Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:490
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
11 settembre 2007
[OSCURATO:PERSONA]227/04 P
Marie-[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione – Funzionari – Trasferimento dei diritti a pensione – Attività lavorative precedenti all’entrata in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA] – Calcolo delle annualità – Art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Disposizioni generali di esecuzione – Principio di non discriminazione – Principio della parità di trattamento»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee 18 marzo 2004, causa
T-204/01, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Racc. FP pagg. I-A-83 e II‑361).
Decisione:
Annullamento parziale della sentenza e rigetto dell’impugnazione quanto al resto.
Massime
1.
Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA] – Trasferimento al regime
comunitario
(Statuto dei funzionari, art. 1 bis, n. 1; allegato VIII, art. 11, n. 2)
2.
Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA] – Trasferimento al regime
comunitario
(Statuto dei funzionari, art. 77; allegato VIII, artt. 2, 5 e 11, n. 2)
3.
Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA] – Trasferimento al regime
comunitario
(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, n. 2)
1.
L’uso di fattori differenziati a seconda del sesso ai fini del calcolo degli abbuoni di annualità in caso di trasferimento
al regime comunitario dei diritti a pensione maturati da un funzionario per le attività lavorative precedenti alla sua entrata
in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA] costituisce una discriminazione fondata sul sesso non giustificata dalla necessità di garantire
una sana gestione del regime pensionistico comunitario. Infatti, da un lato, l’art. 1 bis, n. 1, dello Statuto prevede che
i funzionari abbiano diritto, nell’applicazione dello Statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento al sesso
e, dall’altro, il livello identico dei contributi prelevati sulla retribuzione dei funzionari di sesso maschile e dei funzionari
di sesso femminile non rimette in discussione la sana gestione finanziaria del regime pensionistico, poiché il fatto che il
medesimo equilibrio possa essere conseguito con valori attuariali «unisex» per il calcolo degli abbuoni di annualità è dimostrato
anche dalla circostanza che le istituzioni hanno deciso di utilizzare successivamente valori del genere.
2.
Un funzionario che entra in servizio presso un’istituzione comunitaria dopo aver versato contributi per un certo periodo a
un regime pensionistico nazionale non si trova in una situazione paragonabile a quella di un funzionario assunto all’inizio
della sua carriera professionale e che ha versato sin da allora contributi al regime pensionistico comunitario attraverso
prelievi sulla retribuzione, e quindi non può sostenere di aver subito un trattamento diverso rispetto a quest’ultimo. Infatti,
mentre l’importo della pensione del funzionario assunto all’inizio della carriera professionale non è affatto determinato
dall’importo totale dei prelievi effettuati durante gli anni di servizio, posto che dipende, da un lato, dal compimento, da
parte del funzionario, della sua carriera presso le [OSCURATO:PERSONA], rispecchiata nella sua ultima retribuzione e, dall’altro, dalla
durata del suo servizio presso le [OSCURATO:PERSONA], l’importo della pensione del funzionario che ha versato contributi ad un regime
di pensione nazionale prima di entrare in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA] è definito dalla sua ultima retribuzione e dalla durata
della sua attività al servizio delle [OSCURATO:PERSONA], cui si aggiungono delle annualità determinate in funzione del capitale conferito
al momento del trasferimento dei diritti pensionistici precedentemente maturati. Orbene, una somma di denaro con cui tale
funzionario contribuisce al bilancio comunitario e un periodo di tempo consacrato al servizio delle istituzioni comunitarie
non costituiscono valori comparabili.
3.
[OSCURATO:PERSONA] dispongono di un ampio potere discrezionale quando definiscono gli elementi del sistema di conversione in una
moneta unica degli importi trasferiti in altre valute da parte delle casse pensionistiche nazionali a titolo di diritti a
pensione maturati dai funzionari prima della loro entrata in servizio presso le [OSCURATO:PERSONA].