CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 34058/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 4525/2018 proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma via Pinciana n. 25 «IP -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4355/2017, depositata il t30/11/20161130, te, 93.n-7 Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4355/2017 depositata il 30 ottobre 2017. La vicenda trae origine come riflesso della verifica fiscale della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] esercente attività di trasporto merci su strada che risultava aver emesso nel periodo 2007-2011 fatture nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sulla emittente induceva l'Ufficio a ritenere che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti. Pertanto, veniva notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2009 avviso di accertamento per il recupero a tassazione dell'IVA indebitamente detratta e per l'irrogazione di sanzioni. L'avviso veniva opposto con esito positivo per il contribuente in entrambi gradi di giudizio. Il ricorso dell'Amministrazione è basato su di un unico motivo. Ha resistito la società [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Considerato che: E' in primo luogo da ritenere infondata l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la sentenza della CTR n.4355/2017 è stata ricevuta dall'Agenzia delle Entrate in data 30 novembre 2017, come risulta dalla stampigliatura dell'atto con cui il difensore della contribuente, ha trasmesso all'Ufficio la sentenza della CTR unitamente all'istanza di rimborso delle maggiori imposte pagate. Il ricorso per cassazione è stato notificato dall'Ufficio in data 29 gennaio 2018, come si rileva dalla nota di accettazione dell'atto da parte dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Roma. Accettazione che, per il notificante, interrompe il decorso del termine impugnatorio. Venendo la merito del ricorso: L'Amministrazione ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per violazione degli artt. 61 e 36 comma 1 n.4 del D.Igs n.546 del 1992 e dell'ar.132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. L'Ufficio ritiene, cioè, che la motivazione dell'impugnata sentenza debba qualificarsi come apparente. La CTR ha affermato, a motivazione della ritenuta buona fede dei rappresentanti della società, ai fini della detraibilità dell'IVA, che la contribuente "aveva confidato nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva intrattenuto in precedenza rapporti commerciali, ancora operasse come direttore della ditta emittente" ed inoltre in considerazione del fatto che la società committente «non era l'unico soggetto con cui Lia ditta emittente] aveva rapporti» L'Ufficio assume, cioè che la CTR, avesse respinto l'appello dell'A.F. e quindi avesse ritenuto accertata la non consapevolezza della contribuente della frode, con conseguente diritto alla detrazione dell'IVA, in base a due affermazioni apodittiche ed inconferenti. In particolare, con la prima affermazione l'Ufficio ritiene che la buona fede dei rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], in merito ad eventuali accordi fraudolenti, sarebbe desumibile dal fatto che la società aveva agito "confidando" nel fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] - unico interfaccia, nel rapporto con la contribuente, della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", emittente delle fatture - era da considerare affidabile, in base a precedenti rapporti commerciali. La seconda affermazione ritenuta decisiva, riguardava la circostanza che la ditta emittente non avesse tra i suoi clienti solo la [OSCURATO:PERSONA], Ora, entrambe le affermazioni sono prive di qualsiasi contenuto esplicativo delle ragioni del convincimento del giudice regionale sul fatto che la contribuente non solo non partecipasse o non avesse consapevolezza di accordi frodatori, ma che un accordo siffatto non fosse da lui conoscibile anche "mediante l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali» (Cass., 30/5/2018, n. 13545). In altri termini/ l'esclusione della conoscibilità da parte del contribuente, necessaria per pretendere la detraibilità dell'IVA, presuppone, non solo l'estraneità del contribuente dall'accordo frodatorio o la non consapevolezza di esso, ma anche la verifica che egli abbia usato la massima diligenza possibile di un operatore accorto, in relazione alle specifiche circostanze di fatto in cui il rapporto commerciale si è svolto. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato, e questo Collegio lo ribadisce, che «ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni ad operazioni soggettivamente inesistenti [..] ha l'onere di provare, anche in via indiziaria [..] sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta». Ed ha anche affermato che, assolto, l'Amministrazione, l'onere su di lei posto, «incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti.» (Sez. 5 -, 24/08/2018, n. 21104). Ora, è da ritenere che l'Amministrazione, nel caso in esame, avesse indicato, assolvendo al suo onere probatorio, le circostanze che l'avevano indotta a presumere che le fatture emessa dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], in favore della [OSCURATO:PERSONA], riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti. Le circostanze sintomatiche rilevate dall'A.F. erano: la mancata presentazione di dichiarazioni annuali da parte della ditta emittente; l'essere la [OSCURATO:PERSONA] la sua unica cliente; il mancato possesso di automezzi; il mancato possesso da parte della sir.ra [OSCURATO:PERSONA] di abilitazione alla guida; l'aver dichiarato, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], d'aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] 500/600 euro mensili per la firma di alcuni fogli. Ne discende che faceva capo al contribuente la prova della non conoscibilità, malgrado l'uso di ogni possibile diligenza, che la ditta emittente non avesse effettivamente reso la prestazione fatturata, pur oggettivamente da altri resa. Il giudice regionale, quindi, per respingere la tesi erariale dell'indetraibilità ed affermare il diritto a detrazione, avrebbe dovuto verificare, che il contribuente avesse svolto le necessarie verifiche non solo di tipo formale, ma anche sostanziale, relative alla struttura operativa della apparente fornitrice del servizio, per verificarne la disponibilità di risorse strumentali e personali, cioè dei requisiti basilari per operare. La CTR non ha svolto alcuna indagine in questo senso, ed ha ugualmente ritenuto assolto l'onere probatorio a carico del contribuente. La motivazione si è basata sulla sola considerazione (ignorando quelle dedotte dall'Ufficio) che la società aveva avuto già rapporti commerciali con la persona che agiva per conto della ditta emittente. Circostanza che, semmai, avrebbe potuto indurre il giudice regionale a ritenere escluso il coinvolgimento della società committente nell'accorso fraudolento, ma non la conoscibilità da parte della contribuente della linearità della posizione della ditta fatturante e delle sue reali capacità operative. Tenuto anche conto della singolarità che il rapporto, pur formalmente corrente con la ditta [OSCURATO:PERSONA], è intercorso sempre e solo con il [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, quest'ultimo, per quanto emerge dagli atti, sembra agisse con un& autonomia, più propria del dominus della ditta, la quale, in quanto individuale, farebbe pensare piuttosto ad una diretta partecipazione della titolare alla vita aziendale,id invece, della sua presenza nelle dinamiche dell'attività, non v'è traccia nelle risultanze processuali. La motivazione non tocca, dunque, nessuno degli aspetti suindicati ed è in tal senso, sostanzialmente, solo apparente. Peraltro, l'affermazione, indicata nella sentenza come elemento significativo, che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse l'unica cliente della ditta, è priva di ogni supporto che la confermi e contraddica l'opposta affermazione dei verificatori ed è comunque irrilevante rispetto ai profili che la richiamata giurisprudenza ha posto, al fine di affermare o escludere il diritto alla detrazione IVA del cessionario/committente in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso va accolto. La sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame alla luce di quanto esposto in motivazione e per la definizione sulle spese. t P.Q.M. 7‘RIge 4 e" il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della causa oltre che per la definizione delle spese. Così deciso in Rom