CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 43721/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA],q s jà e Orto ed rl (14 n c" (£(0 [OSCURATO:PERSONA] C Ce) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 23 febbraio 2021, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza resa dallo stesso Tribunale il 12 marzo 2019, dichiarata irrevocabile il 21 ottobre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di bancarotta fraudolenta, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie: titolo posto alla base dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale decreto di sospensione, notificato il 29 ottobre 2019. Il giudice dell'esecuzione, vagliata la prospettazione difensiva inerente alla sussistenza dei presupposti di fatto dimostrativi della nullità assoluta verificatasi nel corso del giudizio di primo grado e, prima ancora, all'invalida dichiarazione dell'irreperibilità dell'imputato determinatasi nel processo in questione, ha invece ritenuto correttamente qualificato come irreperibile [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di cognizione prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, con la conseguente necessità di applicare al prosieguo processuale la disciplina sopravvenuta , ai sensi dell'art. 15-bis della stessa legge: approdo da cui è stato tratto il convincimento dell'inammissibilità dell'incidente, siccome proposto sul presupposto dell'applicazione del regime previgente. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] allo scopo dell'annullamento dello stesso. A sostegno dell'impugnazione sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 159, 169, 548 cod. proc. pen. e 15 -bis legge n. 67 del 2014, la carenza di motivazione e l'omessa valutazione di una prova decisiva. La difesa sottolinea che, alla base dell'istanza, era stata posta la deduzione della natura viziata del decreto di irreperibilità emesso dal Tribunale il 28 novembre 2012, essendo stato accertato che il destinatario della notificazione si era trasferito all'estero, in particolare in Slovacchia, nella città di Bratislava, alla via lankova, n. 2, con comunicazione avvenuta il 26 marzo 2012; senza tener conto di tale fatto, che avrebbe richiesto l'effettuazione della notificazione al predetto indii-izzo e le ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., il Tribunale era pertanto approdato in modo illegittimo alla declaratoria di irreperibilità e, di conseguenza, aveva erroneamente applicato l'art. 15 -bis cit. ritenendo da applicarsi al caso in esame le norme introdotte dalla legge n. 67 del 2014; di tanto il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di prendere atto.2.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione degli artt. 419, 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 490-quinquies e 670 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione per l'omesso rilievo della nullità scaturente dalla mancata notifica dell'avviso a comparire ed eleggere domicilio, all'udienza del 30 ottobre 2018. La difesa ha segnalato la sussistenza del vizio della vogati° in ius, in relazione alla denuncia del quale il giudice dell'esecuzione ha, invece, opposto la necessità che si proponesse il diverso rimedio della rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., soluzione che, tuttavia, determina, ad avviso del ricorrente, una insufficienza della tutela nei casi in cui vizi si siano verificati nella fase della partecipazione del soggetto al processo. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione evidenziando come le Sezioni Unite abbiano chiarito che, in relazione al giudizio celebrato in absentia, i vizi inerenti all'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore non sono deducibili in sede di esecuzione, salva restando la possibilità per l'interessato di far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo mediante lo strumento della rescissione del giudicato. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con memoria di replica, ha osservato che le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite non contraddicono l'impostazione su cui si è fondato il ricorso in quanto, è vero che, secondo l'attuale disciplina, le nullità incorse nel giudizio di cognizione, in specie quelle afferenti alla citazione a giudizio, possono essere fatte valere, una volta formatosi il giudicato di condanna, con lo strumento della rescissione del giudicato, ma resta ferma la necessità di accertare il presupposto, ossia che al caso di specie dovesse applicarsi la disciplina di cui introdotta dalla legge n. 67 del 2014, laddove le manchevolezze evidenziate con il primo motivo mettono in luce la carente verifica compiuta dal giudice della cognizione al fine di approdare alla rituale declaratoria di irreperibilità: presupposto - indispensabile per l'applicazione della suddetta normativa - nella specie non ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione non sia fondata e vada quindi rigettata. 2. E' opportuno precisare che la prospettazione avanzata dal condannato si fondava sul rilievo che la notificazione nei suoi confronti dell'atto introduttivo del processo definito con la suindicata sentenza, come effettuata nel [OSCURATO:PERSONA] con atto spedito il 16 aprile 2017, afferiva a un tentativo in sé vano, essendo [OSCURATO:PERSONA] tornato a vivere in Italia nel 2017, come da documentazione allegata: con l'effetto che, secondo il richiedente, l'invito a eleggere domicilio e l'avviso della fissazione del giorno dell'udienza non avrebbero dovuto ritenersi idonei a portare a conoscenza del destinatario l'esistenza del processo, dopo che le ricerche ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità erano state incomplete. Dal canto suo, il giudice dell'esecuzione ha, sotto il profilo della verifica degli atti processuali di rilievo, descritto la seguente consecutio: emesso il 22 febbraio 2012 dal Giudice dell'udienza preliminare il decreto di rinvio a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nella fase del controllo della costituzione delle parti, aveva ordinato la rinnovazione della notifica all'imputato; poi, riscontrato che le ricerche effettuate erano state vane, il 28 novembre 2012 era stato emesso il decreto di irreperibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e si era fatto luogo alle notificazioni stabilite dall'art. 159 cod. proc. pen. procedendosi nella contumacia dell'imputato; successivamente, dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, il Tribunale aveva esperito ulteriori ricerche per stabilire la sussistenza o meno dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e, dopo altri tentativi, ricevuta la comunicazione dalla Questura di Macerata che [OSCURATO:PERSONA] risiedeva in 115 [OSCURATO:PERSONA], Luton LU3 3F ([OSCURATO:PERSONA]), aveva promosso la notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., notificazione ritenuta perfezionata per compiuta giacenza; a questo punto, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato, si era proceduto alla successiva notificazione dell'atto introduttivo al difensore. Con riferimento agli effetti di tale successione di atti, il giudice dell'esecuzione ha considerato che, ai sensi dell'art. 15-bis legge n. 67 del 2014, essendo stato emesso il decreto di irreperibilità in tempo antecedente, al processo in esame si fossero rettamente applicate le disposizioni introdotte dalla legge stessa, ragione per la quale era stata rinnovata la notificazione all'imputato irreperibile in tempo successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina. Come ulteriore - e, ai presenti fini, determinante - conseguenza, si è ritenuto che ogni contestazione relativa a vizi scaturenti dalla celebrazione del processo in absentia avrebbe dovuto essere veicolata attraverso l'istituto della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. 3. L'opzione compiuta dal giudice dell'esecuzione muove dall'esatto inquadramento degli effetti determinati dall'introduzione del processo in absentia. 3.1. Si considera che, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, legge n. 67 del 2014, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, le disposizioni istitutive dell'assenza si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, con la rilevante specificazione, stabilita dall'art. 15 -bis, comma 2, cit., che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Tale disciplina transitoria è univocamente rivolta ad affermare la necessità che, a fronte della contumacia già dichiarata alla data di entrata in vigore della legge, non ne siano - in carenza di superamento di tale condizione - vanificati gli effetti, con tutte le pertinenti garanzie; ciò, sempre, però, che tale declaratoria non sia stata preceduta dall'emissione del decreto di irreperibilità. L'interpretazione di questa norma, quindi, conduce ad affermare che le disposizioni introdotte dalla legge n. 67 del 2014 non si applicano, oltre che ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, è stata emessa la sentenza di primo grado, anche a quelli ancora pendenti in primo grado, ma nei quali non sia stato emesso nei riguardi dell'imputato dichiarato contumace il decreto di irreperibilità (Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017, dep. 2018, Napoli, Rv. 273858 - 01; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411 - 01; Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, Popa, Rv. 269796 - 01; Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264052 - 01). E si è anche precisato che sussiste l'obbligo di notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale, unitamente all'avviso di deposito, qualora il giudizio di merito, a carico dell'imputato dichiarato contumace anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, sia stato definito dopo tale data ma prima della entrata in vigore della disciplina transitoria, di cui all'art. 15 -bis della stessa legge, introdotto dalla legge n. 118 del 2014; ciò, sempre che la dichiarazione di contumacia non sia dipesa dalla presa d'atto di una formale irreperibilità non derivante da colpa (Sez. 1, n. 36343 del 16/03/2016, Capoccitti, Rv. 268265 - 01; Sez. 1, n. 20485 del 08/03/2016, Sannino, Rv. 266944 - 01). 3.2. La verifica del corrispondente snodo si profila di cruciale importanza. Si osserva, in generale, che il vizio nell'instaurazione del contraddittorio - relativo a procedimento assoggettato alle regole previgenti rispetto a quelle del processo in absentia regolato dalla disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014 - che si sia verificato nel giudizio di cognizione svolge rilievo in executivis soltanto nella misura in cui esso determini l'invalidità o l'omissione della notifica dell'estratto contumaciale, la quale non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato (arg. ex Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini, Rv. 269228 - 01, che ha applicato il principio all'ipotesi della nullità dell'elezione di domicilio annullando con rinvio l'ordinanza di rigetto - motivata in ragione dell'intervenuto giudicato - dell'istanza di un condannato volta a dedurre l'inefficacia del titolo esecutivo quale conseguenza dell'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita presso il difensore domiciliatario, invalidità derivante dalla nullità dell'elezione di domicilio). Qualora, per tale causa, sia integrata la nullità dell'ordine di esecuzione, il destinatario di esso ha titolo a farla valere mediante incidente di esecuzione che, in assenza di termini per la proposizione, può essere azionato in ogni tempo, salva la preclusione derivante dalla mera reiterazione di istanza già proposta o dall'acquiescenza al provvedimento suscettibile di contestazione (Sez. 1, n. 2727 del 30/11/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235095 - 01). Ulteriormente, in ragione del riflesso sul regime impugnatorio, non va tralasciata la precisazione che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza da ritenersi contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali, per cui nemmeno la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva potrebbe considerarsi atto equipollente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza (Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362 - 01; fra le successive, Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527 - 01). Pertanto, se è vero che, quando, a termini di disciplina processuale, l'imputato debba essere ritenuto contumace e non sia stato dichiarato tale, la mera omissione della dichiarazione di contumacia non integra ex se la nullità degli atti, non essendo essa prevista come ragione di invalidità dalle norme processuali, soprattutto con riferimento alla nullità di ordine generale, e non comportando, di per sé, un pregiudizio ai fini dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato, è del pari certo che all'imputato competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia e, primo fra tutti, la notificazione dell'atto di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., per i rapporti processuali in ordine ai quali la norma è da considerarsi ancora vigente. Invero, se sussistono le condizioni legittimanti il processo senza la presenza dell'imputato, l'omessa o erronea adozione delle corrispondenti declaratorie formali - assenza o contumacia -, siccome afferisce ad atto di natura esclusivamente dichiarativa, e non costitutiva, non determina di per sé la lesione del contraddittorio, ma essa per la stessa ragione non incide sulle garanzie riconnesse all'effettiva posizione dell'imputato, garanzie che restano intatte. 3.3. Va, in corrispondenza di questa distinzione, particolarmente sottolineato che l'erronea qualificazione - in relazione all'introduzione, in virtù della richiamata legge n. 67 del 2014, dell'istituto dell'assenza, sostitutivo, per un certo ambito, di quello della contumacia - della posizione dell'imputato, dichiarato assente invece che contumace, così come non cagiona di per sé la nullità degli atti processuali assunti senza lesioni specifiche del suo diritto di difesa, nemmeno determina il mutamento effettivo della posizione stessa, persistendo la sua qualificazione (in thesi) di imputato contumace, per gli effetti riconnessi dall'ordinamento a tale statuto. Per tale ragione è stato affermato - e va ribadito - il principio di diritto secondo cui integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge n. 67 del 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, in quanto - ove pure il difensore non abbia eccepito innanzi al giudice della cognizione la violazione dell'indicata disciplina transitoria - la situazione sostanziale di contumacia dell'imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente ratione temporis (Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674 - 01; Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, dep. 2019, Guerrazzi, Rv. 274795 - 01). 3.4. Nel descritto snodo, quel che immediatamente rileva, dunque, non afferisce alla verifica della ritualità o meno degli accertamenti compiuti dal giudice procedente per stabilire, ai sensi degli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., se fosse da dichiararsi o meno l'assenza dell'imputato, ambito questo in cui la corrispondente rilevazione, nei termini e limiti previsti dal codice di rito, impone l'accertamento e la declaratoria delle invalidità processuali. Si tratta anzitutto di stabilire la sfera di operatività della disciplina relativa all'uno o all'altro istituto, derivando dalla relativa determinazione la configurazione dei diritti processuali generati in capo all'imputato dalla situazione processuale a lui realmente riferibile: situazione che determina il paradigma normativo effettivamente operante, ove pure risulti che essa non sia stata rettamente individuata. Di conseguenza, il criterio discretivo fissato dall'art. 15-bis cit. impone di conferire pari rilievo alla verifica (da compiersi nell'alveo testualmente segnato dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen.) della sussistenza o meno della 7 il condizione di irreperibilità dell'imputato al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, giacché, come si è visto, con riferimento ai processi ancora pendenti in primo grado, ma nei quali sia stato emesso nei riguardi dell'imputato dichiarato contumace il decreto di irreperibilità, non è la disciplina previgente a doversi applicare, bensì la nuova disciplina: ciò, proprio per assicurare adeguata tutela alla posizione dell'irreperibile che - in accordo con la ratio della legge n. 67 del 2014, concepita nell'alveo segnato anche dalle indicazioni di matrice convenzionale (con il noto, articolato percorso registratosi dalla sentenza della Corte EDU del 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, ancora vigente il codice di rito del 1930, in avanti) - deve poter fruire immediatamente della più penetrante protezione riconnessa alla disciplina del processo in absentia. 4. Tanto puntualizzato, è tuttavia da osservare che la critica insita nel primo motivo, laddove fa carico al giudice dell'esecuzione di non aver colto gli errori addotti come compiuti dal giudice della cognizione nell'accertamento e nella declaratoria (ante legge n. 67 del 2014) dell'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], non si profila aver valutato l'effettiva portata dell'analisi effettuata nel provvedimento impugnato con riferimento alla verifica della condizione processuale dell'imputato al momento, determinante, dell'entrata in vigore della nuova normativa. 4.1. Va, sul punto, evidenziato che il giudice dell'esecuzione ha dato atto in modo dettagliato della situazione determinatasi nel corso del processo di cognizione e degli atti assunti dal Tribunale di Macerata fino all'adozione del decreto di irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] emesso in data 28 novembre 2012: condizione ancora operante quando era poi entrata in vigore la legge n. 67 del 2014. In particolare, la verifica del giudice dell'esecuzione ha fatto emergere che: dopo l'emissione del decreto disponente il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risultato vano il primo tentativo di notificargli l'atto nei modi ordinari, stante il suo mancato reperimento nel luogo della sua residenza, in Treia, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 10, il Tribunale di Macerata, all'udienza del 15 maggio 2012, aveva ordinato la rinnovazione della notificazione del decreto, previe le necessarie ricerche da parte della polizia giudiziaria, rinviando il processo all'udienza del 27 novembre 2012; la polizia giudiziaria - rappresentata dai Carabinieri di Urbisaglia - aveva comunicato che in data 17 maggio 2012 aveva rintracciato in Colmurano, alla contrada Costa, n. 4, il padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva informato che il figlio da circa due mesi era espatriato in Slovacchia; allora, i Carabinieri si erano recati presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Colmurano e, in virtù delle informazioni ricevute dal funzionario responsabile di quell'Ufficio, avevano appurato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato all'Anagrafe il suo trasferimento a Bratislava, appunto in Slovacchia, alla via Jankova, n. 2; era stata, quindi, inviata un'ulteriore comunicazione a tale indirizzo, come indicato dall'[OSCURATO:PERSONA], ma nemmeno essa aveva sortito effetto, giacché l'atto era stato restituito al mittente per irreperibilità del destinatario; compulsato anche il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, era stato attestato che [OSCURATO:PERSONA] non risultava detenuto; erano state effettuate ulteriori ricerche pure risultate vane, come da riscontri dei Carabinieri di Treia del 18 maggio 2012 e dei Carabinieri di Urbisaglia; anche a Colmurano, ove [OSCURATO:PERSONA] era domiciliato di fatto, le ricerche dell'imputato non avevano sortito effetto; all'esito, il Tribunale, verificata la concreta impossibilità di rintracciare l'imputato in tutti i luoghi che potevano essere afferenti alla sua persona, nonché valutato il suo mancato reperimento anche nella città di Bratislava, dove egli aveva comunicato di essersi trasferito, peraltro senza essersi iscritto all'AIRE, aveva emesso, in data 28 novembre 2012 il decreto di irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA], disponendo che l'atto introduttivo del giudizio e il verbale dell'udienza tenutasi fossero notificati al difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen.; da quel momento il Tribunale aveva ritenuto l'irreperibilità dell'imputato e alla successiva udienza del 19 marzo 2013 [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato contumace, senza che l'irreperibilità cessasse fino all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014. 