CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/10/2022 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; lette le conclusioni formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna emessa ;r* nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di calunnia, commesso mediante la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario, dell'importo di €35.000,00, che invece era stato dalla medesima consegnato ai coniugi D'Agati e Petti rossi. 2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 368 cod.pen. e vizio di motivazione, in relazione alla circostanza, riconosciuta come vera dalla Corte di appello, secondo cui tra l'imputata e i coniugi D'Agati-Pettirosso vi erano plurime ragioni di debito. In particolare, l'imputata avrebbe dovuto restituire il doppio dell'importo di €20.000, versato a titolo di caparra dai predetti, i quali avevano convenuto l'acquisto dell'appartamento della Benedetti, successivamente non andato a buon fine. A tale importo, si sarebbe dovuto aggiungere un'ulteriore imprecisata somma dovuta per ulteriori e diverse ragioni di credito. Sostiene la ricorrente che la ricostruzione operata dalla Corte di appello sarebbe illogica, in quanto la restituzione del doppio della caparra avrebbe comportato l'emissione di un assegno di €40.000 e non di €35.000; inoltre, le presunte ulteriori ragioni di credito dei coniugi D'Agati-Pettirosso non sarebbero dimostrare. Tali imprecisioni nella ricostruzione della vicenda dimostrerebbero l'inattendibilità della testimonianza resa dalle parti civili. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 507 cod.proc.pen. nella misura in cui non era stata ammessa la perizia grafologica finalizzata a dimostrare che il riempimento dell'assegno non era riferibile alla ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 62-bis cod.pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo, si contesta il riconoscimento e la quantificazione del danno liquidato in €5.000 per ciascuna delle parti civili, in difetto di prova in ordine alla natura ed all'entità del danno. Inoltre, errata risulterebbe la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, in mancanza di qualsivoglia valutazione circa la compatibilità di tale statuizione con le condizioni economiche della ricorrente. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che generico. La Corte di appello ha compiutamente ricostruito la vicenda, esponendo l'avvenuta conclusione tra la ricorrente e le parti civili di un preliminare di compravendita dell'appartamento, per effetto del quale l'imputata riceveva a titolo di caparra l'importo di €20.000. Per sopravvenute problematiche ostative alla stipula del definitivo, la ricorrente si vedeva costretta a restituire la caparra ricevuta e, secondo la ricostruzione concordemente effettuata dai giudici di merito, al fine di sottrarsi a tale adempimento denunciava falsamente lo smarrimento dell'assegno, per l'importo di €35.000, che in precedenza aveva consegnato ai promittenti acquirenti a titolo di restituzione della somma dovuta. I giudici di merito hanno compiutamente esaminato la vicenda, escludendo la fondatezza della tesi alternativa prospettata dalla ricorrente, fornendo anche una giustificazione al motivo per cui l'assegno consegnato dalla Benedetti fosse dell'importo di €35.000. Orbene, la motivazione della sentenza impugnata si fonda su una valutazione complessiva del fatto, volta a sottolineare come la denuncia di smarrimento sia stata presentata solo dopo che alla Benedetti era stato notificato un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per l'importo di €35.000. Sono state compiutamente valutate le ragioni per cui la tesi secondo cui l'assegno sarebbe stato smarrito, ovvero sottratto dalla Pettirossi, non risultavano in alcun modo provate. Infine, si forniva anche una spiegazione della ragione per cui l'assegno consegnato ai coniugi D'Agati-Pettirossi fosse di un importo pari a €35.000, ritenendo che la somma fosse costituita dall'importo di €20.000, maggiorato di un'ulteriore somma dovuta per altre ragioni di credito. 2.1. Orbene, quest'ultima osservazione - oggetto del motivo di ricorso - non ha natura dirimente, atteso che la falsità della denuncia si desume essenzialmente sulla base dei restanti elementi valorizzati dalla Corte di appello, rispetto ai quali le ragioni della quantificazione dell'assegno in €35.000 sono sostanzialmente irrilevanti e, comunque, prive di portata decisiva. Né l'incertezza sulla quantificazione dell'assegno può costituire di per sé la dimostrazione dell'inattendibilità delle parti civili, posto che la loro ricostruzione dei fatti ha trovato ampia ed ulteriore conferma. In buona sostanza, quindi, il dato sul quale si incentra il motivo di ricorso è privo di valenza decisiva, con la conseguente irrilevanza ai fini della valutazione in ordine alla tenuta motivazionale della sentenza impugnata. L'esatta ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti, infatti, rileva nell'ottica di fornire la ricostruzione complessiva della vicenda, ma non costituisce l'oggetto della re giudicanda penale, riguardante esclusivamente la falsità o meno della denuncia di smarrimento dell'assegno. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La ricorrente si duole del mancato svolgimento di una perizia calligrafica volta ad accertare se il riempimento dell'assegno fosse o meno a lei riconducibile. Preliminarmente, si rileva che, per consolidata giurisprudenza, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.U, n. 39746 del 23/3/2017, Rv. 270936). A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha motivato in ordine all'irrilevanza dell'accertamento, sottolineando come non era contestata la veridicità della sottoscrizione dell'assegno, sicchè, ove pur fosse risultato che la compilazione dei restanti campi fosse attribuibile a soggetto diverso dal traente, non sarebbe mutato l'esito del giudizio. Si tratta di una valutazione logica ed insuscettibile di censure in sede di legittimità. 