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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37940/2022

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 5142 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in persona del le gale rappresentante pro tempore ed [OSCURATO:PERSONA] quale ultimo sociodella ridetta società ora cessata; entrambi rap presentat i e difes i in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Lombardia,n. 1593 / 11 / 20 depositata i n data 14 / 0 7 /20 2 0 ; Oggetto: ravvedimento operoso– L. n. 1 90/14 – operazionifraudolente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di contestazioneper l’anno 2013 con il quale l’Agenzia delle Entrate irrogava sanzioni per indeducibilità di costi consistenti in una fattura ricevuta da [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenuta, a seguito della redazionedi PVC, per operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP di Milano accoglieva il ricorso; - l’Ufficio proponeva appello; in pendenza del giudizio di secondo gradola società contribuente era cancellata da registro imprese; - la CTR con la pronuncia impugnata rigettava l’appello, in quanto prima del termine della verifica fiscale la società contribuente presentava dichiarazione integrativa ai fini IRES, IRAP e IVA e accedevaal c.d. ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.

Lgs. n. 472 del 1997 relativamente alla contestazione in discussione versandole imposte dovute, oltre a interessi e sanzioni in misura ridotta;riteneva il giudice di secondo grado che, alla luce dell’art. 13c. 2 del d.

Lgs. n. 74 del 2000 come modificato dall’art. 39 c.1 lett. q - bis) del d.

L. n. 124 del 2019 convertito in L. n. 157 del 2019,il pagamento del debito tributario e delle relative sanzioni e interessi anche mediante accesso al ravved imento operoso, la condottasanzionata risultava sanata e le violazioni estinte; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motivo; resiste con controricorso la società; Consideratoche: - va preliminarmente esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato a societàcancellata da registro imprese; - se infatti è vero che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio, tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 giudiziodi secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisionee senza che lo stesso sia sta to dichiarato, né notificato, dalprocuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc.civ., per il principio della ultrattività del mandato, il suddetto difensorecontinua a rappresentare la parte come se l'evento non sifosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (purestinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradidi merito, risulta ritualmente proposto (Cass., 26495/2014; Cass., 5855/2015; Cass., 30341/2018; Cass., 19197/2021; in ultimoCass. 19103/2021 ) ; - venendo all’esame dell’impugnazione proposta, l’unica censura dedottasi duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 d.

Lgs. n. 472 del 1997 e 13 del d.

Lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per ave re la CTR erroneamente ritenuto consentito l’accesso al c.d. ravvedimento operoso, in quanto esso era precluso , avendo avuto la società notiziadella verifica all’atto dell’inizio delle operazioni, in data 4 maggio 2015, avendo operato i versamenti necessa ri ai fini del ravvedimento solo nei mesi di settembre e ottobre successivi e comunque risultando l’accesso alla procedura deflattiva precluso inquanto era iniziata l’attività di verifica e controllo da parte della GdF,conclusasi con il PVC contenente la contestazione in oggetto; - il motivo è infondato; - l’art. 13 d.

Lgs. n. 74 del 2000 e il c. 2 del successivo art. 13 - bis, nella versione attualmente vigente, infatti, ora legittimano l’accessoall’istituto sanzionatorio agevolato anche per le condotte dichiarative fraudolente, regolandone le conseguenze penali e precisando le condizi oni alle quali tali effetti si realizzano.

Disciplinando gli effetti penali prodotti dal ravvedimento – medianteintegrale pagamento degli importi dovuti – prima e dopo l’avvio di qualunque attività istruttoria, salva la preclusione derivantedalla notific a dell’atto impositivo, che qui non sussiste, la norma ammette di fatto la legittimità del ravvedimento stesso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 anche sotto il profilo sanzionatorio amministrativo e la conseguente estinzione delle sanzioni oltre alla definizione del dovutoper tributi; - in specifico, poi, quanto alla disciplina a n alitica dell’istituto del c.d.

“ravvedimento operoso”, è ben vero che l’art. 13 del d.

