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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24194/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al mantenimento della misura.

Lette le conclusioni del ministero resistente che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma con ordinanza assunta in data 10 Maggio 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], da questi sofferta dapprima in carcere, a partire dal 12.12.2019, data del suo arresto in flagranza di reato, fino al 10 Febbraio 2020 e successivamente agli arresti domiciliari per un periodo custodiale complessivo di 202 giorni per ipotesi di detenzione in concorso ai fini di spaccio di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cannabis indica, che risultava possedere, all'esito di analisi chimiche una percentuale di principio attivo molto contenuto e che il ricorrente sosteneva essere stata acquistata in una prospettiva di attività imprenditoriale concernente la connmercializzazione di cannabis light, priva di contenuto drogante.

2. All'esito di giudizio abbreviato il [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato a fronte di stupefacente privo di effetto stupefacente in concreto.

3. Il giudice della riparazione riconosceva l'elemento impeditivo della colpa grave atteso che al momento del fermo ricorrevano profili gravemente indizianti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e degli altri indagati in relazione al reato ascritto, elementi comunque riconducibili a profili di colpa grave del ricorrente, il quale deteneva in concorso una rilevante partita di cannabis sativa, in orario notturno e in presenza di altri soggetti non meglio identificati i quali, all'approssimarsi delle forze dell'ordine si erano allontanati frettolosamente.

Il giudice distrettuale evidenziava ancora che i soggetti indagati non erano stati in grado di rendere informazioni utili né sul venditore della sostanza né sugli altri soggetti che si erano allontanati; inoltre gli indagati avevano reso dichiarazioni contraddittorie sul luogo in cui lo scambio era avvenuto a fronte di un corrispettivo pattuito di euro 750,00 né era stata chiarita la ragione per cui il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] portasse con sé una somma di denaro contante cospicua (euro 3.500).

Il coacervo di tali elementi conduceva il giudice di appello a ritenere sodisfatto il presupposto ostativo della colpa grave, in presenza di una condotta imprudente e sospetta del [OSCURATO:PERSONA], che aveva tratto in errore l'autorità giudiziaria che aveva adottato e mantenuto la misura cautelare coercitiva nei suoi confronti

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Simone articolando due motivi di ricorso.

Con un primo articolato motivo di ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione degli art.314, 273 e 280 cod.proc.pen.

Assume che il principale elemento indiziante era rappresentato dal comportamento preprocessuale e processuale dell'indagato, soprattutto per non avere reso dichiarazioni credibili e utili per la ricostruzione della vicenda in cui era rimasto coinvolto, in relazione alle modalità di acquisto della partita di cannabis light rinvenuta all'interno della propria autovettura occultata in uno scatolone e di tutte le modalità, ritenute sospette, che accompagnavano tale detenzione.

Assume in primo luogo che, a conforto della tesi difensiva immediatamente fatta propria dal ricorrente (e cioè che si trattava di cannabis sativa priva di capacità drogante proveniente da una coltivazione lecita) deponevano le risultanze tossicologiche eseguite sulla sostanza, che era stata riconosciuta priva di efficacia drogante, né potevano essere ascritte a colpa il silenzio e la reticenza comunque manifestate dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini preliminare, atteso il chiaro disposto della riforma dell'art.314 cod.proc.pen. (D.Lgs. n.188 del 8.11.2021) secondo cui l'indennizzo di cui all'art.314 cod.proc.pen. non poteva essere escluso da condotte, quale il silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia, trattandosi di esercizio del diritto di difesa, quale strumento volto a rafforzare il principio costituzionale ed convenzionale della presunzione di innocenza. 3.1 Rileva ancora che, anche se la condotta sospetta e apparentemente illecita del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto trarre in errore gli inquirenti e l'autorità giudiziaria al momento dell'arresto e in epoca immediatamente successiva, l'esito delle prove chimiche tossicologiche, rese note in data 5.10.20220, aveva conclamato l'inidoneità stupefacente della sostanza sequestrata, di talchè l'intero periodo in cui la misura era stata sofferta agli arresti domiciliari risultava del tutto ingiustificata, e certamente non riconducibile ad uno stato soggettivo imputabile al prevenuto, laddove sulla base di tale emergenza, il fatto doveva ritenersi penalmente irrilevante. 3.2 Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale in relazione alla asserita reticenza del prevenuto in sede di interrogatorio di convalida, atteso che le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto invece conferma nelle successive analisi chimiche sulla sostanza e risultavano altresì riscontrate le giustificazioni fornite in ordine al possesso del denaro contante da parte del co-indagato [OSCURATO:PERSONA] (che aveva da poco ereditato) e della volontà di questi di intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore della cannabis light. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre.

2. La Corte territoriale ha ritenuto di individuare, sulla scorta di elementi asseritamente non smentiti nella sentenza assolutoria, un comportamento del [OSCURATO:PERSONA] ostativo all'insorgenza del diritto azionato, ravvisandolo in un comportamento extraprocessuale e processuale, concretizzatosi nelle fasi antecedenti all'arresto in flagranza del reato, allorquando veniva rinvenuto nel possesso di una rilevante partita di sostanza che appariva essere stupefacente (derivati della cannabis), accompagnato da una serie di elementi presuntivi (il fermo avveniva nottetempo, un altro veicolo si era allontanato precipitosamente, nessuna utile informazione veniva fornita sulla provenienza della sostanza e sulla presenza di altre persone nottetempo nel luogo di ritrovamento) che facevano supporre che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio.

3. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082].

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (sez.4, 15/09/2016, Piccolo, Rv.268238). r

4. Orbene nella specie il giudice della riparazione perviene a riconoscere la causa ostativa sulla base di una autonoma valutazione di alcuni elementi indiziari, che hanno concorso a giustificare l'adozione della misura cautelare, la cui valenza indiziaria è stata esclusa dal giudice dell'assoluzione il quale ha riconosciuto la mancanza di capacità drogante della sostanza in accordo a quella che era stata la tesi difensiva del [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida dell'arresto. 4.1 Se è vero infatti che alla base del riconoscimento dell'elemento ostativo della colpa possono essere utilizzati gli stessi comportamenti che il giudice della cautela aveva valorizzato ai fini del riconoscimento della cautela, è altrettanto vero che è necessario che tali fatti non siano stati esclusi o neutralizzati da elementi circostanziali di segno contrario preesistenti o emersi nel corso del giudizio. 4.2 Va poi considerato che in relazione alla condotta reticente del [OSCURATO:PERSONA] e degli altri sodali sulla provenienza della partita di cannabis, nel corso del giudizio riparatorio è intervenuta una modifica normativa di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021.

L'art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314, aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.» (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d.

Igs. n. 188 del 2021).

Si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva).

Poiché va riconosciuta l'immediata applicazione della disposizione normativa in questione, trattandosi di modifica del sistema processualistico penale avente, tra l'altro, contenuto interpretativo della giurisprudenza formatasi sul valore ostativo da attribuire al silenzio dell'indagato nel giudizio ex art. 314 cod.proc.pen., deve escludersi che il silenzio del ricorrente su elementi circostanziali del fatto reato possa integrare una ipotesi di colpa idonea ad escludere o limitare il diritto all'indennizzo.4.3 Ricorre un altro profilo di grave illogicità dell'ordinanza impugnata che attiene appunto alla interpretazione dell'art.314 cod.proc.pen. che richiede che il comportamento ostativo del richiedente debba essere contributivo all'adozione ovvero al mantenimento della cautela.

Il ragionamento del giudice della cautela secondo cui la condotta preprocessuale e quella processuale, in quanto reticente e non collaborativa, avrebbe avuto ragione di contribuire alla adozione della cautela (assunta in data 12.12.2019) e al suo mantenimento fino alla data delle risultanze degli esami chimici tossicologici sulla sostanza (5 Febbraio 2020), non avrebbe alcun appiglio giustificativo per il periodo di detenzione cautelare sofferto in epoca successiva a tale verifica, atteso che dette risultanze erano del tutto compatibili con la tesi difensiva della inidoneità stupefacente della sostanza sequestrata.

L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata con esclusivo riferimento alle fasi del controllo del [OSCURATO:PERSONA] da parte delle forze dell'ordine e del successivo arresto, ma risulta del tutto carente con riferimento al mantenimento della cautela all'esito dell'interrogatorio di garanzia dell'arrestato, il quale pure aveva fornito elementi difensivi, certamente suscettibili di approfondimento da parte degli inquirenti, idonei a inquadrare la condotta, come poi riconosciuto dal giudice dell'assoluzione, nell'ambito di fattispecie di detenzione penalmente irrilevante.

5. Se è pertanto corretto affermare che gli elementi sintomatici che accompagnavano il possesso della cannabis da parte del [OSCURATO:PERSONA] potevano indurre a fare ritenere, sulla base di una valutazione in concreto ed ex ante che il ricorrente, sorpreso in ora notturna e in concorso con altri indagati e nella fuga di possibili complici, che lo stesso fosse coinvolto in qualche illecito traffico di droga, la motivazione della ordinanza impugnata appare carente quando fa leva sui medesimi elementi sintomatici per giustificare il mantenimento dello stato custodiale sebbene l'arrestato avesse fornito in sede di interrogatorio di garanzia una serie di informazioni utili, che poi avevano trovato riscontro negli accertamenti tossicologici.

