia interessata «direttamente e individualmente» dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari di una siffatta decisione (v., in particolare, sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], 25/62 , EU:C:1963:17 , pag. 223, nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 51 ). 78 Dato che il ricorso in primo grado verteva su una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato, occorre anche ricordare che, nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato di cui all’articolo 108 TFUE, si deve distinguere, da un lato, la fase di esame preliminare degli aiuti disciplinata al paragrafo 3 di tale articolo, la quale ha soltanto lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale della misura di aiuto di cui trattasi con il mercato interno, e, dall’altro, la fase di esame prevista al paragrafo 2 del medesimo articolo. Solo nell’ambito di quest’ultima fase, che ha lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di essere pienamente ragguagliata su tutti i dati della questione, il Trattato FUE prevede l’obbligo, per la tale istituzione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (v., in particolare, sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , punto 94 , nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 52 ). 79 Ne consegue che – come ricordato correttamente dal Tribunale al punto 36 della sentenza impugnata – qualora, senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui al paragrafo 2 dell’articolo 108 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] rilevi, con una decisione adottata sulla base del paragrafo 3 di tale articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, i beneficiari di siffatte garanzie procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione. Di conseguenza, un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un «interessato» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è ricevibile qualora l’autore del ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (v., in particolare, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 80 Al riguardo, occorre ricordare che la definizione della nozione di «interessato», quale derivante dalla giurisprudenza della Corte, è stata codificata dal legislatore dell’Unione all’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] ( GU 1999, L 83, pag. 1 ), il quale è stato sostituito dall’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. Quest’ultima disposizione definisce la nozione analoga di «interessato» nel senso che ricomprende «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali» (sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 58 ). 81 Nel caso di specie, è pacifico che la decisione controversa è stata adottata al termine della fase di esame preliminare prevista all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE nonché menzionata all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, e, pertanto, senza che fosse avviato il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento. 82 Il Tribunale ha quindi correttamente considerato che il ricorso proposto dalla DLH poteva essere considerato ricevibile nei limiti in cui tale compagnia aerea avesse, da un lato, dimostrato di essere un «interessato», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, e, dall’altro, avesse fatto valere una violazione dei suoi diritti procedurali. 83 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono tuttavia che, ai punti da 32 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che entrambe le condizioni erano soddisfatte nel caso di specie. – [OSCURATO:PERSONA] qualità di «interessato» della DLH 84 Ai punti da 39 a 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la DLH rientrava tra gli «interessati» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. 85 A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, sebbene la nozione di «interessato», ai sensi di tale disposizione, includa, in particolare, le imprese concorrenti del beneficiario dell’aiuto, resta il fatto che tale nozione riguarda, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 44 della sentenza impugnata, un insieme indeterminato di destinatari (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P , EU:C:2011:341 , punto 63 , nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 59 ). 86 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un’impresa che non sia concorrente diretta del beneficiario dell’aiuto può tuttavia essere qualificata come «interessato», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, a condizione che essa faccia valere che i suoi interessi possono essere lesi dalla concessione di un aiuto, il che richiede che tale impresa dimostri sufficientemente che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione. Pertanto, la qualità di «interessato» non presuppone necessariamente un rapporto di concorrenza (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P , EU:C:2011:341 , punti 64 e 65 ; del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/[OSCURATO:PERSONA], C‑647/19 P , EU:C:2021:666 , punto 58 , nonché del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a., C‑284/21 P , EU:C:2023:58 , punto 60 ). 87 In secondo luogo, occorre sottolineare che, al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la concessione dell’aiuto di cui trattasi rischiava di avere un’incidenza concreta sulla situazione della DLH per quanto riguarda, da un lato, il funzionamento dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], il quale è il suo primo «hub centrale», e, dall’altro, la concorrenza relativa alle destinazioni dei voli che la DLH propone in partenza da tale aeroporto. 88 Più specificamente, il Tribunale ha considerato, in primo luogo, al punto 50 della sentenza impugnata, che l’aiuto di cui trattasi poteva incidere sulla posizione concorrenziale dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA]. 89 Tuttavia, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella prima parte del secondo motivo della sua impugnazione incidentale, dal ricorso in primo grado non risulta che la DLH abbia dedotto un siffatto argomento al fine di giustificare la sua legittimazione ad agire. Orbene, come ricordato al punto 86 della presente sentenza, spetta unicamente al ricorrente dimostrare che la misura di aiuto di cui trattasi rischia di incidere concretamente sulla sua situazione. 90 Pertanto, il punto 50 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto. 91 In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato, ai punti da 51 a 54 della sentenza impugnata, che, consentendo alla FFHG di proseguire le sue attività, la concessione dell’aiuto di cui trattasi aveva offerto alla Ryanair la possibilità di mantenere una pressione concorrenziale sulla DLH in partenza dall’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Una siffatta constatazione è fondata sul fatto che tali due compagnie aeree sono concorrenti in quanto propongono voli per le stesse destinazioni in partenza dagli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA], circostanza attestata, come indicato al punto 51 della sentenza impugnata, dagli elenchi delle destinazioni che sono state fornite dalla DLH nelle sue memorie processuali e all’udienza dinanzi al Tribunale. 92 Risulta quindi espressamente da tale punto 51 che il Tribunale ha preso in considerazione gli elementi di prova forniti dalla DLH. Per contro, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], nel secondo capo del secondo motivo della sua impugnazione incidentale, dalla sentenza impugnata non risulta affatto che il Tribunale abbia tenuto conto degli argomenti da essa invocati, in particolare, ai punti da 33 a 40 della sua controreplica dinanzi al Tribunale, e che miravano a rimettere in discussione la pertinenza degli elementi di prova forniti dalla DLH al fine di valutare l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra tale compagnia aerea e la Ryanair. 93 Al riguardo, si deve ricordare, da un lato, che, nell’ambito di un’impugnazione, il sindacato della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata in diritto a tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente e, dall’altro, che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2010, Gogos/[OSCURATO:PERSONA], C‑583/08 P , EU:C:2010:287 , punto 29 ; del 29 settembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, E U: C: 2022: 734, punto 106, nonché del 2 febbraio 2023, Spagna e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P , EU:C:2023:60 , punto 118 ). 94 È vero che il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, sicché la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 96 , nonché del 1o dicembre 2022, EUIPO/Vincenti, C‑653/20 P , EU:C:2022:945 , punto 47 ). 95 Ciò premesso, nei limiti in cui, nel caso di specie, i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] miravano a contestare la pertinenza dei dati forniti dalla DLH, il Tribunale, per adempiere l’obbligo di motivazione cui è tenuto, avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali riteneva che tali elementi di prova non fossero idonei a rimettere in discussione la sua valutazione, fondata sugli elementi forniti dalla DLH, secondo la quale tale compagnia aerea e la Ryanair erano attive sullo stesso mercato del trasporto aereo di passeggeri ed erano, pertanto, concorrenti. 96 Da quanto precede risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed è venuto meno al suo obbligo di motivazione dichiarando che la DLH era un «interessato», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. 97 Pertanto, occorre accogliere la prima e la seconda parte del secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA]. – [OSCURATO:PERSONA] deduzione, da parte della DLH, della violazione dei suoi diritti procedurali 98 Occorre, in primo luogo, rilevare che l’affermazione del Tribunale, al punto 64 della sentenza impugnata, secondo cui la DLH aveva dedotto, nel ricorso in primo grado, la violazione dei suoi diritti procedurali, si basa sulle constatazioni effettuate da quest’ultimo ai punti 62 e 63 di tale sentenza. 99 A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 62 di detta sentenza, che «[risultava] dall’analisi dell’atto introduttivo nel suo complesso» che il ricorso proposto dalla DLH «[verteva] sull’annullamento della decisione di non sollevare obiezioni, mettendo in discussione il fatto che [tale] decisione [aveva] omesso di procedere a un esame completo dell’aiuto [di cui trattasi], il che [avrebbe arrecato] pregiudizio alla [DLH] in quanto [era] un interessato e [avrebbe violato] il suo diritto di essere ascoltata e i suoi diritti procedurali». 100 Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì precisato che, «trattandosi […] di un ricorso che contesta la legittimità della decisione adottata senza avviare il procedimento formale, [occorreva] esaminare tutti gli argomenti sollevati dalla [DLH] nel motivo unico, al fine di valutare la questione se essi [consentissero] di individuare gravi difficoltà in presenza delle quali la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta ad avviare detto procedimento». 101 In secondo luogo, occorre ricordare che non spetta al giudice dell’Unione interpretare il ricorso di un ricorrente che mette in dubbio esclusivamente la fondatezza di una decisione di valutazione della misura di aiuto di cui trattasi in quanto tale come in realtà inteso a salvaguardare i diritti procedurali che il ricorrente trae dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE quando il ricorrente non ha espressamente formulato motivi diretti a tale scopo, salvo trasformare l’oggetto del ricorso (sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/[OSCURATO:PERSONA], C‑647/19 P , EU:C:2021:666 , punto 115 e giurisprudenza ivi citata). 102 Ciò premesso, gli argomenti del ricorrente che mirano specificamente a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare la fase d’indagine formale sono ricevibili qualora il ricorso a sostegno del quale tali argomenti sono invocati sia effettivamente diretto all’annullamento della decisione di non avviare tale procedimento e, secondo i termini stessi del ricorso, il ricorrente faccia valere che il mancato avvio del procedimento di esame gli ha impedito di beneficiare delle garanzie procedurali alle quali ha diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] e DHL International, C‑148/09 P , EU:C:2011:603 , punti da 61 a 63 ). 103 Nel caso di specie, è vero, in primo luogo, che, come sottolineato dal Tribunale al punto 62 della sentenza impugnata, il ricorso proposto dalla DLH dinanzi ad esso riguardava l’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare la fase d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. 104 Ciò premesso, occorre sottolineare, in secondo luogo, che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni, il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione limitandosi ad affermare, al punto 62 di tale sentenza, che l’invocazione da parte della DLH di una violazione dei suoi diritti procedurali risultava dall’analisi complessiva del ricorso in primo grado. Il Tribunale avrebbe dovuto, al contrario, prendere esplicitamente in considerazione i punti di tale ricorso sul cui fondamento esso si basava per effettuare una siffatta valutazione al fine di consentire alle parti, come ricordato al punto 94 della presente sentenza, di conoscere le ragioni che l’hanno indotto a giudicare in tal modo e alla Corte di esercitare il suo controllo. 105 In terzo luogo, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, il Tribunale era ancora tenuto ad esaminare quali delle censure sollevate dalla DLH miravano specificamente a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avviare la fase d’indagine formale. 106 Orbene, dalla sentenza impugnata non risulta che un siffatto esame sia stato effettuato dal Tribunale. Al contrario, dal punto 63 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha ritenuto che, poiché il ricorso di primo grado mirava a contestare il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, esso fosse tenuto ad esaminare tutti gli argomenti che la DLH aveva invocato al fine di valutare se questi ultimi consentissero di individuare gravi difficoltà, che avrebbero dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare un siffatto procedimento, senza verificare, preliminarmente, se ciascuno di tali argomenti fosse specificamente diretto a dimostrare l’esistenza di siffatte difficoltà. 107 Ne consegue che la valutazione del Tribunale secondo cui la DLH aveva dedotto una violazione dei suoi diritti procedurali è viziata da errori di diritto e da un difetto di motivazione. 108 Pertanto, la seconda parte del primo motivo dell’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolta. 109 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e senza che sia necessario statuire né sulla prima parte del primo motivo dell’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], né sul primo motivo e sulla terza parte del secondo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA], diretti a contestare, per altre ragioni, la ricevibilità del ricorso, né sugli altri motivi dell’impugnazione principale e delle impugnazioni incidentali diretti a rimettere in discussione il ragionamento del Tribunale nel merito e, in particolare, sui motivi sviluppati dalla DLH nella sua impugnazione incidentale quanto alla conformità all’articolo 107 TFUE della nozione di «quadro d’insieme» utilizzata dal Tribunale, occorre annullare la sentenza impugnata. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 110 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 111 Ciò non ricorre nel caso di specie. 112 Infatti, tenuto conto dell’esistenza di diversi errori di diritto e di difetti di motivazione, l’esame della ricevibilità del ricorso in primo grado e, se del caso, della fondatezza di tale ricorso implica valutazioni di fatto che richiederebbero, da parte della Corte, l’adozione di misure supplementari di organizzazione del procedimento o di istruzione del fascicolo. 113 Occorre quindi rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑218/18 , EU:T:2021:282 ), è annullata. 2) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris