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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2024

Cassazione n. 24392/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] TORIELLO Sent. n.sez. 366/2025 UP - 20/05/2025 R.G.N. 10154/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 del giudice di pace di Mantova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24392/2025 Roma, lì, 02/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 16 luglio 2024 il giudice di pace di Mantova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 accertato in data 20/07/2019, per avere egli fatto ingresso ed essersi trattenuto in Italia senza il permesso di soggiorno.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, qualificato come ricorso in cassazione, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per violazione del divieto di bis in idem.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che il ricorrente era stato già arrestato, in data 02/08/2018, per essere entrato illegalmente in Italia.

E' presumibile, pertanto, che egli sia stato già processato per il reato qui nuovamente contestato, per cui il nuovo procedimento viola il divieto di bis in idem.

Non è stato possibile acquisire idonea documentazione, stante la brevità dello svolgimento del processo, ma il giudice avrebbe dovuto accertare d'ufficio la circostanza, e la mancanza di motivazione sul punto rende evidente la sua omissione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per la genericità della contestazione.

La sentenza è generica, in quanto non chiarisce se il ricorrente sia stato ritenuto responsabile di un ingresso illegale in Italia o di un trattenimento in mancanza del permesso di soggiorno.

Tale precisazione, invece, è necessaria sia per verificare la sussistenza di un bis in idem, potendo il ricorrente essere stato già processato per il reato di ingresso illegale in Italia, sia per verificare la procedibilità del reato, dal momento che se esso fosse relativo all'ingresso illegale, verificatosi il 02/08/2018, sarebbe già prescritto.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso eccepisce specificamente l'intervenuta prescrizione del reato.

I fatti sono stati accertati, in realtà, il 02/08/2018, per cui il reato è in ogni caso prescritto; inoltre, poiché risulta che il ricorrente fu sottoposto a perquisizione in data 30/05/2019, è ragionevole ritenere che già in quella data sia emersa la sua situazione di irregolarità, con la conseguenza che la data di accertamento del reato dovrebbe essere individuata in quella della perquisizione, dalla quale il termine di prescrizione era già decorso prima della emissione della sentenza impugnata.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce l'omessa indicazione della richiesta della difesa di ritenere il reato non punibile per mancanza di offensività o per la sua particolare tenuità, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.

La sentenza non ha valutato l'assenza di offensività della condotta, non avendo il ricorrente mai commesso reati né creato problemi di sicurezza pubblica.

La richiesta di assoluzione per tale motivo non è stata neppure inserita nelle conclusioni delle parti, né il giudice risulta averla valutata, così vanificando l'esercizio del diritto di difesa.

La sentenza è nulla anche per avere il giudice omesso di valutare la richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, dimostrata dalla condotta dell'imputato, che non ha mai commesso reati ed ha anche tentato di regolarizzare la propria posizione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente stesso prospetta la violazione del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto, stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen., in termini puramente ipotetici, affermando essere «ragionevole» il già avvenuto svolgimento di un processo.

Tale ipotesi si fonda esclusivamente sull'annotazione, contenuta nel casellario centrale di identità, di un deferimento del ricorrente per un ingresso illegale compiuto nell'agosto 2018, annotazione che non prova né l'apertura di un procedimento penale per tale fatto, né l'identità di quest'ultimo con la condotta giudicata dalla sentenza impugnata, dal momento che viene contestato non solo l'ingresso illecito, ma anche il trattenimento illegale del ricorrente nel territorio.

E' peraltro errata la censura relativa all'omesso accertamento, da parte del giudice, della eventuale già avvenuta celebrazione di un procedimento per il medesimo fatto, in quanto questa Corte ha costantemente sostenuto che «Ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento» (Sez. 4, n.28705 del 18/03/2021, Rv.281738; Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014, dep. 2015, Rv.262012).

Il ricorrente non ha assolto a tale onere di allegazione, omettendo anche solo di indicare con sufficiente certezza l'esistenza di una sentenza relativa al fatto di cui alla predetta annotazione; il giudice, pertanto, non era tenuto a svolgere alcun accertamento d'ufficio, risultando questo impossibile, per la totale mancanza di riferimenti.

Deve anche ricordarsi che il reato è contestato nella sua duplice forma di reato istantaneo, costituito dall'ingresso illegale, e di reato permanente, costituito dal trattenimento illegale, per cui se anche il ricorrente fosse stato giudicato per l'ingresso illegale commesso nell'agosto 2018, potrebbe essere legittimamente processato per la successiva condotta di trattenimento, commessa sino al 20 luglio 2019, trattandosi di un fatto diverso (si veda Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv.278534; Sez. 6, n. 20315 del 05/03/2015, Rv. 263546).

3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta la genericità dell'imputazione, perché contesta il reato in entrambe le sue forme dell'ingresso illegale e del trattenimento in mancanza di un valido titolo di soggiorno, ma la contestazione alternativa è ritenuta legittima dalla giurisprudenza (vedi Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378).

Essa, inoltre, non ha impedito, in concreto, l'apprestamento di una idonea difesa, potendo il ricorrente fornire giustificazioni e produrre prove che smentissero sia l'illegalità del suo ingresso in Italia, sia l'illegalità del suo successivo trattenimento, e non avendo egli negato, in realtà, nessuna delle due condotte contestate.

Il ricorrente lamenta anche la genericità della sentenza, ma tale censura è manifestamente infondata.

La sentenza, benché sintetica, ha palesemente condannato il ricorrente per essersi trattenuto illegalmente in Italia, dal momento che ha preso atto del tentativo da lui compiuto di «recuperare la condizione di regolarità sul territorio», avendo per un periodo regolarizzato la sua posizione ottenendo anche un'assunzione in attività lavorativa.

Non sussiste pertanto, il vizio lamentato, né la motivazione della sentenza impedisce la verifica della ipotizzata violazione del divieto di bis in idem, che deve, peraltro, essere escluso, essendo la condanna intervenuta non per l'ingresso illegale, bensì per il trattenimento, reato permanente proseguito sino al 20 luglio 2019.

4. La manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso dimostra l'analoga infondatezza del suo terzo motivo.

Il reato ritenuto sussistente dal giudice è quello, permanente, dell'essersi il ricorrente trattenuto in Italia pur essendo privo di un valido titolo di soggiorno, reato commesso sino al 20/07/2019.

Esso, pertanto, non è prescritto.

Il termine di prescrizione, inoltre, non è attualmente decorso perché al periodo di quattro anni, protratti a cinque per il verificarsi di cause interruttive, deve aggiungersi il periodo di sospensione stabilito dall'art. 159 cod. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017, applicabile a tutti i reati commessi dal 03/08/2017 al 31/12/2019, secondo quanto stabilito da Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025.

E' manifestamente infondata l'affermazione secondo cui il termine di prescrizione sarebbe decorso a partire al 30/05/2019, data in cui sarebbe stata già accertata, a seguito di un diverso intervento della polizia, la permanenza illecita del ricorrente in Italia: il reato di trattenimento in mancanza di un valido titolo di soggiorno ha natura permanente, e pertanto la data della sua consumazione non è quella dell'inizio della condotta, o di un accertamento intermedio di questa, ma è quella della cessazione della condotta stessa, in questo caso la data del 20/07/2019, in cui tale condotta è stata accertata e denunciata, essendo il trattenimento illecito palesemente proseguito fino a tale momento (si veda Sez. 1, n. 43472 del 19/09/2013, Rv. 257397, sulla natura permanente del reato).

5. Infine è manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso.

In primo luogo la richiesta di assoluzione è stata menzionata nella intestazione della sentenza, laddove si riportano le conclusioni delle parti, e dal verbale dell'ultima udienza non risulta che siano state formulate richieste specifiche di assoluzione per la mancanza di offensività della condotta, o di applicazione dell'istituto previsto dall'art. 34 d.lgs. 274/2000.

5.1. In tema di offensività, deve ribadirsi che, secondo questa Corte, «La contravvenzione prevista dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 tutela l'interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo e, a tal fine, incrimina sia l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, sia la permanenza illegale in detto territorio e tale ultima condotta prescinde dalle modalità d'ingresso nello Stato italiano» (Sez. 1, n. 39211 del 19/04/2017, Rv. 270834).

La condotta di trattenimento illegale, pertanto, è in sé idonea a mettere in pericolo tali esigenze di tutela e a ledere l'interesse protetto dalla norma.

