CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 19837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 del Tribunale di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria e i motivi nuovi depositati nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 giugno 2023 il Tribunale di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Errico, in relazione al reato di cui agli artt. 186, commi 1 e 2 lett. b), 186 bis comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, alla pena di mesi uno di arresto ed euro 600,00 di ammenda convertita ex art. 53 ss. I. n. 689/1991 nella corrispondente pena pecuniaria e così alla pena finale di 2.850 euro di ammenda con i doppi benefici di legge. Avverso la sentenza, D'Errico, proponeva appello formulando tre motivi: 1) con il primo, relativo all'accertamento del fatto, si deduceva la violazione dei criteri legali di valutazione della prova poiché il giudice di primo grado non aveva tenuto conto del fatto che il teste Forte aveva riferito che D'Errico non aveva bevuto sostanze alcoliche ma una [OSCURATO:PERSONA]; che l'accertamento ematico eseguito dal ricorrente il giorno successivo dava esito negativo e che secondo l'articolo di stampa 1prodotto l'apparecchio etilometro usato dalla polizia italiana riconosce come sostanze alcoliche anche bibite energetiche (quali la [OSCURATO:PERSONA]); 2) con il secondo motivo si deduceva che il giudizio di responsabilità si fondava solo sulle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; 3) con il terzo si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. La Corte di appello, con ordinanza del 29 gennaio 2026, dichiarava inammissibile l'impugnazione disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per l'ulteriore corso. La trasmissione è avvenuta nel solco di giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, in ragione del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a) d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150 e, della contestuale introduzione delle pene sostitutive di pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689» (Sez. 4, n. 24882 del 29/04/2025, Gerace, Rv.288421 - 01). Tanto premesso il ricorso per cassazione, così qualificato il gravame, è da ritenersi inammissibile. Il primo e il secondo motivo non sono consentiti. Attraverso doglianze in punto di fatto e meramente avversative si contesta il corretto argomentare logico giuridico del giudice di merito e si tende a una rilettura alternativa delle fonti probatorie. Il giudice di merito con motivazione esente da censure ha rilevato che la sera del 19 febbraio 2020 personale della Polizia stradale notava lungo l'autostrada Al l'autoarticolato condotto dal ricorrente che procedeva ad andatura "a zig-zag". Il conducente, sceso dal mezzo appariva in stato di agitazione, presentava alito vinoso, euforia e tono di voce alto senza motivo. Dopo gli accertamenti preliminari svolti con il precursore che davano esito positivo, il ricorrente veniva sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico all'esito del quale venivano rilevati valori pari a 1,21 (prima prova ore 20,50) e 1,01 (seconda prova ore 21,01). L'argomentare logico della sentenza impugnata non rimane smentito dalle dichiarazioni del teste della difesa, prese in esame dal decidente, il quale avrebbe riferito di essere stato a cena con il D'Errico e di non averlo visto consumare alcolici. In fatto e del tutto generica, poi l'allegazione difensiva relativa alla produzione di un articolo di giornale in cui si leggerebbe che talune bevande energetiche verrebbero rilevate come alcoliche dalla strumentazione nella disponibilità degli 2operanti. L'argomento non fa il pari con la condotta di guida tenuta dal D'Errico e dal corteo sintomatologico descritto dagli operanti. Il terzo motivo di ricorso non si confronta con gli argomenti spesi nella sentenza impugnata che ha ritenuto, quale requisito ostativo al riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen., la estrema gravità del fatto rilevando l'estrema pericolosità della condotta tenuta per la circolazione e per l'incolumità degli altri utenti della strada. [OSCURATO:PERSONA]Errico si trovava alla guida di un autoarticolato, sotto l'effetto dell'alcool, in orario serale, in una autostrada notoriamente trafficata, procedendo a "zig-zag". Va rammentato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di valutazione da compiersi in base ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata da questa Corte, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva l'abitualità delle condotte non si presta ad essere censurata in questa sede. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M