Lgs. n. 472 del 1997 vigente ratione temporis prevede al comma 1 che “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia sta ta già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verificheo altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autoreo i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:[…]”; - nondimeno, il comma 1 ter success ivo del medesimo testo normativorecita: “ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entratenon opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli att i di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degliarticoli 36 - bis e 36 - ter del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633 , e successive modificazioni ”; c ome anche espresso, siapure in termini più generali, dalla Circ.

Agenzia Entrate n. 11 del12 maggi o 2022, interpretativa degli art. 13 c. 1 e c. 1ter del d.

Lgs.

N. 472/1997, il ravvedimento è stato quindi profondamentemodificato dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del2014, all’art. 1), che ha rimodulato le modalità e i termini per l’applicazionedell’istituto; - i n particolare, il legislatore nell’ampliare sotto il profilo temporale l’utilizzabilità del ravvedimento fino alla scadenza dei termini di accertamento nonché il novero dei comportamenti oggetto di ravvedimento(cfr. le ulteriori fattispe cie 1 Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, articolo

1. 5 introdotte nell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472), ha altresì previsto, per i tributi amministrati Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dall’Agenziadelle entrate la facoltà di ricorrervi pur «a prescindere dalla circostanza che l a violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza», rimanendoil solo «limite invalicabile» della «notifica degli atti di liquidazionee di accertamento, comprese le comunicazioni recanti lesomme dovute ai sensi degli articoli 36 - bis e 36 - ter del decreto del Presiden te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni, e 54 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» [siveda il comma 1 - ter dell’articolo 13, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’articolo 1, comma 637, lettera b), n. 2), dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190]; - ne deriva conclusivamente che l’attività di verifica, pacificamente iniziata il 4 maggio 2015, non poteva operare quale ragione preclusivaall’accesso al ravvedimento operoso, e quindi l’istituto inparola poteva legittimam ente trovare applicazione non essendo stati– prima dell’accesso da parte della società contribuente allo stesso– notificati atti impositivi di cui sopra; - la CTR quindi si è conformata ai sopra indicati principi di diritto; - conseguentemente, il ricorso va rigettato; - la soccombenza regola le spese; - non sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,ammessa a prenotazione a debito; p.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 5142 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in persona del le gale rappresentante pro tempore ed [OSCURATO:PERSONA] quale ultimo sociodella ridetta società ora cessata; entrambi rap presentat i e difes i in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Lombardia,n. 1593 / 11 / 20 depositata i n data 14 / 0 7 /20 2 0 ; Oggetto: ravvedimento operoso– L. n. 1 90/14 – operazionifraudolente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di contestazioneper l’anno 2013 con il quale l’Agenzia delle Entrate irrogava sanzioni per indeducibilità di costi consistenti in una fattura ricevuta da [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenuta, a seguito della redazionedi PVC, per operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP di Milano accoglieva il ricorso; - l’Ufficio proponeva appello; in pendenza del giudizio di secondo gradola società contribuente era cancellata da registro imprese; - la CTR con la pronuncia impugnata rigettava l’appello, in quanto prima del termine della verifica fiscale la società contribuente presentava dichiarazione integrativa ai fini IRES, IRAP e IVA e accedevaal c.d. ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d. Lgs. n. 472 del 1997 relativamente alla contestazione in discussione versandole imposte dovute, oltre a interessi e sanzioni in misura ridotta;riteneva il giudice di secondo grado che, alla luce dell’art. 13c. 2 del d. Lgs. n. 74 del 2000 come modificato dall’art. 39 c.1 lett. q - bis) del d. L. n. 124 del 2019 convertito in L. n. 157 del 2019,il pagamento del debito tributario e delle relative sanzioni e interessi anche mediante accesso al ravved imento operoso, la condottasanzionata risultava sanata e le violazioni estinte; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motivo; resiste con controricorso la società; Consideratoche: - va preliminarmente esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato a societàcancellata da registro imprese; - se infatti è vero che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio, tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 giudiziodi secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisionee senza che lo stesso sia sta to dichiarato, né notificato, dalprocuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc.civ., per il principio della ultrattività del mandato, il suddetto difensorecontinua a rappresentare la parte come se l'evento non sifosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (purestinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradidi merito, risulta ritualmente proposto (Cass., 26495/2014; Cass., 5855/2015; Cass., 30341/2018; Cass., 19197/2021; in ultimoCass. 19103/2021 ) ; - venendo all’esame dell’impugnazione proposta, l’unica censura dedottasi duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 d. Lgs. n. 472 del 1997 e 13 del d. Lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per ave re la CTR erroneamente ritenuto consentito l’accesso al c.d. ravvedimento operoso, in quanto esso era precluso , avendo avuto la società notiziadella verifica all’atto dell’inizio delle operazioni, in data 4 maggio 2015, avendo operato i versamenti necessa ri ai fini del ravvedimento solo nei mesi di settembre e ottobre successivi e comunque risultando l’accesso alla procedura deflattiva precluso inquanto era iniziata l’attività di verifica e controllo da parte della GdF,conclusasi con il PVC contenente la contestazione in oggetto; - il motivo è infondato; - l’art. 13 d. Lgs. n. 74 del 2000 e il c. 2 del successivo art. 13 - bis, nella versione attualmente vigente, infatti, ora legittimano l’accessoall’istituto sanzionatorio agevolato anche per le condotte dichiarative fraudolente, regolandone le conseguenze penali e precisando le condizi oni alle quali tali effetti si realizzano. Disciplinando gli effetti penali prodotti dal ravvedimento – medianteintegrale pagamento degli importi dovuti – prima e dopo l’avvio di qualunque attività istruttoria, salva la preclusione derivantedalla notific a dell’atto impositivo, che qui non sussiste, la norma ammette di fatto la legittimità del ravvedimento stesso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 anche sotto il profilo sanzionatorio amministrativo e la conseguente estinzione delle sanzioni oltre alla definizione del dovutoper tributi; - in specifico, poi, quanto alla disciplina a n alitica dell’istituto del c.d. “ravvedimento operoso”, è ben vero che l’art. 13 del d. Lgs. n. 472 del 1997 vigente ratione temporis prevede al comma 1 che “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia sta ta già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verificheo altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autoreo i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:[…]”; - nondimeno, il comma 1 ter success ivo del medesimo testo normativorecita: “ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entratenon opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli att i di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degliarticoli 36 - bis e 36 - ter del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633 , e successive modificazioni ”; c ome anche espresso, siapure in termini più generali, dalla Circ. Agenzia Entrate n. 11 del12 maggi o 2022, interpretativa degli art. 13 c. 1 e c. 1ter del d. Lgs. N. 472/1997, il ravvedimento è stato quindi profondamentemodificato dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del2014, all’art. 1), che ha rimodulato le modalità e i termini per l’applicazionedell’istituto; - i n particolare, il legislatore nell’ampliare sotto il profilo temporale l’utilizzabilità del ravvedimento fino alla scadenza dei termini di accertamento nonché il novero dei comportamenti oggetto di ravvedimento(cfr. le ulteriori fattispe cie 1 Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1. 5 introdotte nell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 472), ha altresì previsto, per i tributi amministrati Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dall’Agenziadelle entrate la facoltà di ricorrervi pur «a prescindere dalla circostanza che l a violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza», rimanendoil solo «limite invalicabile» della «notifica degli atti di liquidazionee di accertamento, comprese le comunicazioni recanti lesomme dovute ai sensi degli articoli 36 - bis e 36 - ter del decreto del Presiden te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni, e 54 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» [siveda il comma 1 - ter dell’articolo 13, introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’articolo 1, comma 637, lettera b), n. 2), dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190]; - ne deriva conclusivamente che l’attività di verifica, pacificamente iniziata il 4 maggio 2015, non poteva operare quale ragione preclusivaall’accesso al ravvedimento operoso, e quindi l’istituto inparola poteva legittimam ente trovare applicazione non essendo stati– prima dell’accesso da parte della società contribuente allo stesso– notificati atti impositivi di cui sopra; - la CTR quindi si è conformata ai sopra indicati principi di diritto; - conseguentemente, il ricorso va rigettato; - la soccombenza regola le spese; - non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,ammessa a prenotazione a debito; p.
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