L'offensività di una condotta deve, infatti, essere valutata in relazione al reato contestato e alle sue concrete modalità di consumazione, non costituendo essa un sinonimo del concetto di pericolosità sociale o di quello di sicurezza pubblica: è irrilevante, pertanto, il fatto che il ricorrente non sia stato condannato per reati commessi nel periodo in cui si è trattenuto illecitamente in Italia, o che non abbia messo in pericolo altri beni tutelati da altre norme.

L'offensività della condotta, nel presente caso, deriva piuttosto dalla sua lunga protrazione nel tempo, essendo proseguita, secondo quanto ammesso dal ricorrente stesso, quasi per un anno, e non sono state, peraltro, prospettate dal ricorrente delle ragioni idonee per escluderla.

L'omessa motivazione della sentenza in merito alla sussistenza della necessaria offensività della condotta, pertanto, non costituisce un vizio della stessa né comporta la nullità del provvedimento: il giudice di merito, infatti, non è tenuto a valutare le richieste manifestamente infondate, e questa Corte ha stabilito che «In tema di motivazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza» (Sez. 6, n. 20522 del 25/05/2022, Rv. 283268; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261433), e che «In tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745, tra le molte).

5.2. La deduzione di un vizio per l'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, infine, è manifestamente infondata, in quanto una simile richiesta non risulta essere stata formulata.

Questa Corte, però, ha stabilito che «In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del decisum di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Rv. 268458).

