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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 02728/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27862/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VOLONTE' FAUSTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MUSCARA' ANTONINO, MUSICO' VINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], NICOLO' PASQUALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANNINO elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 433 D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1621/2020 depositata il 08/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 1621/2020 la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze condannava l’appellante principale al pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 42 al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 25% del valore del danno patrimoniale nonché al pagamento a titolo di danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di € 95.594,10 nonché a titolo di danno non patrimoniale nella misura del 25% del valore del danno patrimoniale liquidato.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a 12 motivi di impugnazioni cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] +

42. Con atto depositato in data 7.1.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare come in effetti rinuncia al Ricorso, e perciò agli atti e all’azione del giudizio in Cassazione pendente dinanzi alla Prima Sezione Civile, rubricato con R.G. 27862/2020 con compensazione delle spese di causa, atto cui hanno aderito tutti i controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: In ragione dellarinuncia agli atti presentata da entrambe le parti ricorrono i requisiti per dichiarare l'estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superflua l'indicazione dei contenuti dei motivi diricorso e delle deduzioni svolte dalla controricorrente.

Va pertanto dichiarata ai sensi dell'art 390e 391 c.p.c. l'estinzione del giudizio aspese compensate.

Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatolo si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie,ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015;Cass.25485/2018).

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002dà pertanto atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27862/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VOLONTE' FAUSTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MUSCARA' ANTONINO, MUSICO' VINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], NICOLO' PASQUALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANNINO elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 433 D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1621/2020 depositata il 08/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 1621/2020 la Corte di appello di Firenze rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze condannava l’appellante principale al pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 42 al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura del 25% del valore del danno patrimoniale nonché al pagamento a titolo di danno in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di € 95.594,10 nonché a titolo di danno non patrimoniale nella misura del 25% del valore del danno patrimoniale liquidato. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a 12 motivi di impugnazioni cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] + 42. Con atto depositato in data 7.1.2025 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare come in effetti rinuncia al Ricorso, e perciò agli atti e all’azione del giudizio in Cassazione pendente dinanzi alla Prima Sezione Civile, rubricato con R.G. 27862/2020 con compensazione delle spese di causa, atto cui hanno aderito tutti i controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: In ragione dellarinuncia agli atti presentata da entrambe le parti ricorrono i requisiti per dichiarare l'estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superflua l'indicazione dei contenuti dei motivi diricorso e delle deduzioni svolte dalla controricorrente. Va pertanto dichiarata ai sensi dell'art 390e 391 c.p.c. l'estinzione del giudizio aspese compensate. Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatolo si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie,ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015;Cass.25485/2018). Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002dà pertanto atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La C
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