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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24188/2022

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a seguente q L06 7t, ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10232/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Appiano n. 40, presso lo studio del primo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 22362/2020, depositata il 15 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: con l' ordinanza impugnata questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione (r.g.n. 5601/2014) proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 318/04/13, depositata il 17 luglio 2013, che ne aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 74/30/12, che a sua volta ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA relative al 2005; la [OSCURATO:PERSONA] spa propone ricorso per la revocazione di detta pronuncia, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4., c.p.c., e ne chiede anche la correzione di errore materiale; resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che: la composizione del Collegio, sopra indicata, frutto di plurimi casi di impossibilità a partecipare al medesimo, si presta a rilievi sotto il profilo del rispetto delle vigenti previsioni tabellari in materia; in particolare, è accaduto, da un lato, che a seguito della richiesta di astensione - accolta dalla Presidente titolare - del cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto parte del Collegio che aveva pronunciato l'ordinanza revocanda, è subentrato in Collegio la già designata riserva cons. [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro, che nell'imminenza dell'udienza è sopravvenuto anche l'impedimento del cons. [OSCURATO:PERSONA]; a ciò ha quindi fatto seguito, in assenza di altra riserva già individuata, l'integrazione del Collegio mediante l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA], disponibile a presiederlo in luogo del presidente originariamente previsto (cons. [OSCURATO:PERSONA], che ha continuato a parteciparvi in veste di consigliere relatore della causa de qua); quest'ultima designazione, ad avviso del Collegio, non appare conforme alle previsioni delle vigenti Tabelle di organizzazione in materia di criteri di formazione dei Collegi e di sostituzione dei consiglieri in ipotesi di plurime astensioni o impedimenti; si reputa, pertanto, necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché venga, in tempi brevi anche in considerazione dell'oggetto della stessa, nuovamente fissata dinanzi a un Collegio che non presenti le anzidette problematiche.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 e il 22 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente q L06 7t, ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10232/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Appiano n. 40, presso lo studio del primo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 22362/2020, depositata il 15 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: con l' ordinanza impugnata questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione (r.g.n. 5601/2014) proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 318/04/13, depositata il 17 luglio 2013, che ne aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 74/30/12, che a sua volta ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA relative al 2005; la [OSCURATO:PERSONA] spa propone ricorso per la revocazione di detta pronuncia, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4., c.p.c., e ne chiede anche la correzione di errore materiale; resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: la composizione del Collegio, sopra indicata, frutto di plurimi casi di impossibilità a partecipare al medesimo, si presta a rilievi sotto il profilo del rispetto delle vigenti previsioni tabellari in materia; in particolare, è accaduto, da un lato, che a seguito della richiesta di astensione - accolta dalla Presidente titolare - del cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto parte del Collegio che aveva pronunciato l'ordinanza revocanda, è subentrato in Collegio la già designata riserva cons. [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro, che nell'imminenza dell'udienza è sopravvenuto anche l'impedimento del cons. [OSCURATO:PERSONA]; a ciò ha quindi fatto seguito, in assenza di altra riserva già individuata, l'integrazione del Collegio mediante l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA], disponibile a presiederlo in luogo del presidente originariamente previsto (cons. [OSCURATO:PERSONA], che ha continuato a parteciparvi in veste di consigliere relatore della causa de qua); quest'ultima designazione, ad avviso del Collegio, non appare conforme alle previsioni delle vigenti Tabelle di organizzazione in materia di criteri di formazione dei Collegi e di sostituzione dei consiglieri in ipotesi di plurime astensioni o impedimenti; si reputa, pertanto, necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché venga, in tempi brevi anche in considerazione dell'oggetto della stessa, nuovamente fissata dinanzi a un Collegio che non presenti le anzidette problematiche. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 e il 22 lu
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