Il ricorrente, poi, non ha indicato alcun elemento specifico da cui il giudice avrebbe dovuto dedurre la speciale tenuità del fatto, né esso può essere rappresentato dal motivo in base al quale egli ha concesso le attenuanti generiche: queste sono state concesse per avere il ricorrente compiuto un tentativo di regolarizzazione della propria presenza in Italia, e quindi per una condotta personale valutabile favorevolmente, condotta che non incide, però, sulla gravità del fatto, deducibile, come detto, dalla lunga durata della permanenza illecita nel territorio dello Stato e quindi dalla protratta violazione delle leggi che regolano il flusso migratorio.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] TORIELLO Sent. n.sez. 366/2025 UP - 20/05/2025 R.G.N. 10154/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 del giudice di pace di Mantova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24392/2025 Roma, lì, 02/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 luglio 2024 il giudice di pace di Mantova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 accertato in data 20/07/2019, per avere egli fatto ingresso ed essersi trattenuto in Italia senza il permesso di soggiorno. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, qualificato come ricorso in cassazione, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per violazione del divieto di bis in idem. Nel corso dell'istruttoria è emerso che il ricorrente era stato già arrestato, in data 02/08/2018, per essere entrato illegalmente in Italia. E' presumibile, pertanto, che egli sia stato già processato per il reato qui nuovamente contestato, per cui il nuovo procedimento viola il divieto di bis in idem. Non è stato possibile acquisire idonea documentazione, stante la brevità dello svolgimento del processo, ma il giudice avrebbe dovuto accertare d'ufficio la circostanza, e la mancanza di motivazione sul punto rende evidente la sua omissione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per la genericità della contestazione. La sentenza è generica, in quanto non chiarisce se il ricorrente sia stato ritenuto responsabile di un ingresso illegale in Italia o di un trattenimento in mancanza del permesso di soggiorno. Tale precisazione, invece, è necessaria sia per verificare la sussistenza di un bis in idem, potendo il ricorrente essere stato già processato per il reato di ingresso illegale in Italia, sia per verificare la procedibilità del reato, dal momento che se esso fosse relativo all'ingresso illegale, verificatosi il 02/08/2018, sarebbe già prescritto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso eccepisce specificamente l'intervenuta prescrizione del reato. I fatti sono stati accertati, in realtà, il 02/08/2018, per cui il reato è in ogni caso prescritto; inoltre, poiché risulta che il ricorrente fu sottoposto a perquisizione in data 30/05/2019, è ragionevole ritenere che già in quella data sia emersa la sua situazione di irregolarità, con la conseguenza che la data di accertamento del reato dovrebbe essere individuata in quella della perquisizione, dalla quale il termine di prescrizione era già decorso prima della emissione della sentenza impugnata. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce l'omessa indicazione della richiesta della difesa di ritenere il reato non punibile per mancanza di offensività o per la sua particolare tenuità, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. La sentenza non ha valutato l'assenza di offensività della condotta, non avendo il ricorrente mai commesso reati né creato problemi di sicurezza pubblica. La richiesta di assoluzione per tale motivo non è stata neppure inserita nelle conclusioni delle parti, né il giudice risulta averla valutata, così vanificando l'esercizio del diritto di difesa. La sentenza è nulla anche per avere il giudice omesso di valutare la richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, dimostrata dalla condotta dell'imputato, che non ha mai commesso reati ed ha anche tentato di regolarizzare la propria posizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente stesso prospetta la violazione del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto, stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen., in termini puramente ipotetici, affermando essere «ragionevole» il già avvenuto svolgimento di un processo. Tale ipotesi si fonda esclusivamente sull'annotazione, contenuta nel casellario centrale di identità, di un deferimento del ricorrente per un ingresso illegale compiuto nell'agosto 2018, annotazione che non prova né l'apertura di un procedimento penale per tale fatto, né l'identità di quest'ultimo con la condotta giudicata dalla sentenza impugnata, dal momento che viene contestato non solo l'ingresso illecito, ma anche il trattenimento illegale del ricorrente nel territorio. E' peraltro errata la censura relativa all'omesso accertamento, da parte del giudice, della eventuale già avvenuta celebrazione di un procedimento per il medesimo fatto, in quanto questa Corte ha costantemente sostenuto che «Ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento» (Sez. 4, n.28705 del 18/03/2021, Rv.281738; Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014, dep. 2015, Rv.262012). Il ricorrente non ha assolto a tale onere di allegazione, omettendo anche solo di indicare con sufficiente certezza l'esistenza di una sentenza relativa al fatto di cui alla predetta annotazione; il giudice, pertanto, non era tenuto a svolgere alcun accertamento d'ufficio, risultando questo impossibile, per la totale mancanza di riferimenti. Deve anche ricordarsi che il reato è contestato nella sua duplice forma di reato istantaneo, costituito dall'ingresso illegale, e di reato permanente, costituito dal trattenimento illegale, per cui se anche il ricorrente fosse stato giudicato per l'ingresso illegale commesso nell'agosto 2018, potrebbe essere legittimamente processato per la successiva condotta di trattenimento, commessa sino al 20 luglio 2019, trattandosi di un fatto diverso (si veda Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv.278534; Sez. 6, n. 20315 del 05/03/2015, Rv. 263546). 3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la genericità dell'imputazione, perché contesta il reato in entrambe le sue forme dell'ingresso illegale e del trattenimento in mancanza di un valido titolo di soggiorno, ma la contestazione alternativa è ritenuta legittima dalla giurisprudenza (vedi Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378). Essa, inoltre, non ha impedito, in concreto, l'apprestamento di una idonea difesa, potendo il ricorrente fornire giustificazioni e produrre prove che smentissero sia l'illegalità del suo ingresso in Italia, sia l'illegalità del suo successivo trattenimento, e non avendo egli negato, in realtà, nessuna delle due condotte contestate. Il ricorrente lamenta anche la genericità della sentenza, ma tale censura è manifestamente infondata. La sentenza, benché sintetica, ha palesemente condannato il ricorrente per essersi trattenuto illegalmente in Italia, dal momento che ha preso atto del tentativo da lui compiuto di «recuperare la condizione di regolarità sul territorio», avendo per un periodo regolarizzato la sua posizione ottenendo anche un'assunzione in attività lavorativa. Non sussiste pertanto, il vizio lamentato, né la motivazione della sentenza impedisce la verifica della ipotizzata violazione del divieto di bis in idem, che deve, peraltro, essere escluso, essendo la condanna intervenuta non per l'ingresso illegale, bensì per il trattenimento, reato permanente proseguito sino al 20 luglio 2019. 4. La manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso dimostra l'analoga infondatezza del suo terzo motivo. Il reato ritenuto sussistente dal giudice è quello, permanente, dell'essersi il ricorrente trattenuto in Italia pur essendo privo di un valido titolo di soggiorno, reato commesso sino al 20/07/2019. Esso, pertanto, non è prescritto. Il termine di prescrizione, inoltre, non è attualmente decorso perché al periodo di quattro anni, protratti a cinque per il verificarsi di cause interruttive, deve aggiungersi il periodo di sospensione stabilito dall'art. 159 cod. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017, applicabile a tutti i reati commessi dal 03/08/2017 al 31/12/2019, secondo quanto stabilito da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025. E' manifestamente infondata l'affermazione secondo cui il termine di prescrizione sarebbe decorso a partire al 30/05/2019, data in cui sarebbe stata già accertata, a seguito di un diverso intervento della polizia, la permanenza illecita del ricorrente in Italia: il reato di trattenimento in mancanza di un valido titolo di soggiorno ha natura permanente, e pertanto la data della sua consumazione non è quella dell'inizio della condotta, o di un accertamento intermedio di questa, ma è quella della cessazione della condotta stessa, in questo caso la data del 20/07/2019, in cui tale condotta è stata accertata e denunciata, essendo il trattenimento illecito palesemente proseguito fino a tale momento (si veda Sez. 1, n. 43472 del 19/09/2013, Rv. 257397, sulla natura permanente del reato). 5. Infine è manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso. In primo luogo la richiesta di assoluzione è stata menzionata nella intestazione della sentenza, laddove si riportano le conclusioni delle parti, e dal verbale dell'ultima udienza non risulta che siano state formulate richieste specifiche di assoluzione per la mancanza di offensività della condotta, o di applicazione dell'istituto previsto dall'art. 34 d.lgs. 274/2000. 5.1. In tema di offensività, deve ribadirsi che, secondo questa Corte, «La contravvenzione prevista dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 tutela l'interesse statale al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto normativo e, a tal fine, incrimina sia l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, sia la permanenza illegale in detto territorio e tale ultima condotta prescinde dalle modalità d'ingresso nello Stato italiano» (Sez. 1, n. 39211 del 19/04/2017, Rv. 270834). La condotta di trattenimento illegale, pertanto, è in sé idonea a mettere in pericolo tali esigenze di tutela e a ledere l'interesse protetto dalla norma. L'offensività di una condotta deve, infatti, essere valutata in relazione al reato contestato e alle sue concrete modalità di consumazione, non costituendo essa un sinonimo del concetto di pericolosità sociale o di quello di sicurezza pubblica: è irrilevante, pertanto, il fatto che il ricorrente non sia stato condannato per reati commessi nel periodo in cui si è trattenuto illecitamente in Italia, o che non abbia messo in pericolo altri beni tutelati da altre norme. L'offensività della condotta, nel presente caso, deriva piuttosto dalla sua lunga protrazione nel tempo, essendo proseguita, secondo quanto ammesso dal ricorrente stesso, quasi per un anno, e non sono state, peraltro, prospettate dal ricorrente delle ragioni idonee per escluderla. L'omessa motivazione della sentenza in merito alla sussistenza della necessaria offensività della condotta, pertanto, non costituisce un vizio della stessa né comporta la nullità del provvedimento: il giudice di merito, infatti, non è tenuto a valutare le richieste manifestamente infondate, e questa Corte ha stabilito che «In tema di motivazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza» (Sez. 6, n. 20522 del 25/05/2022, Rv. 283268; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261433), e che «In tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745, tra le molte). 5.2. La deduzione di un vizio per l'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, infine, è manifestamente infondata, in quanto una simile richiesta non risulta essere stata formulata. Questa Corte, però, ha stabilito che «In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del decisum di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Rv. 268458). Il ricorrente, poi, non ha indicato alcun elemento specifico da cui il giudice avrebbe dovuto dedurre la speciale tenuità del fatto, né esso può essere rappresentato dal motivo in base al quale egli ha concesso le attenuanti generiche: queste sono state concesse per avere il ricorrente compiuto un tentativo di regolarizzazione della propria presenza in Italia, e quindi per una condotta personale valutabile favorevolmente, condotta che non incide, però, sulla gravità del fatto, deducibile, come detto, dalla lunga durata della permanenza illecita nel territorio dello Stato e quindi dalla protratta violazione delle leggi che regolano il flusso migratorio. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi
Sentenza Cassazione n. 24392/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris