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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19019/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello I'll febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Livorno il 14 settembre 2016 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 14 settembre 2014, in conseguenza condannandolo, con l'attenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen. prevalente sull'aggravante, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, i cui presupposti nel caso di specie si ricaverebbero dalle stesse motivazioni delle sentenze di merito.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo pari a sette anni e mezzo dal fatto (fatto: 14 settembre 2013 + 7 anni e 6 mesi = 14 marzo 2021).

Il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze o perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto delle suindicate sospensioni, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.

Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 17/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ciampi e,c21, Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello I'll febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Livorno il 14 settembre 2016 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 14 settembre 2014, in conseguenza condannandolo, con l'attenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen. prevalente sull'aggravante, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, i cui presupposti nel caso di specie si ricaverebbero dalle stesse motivazioni delle sentenze di merito. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo pari a sette anni e mezzo dal fatto (fatto: 14 settembre 2013 + 7 anni e 6 mesi = 14 marzo 2021). Il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze o perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto delle suindicate sospensioni, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ciampi e,c21, Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L
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