4. Il terzo motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, sia pur in forma sintetica e mediante il richiamo ai parametri di gravità della condotta analizzati nell'illustrazione del fatto di reato, dà pienamente conto delle ragioni che hanno condotto alla determinazione della pena e all'esclusione delle attenuanti generiche, senza che si possa in alcun modo individuare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Una volta accertato che il giudice di merito ha compiuto e, sia pur sinteticamente, motivato la valutazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche, tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (da ultimo, Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Ne consegue che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5. Il quarto motivo di ricorso richiede il separato esame delle eterogenee questioni dedotte. Per quanto attiene al vizio concernente la quantificazione del danno, si evidenzia che la Corte di appello - sia pur con motivazione sintetica - ha ritenuta equa la quantificazione dell'importo liquidato in primo grado, specificando anche che le somme riconosciute alle parti civili devono ritenersi comprensive sia del danno patrimoniale (anche in relazione alla maggiore complessità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), che di quello morale. 5.1. Questione diversa è quella concernente la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno che, secondo il ricorrente, non terrebbe conto delle condizioni economiche della ricorrente, tali da non consentire il tempestivo adempimento. Si afferma, infatti, che la Corte di appello avrebbe dovuto effettuare un motivato apprezzamento sulle condizioni economiche dell'imputato, a prescindere dal fatto che questi abbia o meno provato elementi idonei a far dubitare della capacità economica necessaria per soddisfare la condizione imposta. Sul tema in esame sussiste un contrasto in giurisprudenza, essendo state ipotizzate tre diverse soluzioni. La tesi maggiormente restrittiva è favorevole a ritenere che nel caso in cui la sospensione condizionale della pena venga subordinata all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (tra le più recenti in tal senso, si veda Sez.4, n. 4626 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290; Sez. 5, n. 12614 del 9/12/2015, dep. 2016, Rv. 266873; Sez. 2, n. 26221 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Dammico, Rv. 254913; Sez.6, n. 33020 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], S., Rv.260555). In termini diametralmente opposti si sono pronunciati i sostenitori della tesi secondo cui il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando anche sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia concretamente in grado di effettuare il pagamento entro il termine prefissato. Si è ritenuto, infatti, che la subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. (Sez.5, n. 46834 del 12/10/2022, Rv. 273802; Sez.5, n. 40041 del 18/6/2019, Peron, Rv. 277604; Sez.5, n. 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675; Sez. 2, n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna, Rv. 255665). Le due tesi sopra richiamate si pongono su piani contrapposti, posto che la prima esclude la necessità di qualsivoglia verifica da parte del giudice del merito, rimettendo la questione alla fase esecutiva, la seconda, invece, onera il giudice di uno specifico accertamento in ordine alla compatibilità dell'adempimento rispetto alle condizioni economiche dell'imputato, e ciò a prescindere dall'allegazione da parte dell'interessato di elementi concreti a sostegno dell'incapienza. 5.2. Rispetto a tali soluzioni, si sta recentemente affermando una tesi intermedia, cui si ritiene di dover dare continuità. Si sostiene che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez.6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348; si veda anche Sez.5, n,. 26175 del 4/5/2022, Papa, Rv. 283591; Sez.6, n. 22094 del 18/3/2021, Rv. 281510; Sez.5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407; Sez. 5, n. 40480 del 24/6/2019, Rv. 278381). La soluzione da ultimo richiamata è quella che appare preferibile, in quanto da un lato non demanda ad un momento successivo al giudizio la verifica della compatibilità della subordinazione della sospensione condizionale alle condizioni economiche dell'imputato, ma al contempo non onera il giudice di un accertamento che, ove non reso necessario sulla base delle allegazione della parte o dall'emersione di elementi specifici che facciano dubitare della sua capacità economica, risulterebbe del tutto superfluo. In buona sostanza, l'onere di motivazione non è predeterminabile, in quanto varia a seconda che l'imputato abbia o meno allegato circostanze specifiche dalle quali desumere l'eventuale impossibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio; al contempo, la motivazione va parametrata rispetto agli elementi specificamente dedotti o, comunque, emersi nel giudizio, nonché all'entità dell'importo dovuto, essendo del tutto evidente che a seconda dell'entità del risarcimento potrà risultare più o meno fondato il dubbio dell'incapacità economica del debitore. 5.3. Applicando il principio da ultimo esposto al caso di specie, emerge da un lato la carenza di qualsivoglia valutazione della compatibilità tra le condizioni economiche dell'imputato e la subordinazione della condizionale al risarcimento del danno, al contempo, nel giudizio di merito sono emersi plurimi indici dai quali desumere che l'imputata versi in una condizione economica non florida e tale da rendere necessario un'apposita verifica in ordine alla esigibilità o meno del risarcimento del danno, anche in relazione alla tempistica indicata in sentenza. In buona sostanza, il caso di specie rientra appieno nell'ipotesi in cui - a fronte dell'emersione di elementi di possibile impossibilità ad adempiere - il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto le condizioni patrimoniali dell'imputato, al fine di vagliare la compatibilità o meno delle stesse con la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno. Coinvolgendo un tipico giudizio di merito, la carenza motivazione sopra indicata impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al suddetto aspetto, con . conseguente formarsi del giudicato in ordine alla responsabilità penale ex art. 624 cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con rinvio per nuovo giudizio