CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 24733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 - ricorrente principale -2844 contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 7437/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 24733/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 31/2025 della CORTE D'APPELLO di TORINO,depositata il 24/01/2025 R.G.N. 393/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. OLGAPIRONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale eassorbimento del ricorso incidentale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocatoNICOLA CAMINITI;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia diprimo grado che aveva ritenuto prescritta la pretesa diInail e Inps sottostante ad alcune cartelle esattorialiemesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello affermava la prescrizione poiché lasuccessiva intimazione di pagamento era stata notificataoltre il quinquennio dal precedente atto interruttivo,ovvero un pignoramento presso terzi. Il quinquennio,decorrente dal 7.11.2016, secondo la Corte beneficiavadella sospensione della prescrizione per un totale di 311giorni ai sensi degli artt.37, co.2 d.l. n.18/20 e 11, co.9Numero registro generale 7437/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 24733/2026Data pubblicazione 21/08/2026d.l. n.183/20, e non del più ampio termine di 542 giornidi cui all’art.68, co.1, d.l. n.18/20.Avverso la sentenza, Inail e Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorrono per un motivo di ricorso principalee incidentale, cui resiste con controricorso RobertoPetitti, mentre l’Inps non ha svolto attività difensivalimitandosi a conferire procura.L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienzaper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa in vistadell’odierna udienza pubblica.In sede di camera di consiglio, il collegio riservava iltermine di 90 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso principale e con l’unicomotivo di ricorso incidentale, rispettivamente Inail eAdER deducono violazione e/o falsa applicazione degliartt.37 e 68, co.1 e 2 d.l. n.18/20 conv. con l. n.27/20,11, co.9 d.l. n.183/20, 12, d.lgs. n.159/15, nonchédell’art.2948 c.c., per avere la Corte d’appello ritenutoinapplicabile la sospensione della prescrizione per 542giorni, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2021 ex art.68 d.l. n.18/20.Il motivo è fondato.Il d.l. n.18/20 ha introdotto due distinte cause disospensione dei termini: a) quella prevista dall’art.67,relativa ai «termini relativi alle attività di liquidazione, dicontrollo, di accertamento, di riscossione e dicontenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»;Numero registro generale 7437/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 24733/2026Data pubblicazione 21/08/2026b) e quella prevista dall’art.68, relativa ai «termini deiversamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamentoemesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisiprevisti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122».Gli artt.67 e 68 del d.l. n.18/20 dettano poi una disciplinaspeciale della sospensione della prescrizione ─sostanzialmente riconducibile alla categoria generaledella sospensione della prescrizione per la condizione deltitolare del diritto (art.2942 c.c.) ─ quale conseguenzadella sospensione dei termini. Disciplina che èdiversamente modulata dal legislatore in funzione dellaliquidazione, controllo, accertamento, riscossione econtenzioso, nel caso previsto dall’art.67; versamento,nel caso previsto dall’art.68.Occorre sottolineare che le fattispecie disciplinano istitutidiversi. Altra è la sospensione dei termini per ilcompimento di atti o attività amministrative. Altra è lasospensione della prescrizione dei diritti di credito cheformano oggetto di tali attività.Nel caso in esame viene in considerazione lanotificazione di una intimazione di pagamento, e dunquela disciplina della sospensione della prescrizione a essaapplicabile dipende dalla sussunzione di tale attività tragli atti e le attività previste dall’art.67 ovvero da quellepreviste dall’art.68.Rileva il Collegio che sulla questione controversa ─ ed inparticolare sull’applicabilità all’intimazione di pagamentodel combinato disposto previsto dagli artt.68 del d.l.Numero registro generale 7437/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 24733/2026Data pubblicazione 21/08/2026n.18/20 e 12, co.2 d.lgs. n.159/15 ─ l’orientamento diCass. n.34336/2025 è stato richiamato dalle pronuncesuccessive (Cass. n. 10500/2026 e Cass. n.11824/2026)e infine confermato da Cass. n.14838/2026, resa inpubblica udienza.Secondo questo orientamento, dal quale il Collegio nonintende discostarsi, l’art.68 del d.l. n.18/20 non si limitaa disciplinare la sospensione dei termini di versamentodei carichi affidati all'agente della riscossione, ma siestende anche alla notifica della intimazione dipagamento.Per l’effetto, in forza del richiamo compiuto dall’art.68del d.l. n.18/20, la sospensione della prescrizione èdisciplinata dall’art.12 del d.lgs. n.159/15, e, secondo iprincipi di diritto sopra richiamati, occorre distingueretra: a) le intimazioni di pagamento «non in scadenza«entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante iquali si verifica la sospensione», ossia: non in scadenzatra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per lequali il termine di notifica era pendente alla data dell’8marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni» e;b) le intimazioni di pagamento «in scadenza in taleperiodo beneficiano della proroga biennale fino al 31dicembre 2023» ( si veda Cass. n. 34336/2025, citata).La corte territoriale, in ragione del periodo disospensione così determinato ha ritenuto decorso iltermine quinquennale.Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte, ilCollegio ritiene che la corte territoriale, nel caso portatoal suo esame, abbia fatto applicazione della sospensionedei termini di versamento previsti dall’art.68 d.l.n.18/20, e non della sospensione del termine diNumero registro generale 7437/2025Numero sezionale 2844/2026Numero di raccolta generale 24733/2026Data pubblicazione 21/08/2026prescrizione previsto dall’art.12 d.lgs. n.159/15, neitermini sopra precisati.Nel fare ciò è incorsa nella violazione del combinatodisposto degli artt.68 d.l. n.18/20 e 12 d.lgs. n.159/15,lamentata dall’istituto previdenziale.I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento delricorso, con la cassazione della sentenza in relazione almotivo accolto, e il rinvio alla medesima corte territorialeche, in diversa composizione, dovrà attenersi ai principidi diritto sopra enunciati.La corte territoriale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Torino, in diversa composizione, ancheper le spese di lite del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso nella camera di consiglio del 9.6.26La Presidente Il relatoreLucia [OSCURATO:PERSONA]