4.2. Come si desume dal richiamo di questi dati di fatto, occorre ritenere che il giudice dell'esecuzione abbia eseguito in modo adeguato lo specifico controllo della procedura seguita dal giudice di cognizione, in relazione al disposto di cui all'art. 159 cod. proc. pen., onde pervenire alla dichiarazione di irreperibilità, facendo emergere che era stata effettuata - contrariamente alla prospettazione del ricorrente - ogni esigibile ricerca, anche con riferimento alla città slovacca di Bratislava per rintracciare [OSCURATO:PERSONA], ma senza esito. Considerati tali elementi, la valutazione operata dal giudice dell'esecuzione in ordine alla validità della dichiarazione di irreperibilità emessa dal Tribunale di Macerata il 28 novembre 2012, sulla scorta degli elementi di conoscenza di cui era - e comunque poteva essere - in possesso il giudice procedente, non si presta a censura. Sul tema, si richiama, riaffermandolo, il principio di diritto secondo cui, ai fini della validità del de'creto di irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui esse sono state eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura (Sez. 5, n. 5901 del 03/12/2020, dep. 2021, Forastiere, non mass.; Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634 - 01).In senso complementare, va d'altronde considerato che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., finalizzate, in ipotesi di esito negativo, all'emissione del decreto di irreperibilità, è da correlarsi comunque all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304 - 01; Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011, Beato, Rv. 251359 - 01). Poste tali chiare coordinante e muovendo dalla considerazione che, nella verifica di un provvedimento notificato ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., si impone al giudice investito della decisione il compito di verificare la regolare emissione del decreto di irreperibilità, accertando la completezza delle ricerche effettuate, ovvero l'eventuale oggettiva impraticabilità degli accertamenti, indicando specificamente da quali atti processuali risulti tale ultima condizione, deve ritenersi assodato che il giudice dell'esecuzione abbia operato lo specifico controllo a lui demandato in modo preciso e completo, dandone esaustivo conto nella motivazione del provvedimento impugnato. Da tali rilievi discende, pertanto, la conclusione che la contestazione svolta dal ricorrente nel primo motivo non è fondata. 5. Una volta stabilito che validamente [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato e ritenuto irreperibile in tempo antecedente - e fino - all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, del pari corretta deve ritenersi l'applicazione del disposto di cui all'art. 15-bis cit. fatta dal giudice dell'esecuzione lì dove ha considerato conseguente l'individuazione dello statuto normativo disciplinante la posizione dell'imputato, da quel momento in poi, nella normativa introdotta dall'indicata legge, regolatrice del processo in absentia, con le garanzie, ma anche con i vincoli previsti da quella legge. 5.1. Ciò determina, in particolare, l'irrilevanza, in sede di incidente di esecuzione, della verifica del percorso procedimentale della fase cognitoria, anche per ciò che concerne gli eventuali vizi del relativo iter. In via dirimente, deve osservarsi - in accordo con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite sull'argomento - che anche le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole, mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - • 01). Le, pur articolate, considerazioni svolte dalla difesa nel ricorrente, anche nella memoria di replica, non possono, dunque, incrinare l'approdo raggiunto dall'elaborazione di legittimità, anche nell'autorevole - e condivisibile - pronuncia ora richiamata: l'applicazione delle regole inerente al processo in absentia implica la conseguenza che anche gli strumenti di tutela della posizione dell'imputato considerato assente debbano essere individuate all'interno della corrispondente disciplina, nei sensi ora richiamati. 5.2. Tale approdo rende inammissibile la prospettazione coltivata dal ricorrente con il secondo motivo, non essendo - la sede dell'incidente di esecuzione - quella in cui possono farsi valere i denunciati vizi del processo svoltosi secondo le regole di cui agli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., in relazione all'art. 484 cod. proc. peri. Né il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto recuperare la doglianza svolta da [OSCURATO:PERSONA] per veicolarla nel diverso alveo disciplinato dall'art. 629-bis cod. proc. pen.: la medesima decisione testé richiamata ha spiegato in modo persuasivo le ragioni - da correlarsi essenzialmente all'eterogeneità, per natura e funzione, dei due strumenti - per le quali l'istanza formulata con incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato (Sez. U, n. 15498 del 26/11/202, dep. 2021, cit., Rv. 280931 - 02). 6. Alla stregua delle svolte considerazioni si impone, quindi, il r