CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 26096/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13466/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat o in ROMA, presso il suo studio,via [OSCURATO:PERSONA]Ancona n. 3 6 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “ Cristallo ”, sito in [OSCURATO:PERSONA], n.13, Sacile (PN), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Morena CRISTOFORI e Franco CHIAPPARELLI, come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente Oggetto: Responsabilità civile -danni da cosa in custodia CC3.07.2023 Ric. n. 13466/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio del secondo; -controricorrente - avverso la sentenza n. 620/2019 della C o rte d’appello di Trieste , pubblicata il 4/09/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 /0 7 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1. L a Corte d’appello di Trieste , decidendo sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale Pordenone n. 680/2017, ha in parte confermato c on sentenza n. 620/2019 quanto già statuito in primo grado, e in parziale modifica della sentenza del Tribunale, ha condannato il convenuto [OSCURATO:PERSONA] “Cristallo” a rifondere a ll’attrice [OSCURATO:SOCIETA]. l’ulteriore somma di Euro 618,05, oltre IVA, interessi e rivalutazione (pari al 50% degli oneri di sicurezza a tutela dei lavoratori per l’esecuzione dei lavori di ripristino), confermando la compensazione integrale delle spese di giudizio di primo grado, e compensando parzialmente (per 1/5) quelle di appello tra le parti. 2.Con atto di citazione del l’aprile del 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva convenuto in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] “ Cristallo ” dinanzi al Tribunale di Pordenone affinché fosse condannato , ex art. 2051 c.c., a risarcire i danni causati nei locali del seminterrato , di proprietà della società attrice, per l’allagamento conseguito al mancato funzionamento delle pompe di drenaggio condominiali, nonché per le spese di ATP e per il mancato utilizzo dei locali per il tempo necessario al ripristino. Il Tribunale , esperite due Consulenze d’ufficio, la seconda rinnovata completamente e posta a base della decisione di prime cure, ravvisò un concorso di colpa pari al 50% della danneggiata ex art. 1227 c.c. nella genesi del danno, tenuto conto che la ristrutturazione dei locali compiuta CC3.07.2023 Ric. n. 13466/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dalla predetta (consistita nella realizzazione di un impianto di pavimentazione in piastrelle di ceramica monocottura non impermiabilizzato) aveva consentito l’infiltrazione dell’acqua dall’alto, e quindi , il danneggiamento del pavimento con il distacco delle piastrelle era stato conseguenza di una scelta progettuale ed esecutiva errata, con conseguente risarcimento del 50% del danno subìto, quantificato per l’intero in Euro 26.092,28 , oltre IVA, interessi e rivalutazione. 3. Avverso la decisione della Corte d’appello , [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] “Cristallo”. Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglionon partecipata. Non ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero. Partecontroricorrente ha depositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso , la società ricorren te lamenta ai sensi dell’art. 360 co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo; in particolare, la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato il principio di causalità adeguata in tema di responsabilità da custodia, anche in ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato; inoltre, riguardo al contenuto della responsabilità , la società ricorrente ritiene che le statuizioni contrastino con le risultanze probatorie e contesta la conclusione raggiunta dalla Corte d’appello nella parte in cui ha affermato il concorso di colpa della [OSCURATO:SOCIETA] , consistito nell’aver realizzato l’impianto di riscaldamento sotto la pavimentazione. 2. Con il secondo motivo , ai sensi dell’art . 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. ex art. 360 comma 1 n. 1 e la nullità della sentenza laddove CC3.07.2023 Ric. n. 13466/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi non risultano correttamente percepibili le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione, avendo la Corte richiamato in modo “indefinito” entrambe ipotesi di responsabilità previste da ll’art.1227 c.c. nel primo e secondo comma. 3. Con il terzo motivo, si denuncia , a norma dell’a rt. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art t . 1226 e 1227 c.c. primo comma, anche in relazione al comma 3 dell’art.2055 c.c. laddove la Corte d’appello ha attribuito alle parti un pari grado di corresponsabilità ex art. 2055 c.c.; a parere della ricorrente, tale statuizione sarebbe stata assunta in violazione del primo comma dell’art. 1227 c.c., in forza del quale , anche in presenza di un fatto colposo del danneggiato, la riduzione del risarcimento deve essere effettuata nel caso in cui l’eventuale apporto concausale abbia concorso a generare il danno, mentre nel caso di specie il danno era stato causato, come accertato in CTU, dal blocco elettrico delle pompe condominiali che aveva causato pacificamente due allagamenti a distanza di cinque mesi l’uno dall’altro senza che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato per eliminare le cause del mancato funzionamento delle medesime. 4. Con il quarto motivo , si denuncia , ai sensi dell’a rt. 360 comma1 n. 3 e n. 5 c.p.c. la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 115 comma 2 c.p.c. laddove la Corte d’appello non ha applicato la presunzione semplice ex artt.2727 e 2729 c.c. e per aver omesso di liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. i danni di difficoltosa determinazione, indissolubilmente e funzionalmente legati agli altri e diversi danni per i quali la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado ed il diritto della ricorrente al risarcimento. 5.Il primo, i l secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente connessione che li avvince, avendo ciascuno dei tre posto in discussione , come sopra sinteticamente riassunto,la valutazione di merito svolta dalla Corte CC3.07.2023 Ric. n. 13466/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi d’appello nell’attribuzione delle responsabilità tra le parti; essisono inammissibilisotto ciascuno dei profili di censura prospettati. Parte ricorrente, difatti, lamenta solo formalmente la violazione di diverse norme , la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo, ma nella sostanza propone soltantouna propria alternativa soluzione a quella, peraltro corretta in diritto , presceltadalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. Ebbene, la Corte d’appello ha motivato nel caso concreto indagando sia la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. sia quella colposadel danneggiato ex art. 1227 c.c. interagente con la prima, richiamando principi già affermati da questa Corte , secondo cui i n tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale della cosa generatrice del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra la res e l’ evento dannoso, quando non sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro(Cass. Sez. 6 - 3, 17/11/2021 n. 34886; in senso conforme, Cass. Sez.3, 1/2/2018n.2481). CC3.07.2023 Ric. n. 13466/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] luce dei richiamati principi, è evidente che la valutazione della misura della corresponsabilità da parte del danneggiato rientra in un ambito del giudizio di merito , di cui non può ammettersi la rinnovazione in sede di legittimità , se adeguatamente compiuta. Neppure sussistono le pretese violazioni degli artt.115 e 116 c.p.c. – che si risolvono in una evidente quanto inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti di causa, e non anche in una censura di travisamento del contenuto oggettivo delle prove - nè l’asserito “omesso esame di un fatto decisivo” ed insussistente è pure la doglianza circa la sovrapposizione delle “fattispecie disegnate dall’art.1227 c.c.” che sarebbe stata operata dalla pronuncia della Corte d’Appello rendendo “il profilo di responsabilità ascritto alla ricorrente (…) indefinito”. Parte ricorrenteinfatti non può limitarsi a dedurre la mancata valutazione della provenienza di acqua piovana quale causa dell’allagamento, citando parziali stralci dell’accertamento tecnico compiuto nel merito, continuando inammissibilmente a chiedere a questa Corte una rivalutazione dellerisultanze istruttorie. Invero, la Corte d’appello ha ampiamente esaminato quanto emerso dall’istruttoria e dagli accertamenti tecnici compiuti, dando conto sia del l’allocazione dei locali (sotto stanti al piano di campagna e a livello di falda) sia dell a presenza delle pompe idrauliche (per evitare allagamenti in caso di innalzamento della falda) e ha ritenuto che il sollevamento del pavimento di mattonelle nei locali della danneggiata fu causato dalla mancata impermeabilizzazione del massetto, scelta costruttiva compiuta dalla predetta per non perdere il potere di resa dell’impianto di riscaldamento a pavimento; ha tenuto conto, inoltre , che lo stesso CTU aveva rilevato che la situazione dei luoghi avrebbe imposto l’adozione di altre misure (suggeriti sempre dal CTU ) ossia l’adozione di un diverso tipo di riscaldamento o l’adozione di CC[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 13466/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi maggiori accorgimenti idonei a d evitare le i n filtrazioni, volendo mantenere un impianto di riscaldamento a pavimento (provvedendo alla impermeabilizzazione del massetto); ha, quindi , ritenuto che il comportamento del la danneggiat a , alla luce del principio di solidarietà richiamato, fosse da ritene rsi rilevante e incidente nella verifica zione del danno complessivo e ha espressamente richiamato i criteri previsti dal comma primo dell’art. 1227 c.c. ai fini della diminuzione dell’entità del risarcimento; poi, la Corte territoriale ha da to conto che non erano emersi elementi per poter determinare singolarmente gli apporti causali delle parti , condividendo in proposito le argomentazioni, già formulate dal gudice di primo grado, il quale , non ave ndo ritenuto possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato,aveva corrett amente fatto ricorso alla regola generale della presunzione di pari concorso di colpa di cui all’art.2055, ultimo comma, c.c . (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata, in motivazione). A fronte della esauriente e piana motivazione resa dallaCorte di merito in proposito , si conferma l’inammissibilità del complesso delle censure proposte con i motivi in esame. 6. Inammissibile , infine, è pure il quarto motivo con cui parte ricorrente si duole dell’asserita mancata applicazione della presunzione semplice ex artt. 2727 e 2729 c.c. nel mancato riconoscimento dei danni per l’utilizzo di tre deumidificatori (costi per energia elettrica e gas metano) quanto al rigetto del la domanda di risarcimento per non aver utilizzato i locali e nella mancataliquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. in caso di danni di difficoltosa determinazione. In proposito, la pronuncia impugnata ha correttamente affermato, per un verso , che non «risulta possibile ricorrere alle presunzioni come afferma l’appellante per determinare il costo e quindi il risarcimento» atteso che i costi pretesi per i CC3.07.2023 Ric. n. 13466/2020 Pres G. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi deumidificatori non erano stati provati e che quelli per il non utilizzo dei locali erano stati proposti genericamente e, per l’altro verso, che «non è possibile far ricorso alla liquidazione equitativa del danno nel caso incui chi ha proposto la domanda ha omesso di fornire la prova del danno ed il suo ammontare, tanto più se non sussiste alcuna impossibilità o estrema difficoltà della relativa prova» (cfr. pag. 10della sentenza impugnata, in motivazione). 7. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. La parte ricorrente va condannat a a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrent e , che liquida in complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d