6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento in ragione delle carenze motivazionali sopra evidenziate, idonee a disarticolare la logicità e la coerenza della trama argomentativa e di condizionare l'esito del giudizio, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra richiamati. 5 \) P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Roma cui demanda an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al mantenimento della misura. Lette le conclusioni del ministero resistente che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma con ordinanza assunta in data 10 Maggio 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], da questi sofferta dapprima in carcere, a partire dal 12.12.2019, data del suo arresto in flagranza di reato, fino al 10 Febbraio 2020 e successivamente agli arresti domiciliari per un periodo custodiale complessivo di 202 giorni per ipotesi di detenzione in concorso ai fini di spaccio di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cannabis indica, che risultava possedere, all'esito di analisi chimiche una percentuale di principio attivo molto contenuto e che il ricorrente sosteneva essere stata acquistata in una prospettiva di attività imprenditoriale concernente la connmercializzazione di cannabis light, priva di contenuto drogante. 2. All'esito di giudizio abbreviato il [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato a fronte di stupefacente privo di effetto stupefacente in concreto. 3. Il giudice della riparazione riconosceva l'elemento impeditivo della colpa grave atteso che al momento del fermo ricorrevano profili gravemente indizianti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e degli altri indagati in relazione al reato ascritto, elementi comunque riconducibili a profili di colpa grave del ricorrente, il quale deteneva in concorso una rilevante partita di cannabis sativa, in orario notturno e in presenza di altri soggetti non meglio identificati i quali, all'approssimarsi delle forze dell'ordine si erano allontanati frettolosamente. Il giudice distrettuale evidenziava ancora che i soggetti indagati non erano stati in grado di rendere informazioni utili né sul venditore della sostanza né sugli altri soggetti che si erano allontanati; inoltre gli indagati avevano reso dichiarazioni contraddittorie sul luogo in cui lo scambio era avvenuto a fronte di un corrispettivo pattuito di euro 750,00 né era stata chiarita la ragione per cui il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] portasse con sé una somma di denaro contante cospicua (euro 3.500). Il coacervo di tali elementi conduceva il giudice di appello a ritenere sodisfatto il presupposto ostativo della colpa grave, in presenza di una condotta imprudente e sospetta del [OSCURATO:PERSONA], che aveva tratto in errore l'autorità giudiziaria che aveva adottato e mantenuto la misura cautelare coercitiva nei suoi confronti 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Simone articolando due motivi di ricorso. Con un primo articolato motivo di ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione degli art.314, 273 e 280 cod.proc.pen. Assume che il principale elemento indiziante era rappresentato dal comportamento preprocessuale e processuale dell'indagato, soprattutto per non avere reso dichiarazioni credibili e utili per la ricostruzione della vicenda in cui era rimasto coinvolto, in relazione alle modalità di acquisto della partita di cannabis light rinvenuta all'interno della propria autovettura occultata in uno scatolone e di tutte le modalità, ritenute sospette, che accompagnavano tale detenzione. Assume in primo luogo che, a conforto della tesi difensiva immediatamente fatta propria dal ricorrente (e cioè che si trattava di cannabis sativa priva di capacità drogante proveniente da una coltivazione lecita) deponevano le risultanze tossicologiche eseguite sulla sostanza, che era stata riconosciuta priva di efficacia drogante, né potevano essere ascritte a colpa il silenzio e la reticenza comunque manifestate dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini preliminare, atteso il chiaro disposto della riforma dell'art.314 cod.proc.pen. (D.Lgs. n.188 del 8.11.2021) secondo cui l'indennizzo di cui all'art.314 cod.proc.pen. non poteva essere escluso da condotte, quale il silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia, trattandosi di esercizio del diritto di difesa, quale strumento volto a rafforzare il principio costituzionale ed convenzionale della presunzione di innocenza. 3.1 Rileva ancora che, anche se la condotta sospetta e apparentemente illecita del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto trarre in errore gli inquirenti e l'autorità giudiziaria al momento dell'arresto e in epoca immediatamente successiva, l'esito delle prove chimiche tossicologiche, rese note in data 5.10.20220, aveva conclamato l'inidoneità stupefacente della sostanza sequestrata, di talchè l'intero periodo in cui la misura era stata sofferta agli arresti domiciliari risultava del tutto ingiustificata, e certamente non riconducibile ad uno stato soggettivo imputabile al prevenuto, laddove sulla base di tale emergenza, il fatto doveva ritenersi penalmente irrilevante. 3.2 Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale in relazione alla asserita reticenza del prevenuto in sede di interrogatorio di convalida, atteso che le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto invece conferma nelle successive analisi chimiche sulla sostanza e risultavano altresì riscontrate le giustificazioni fornite in ordine al possesso del denaro contante da parte del co-indagato [OSCURATO:PERSONA] (che aveva da poco ereditato) e della volontà di questi di intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore della cannabis light. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre. 2. La Corte territoriale ha ritenuto di individuare, sulla scorta di elementi asseritamente non smentiti nella sentenza assolutoria, un comportamento del [OSCURATO:PERSONA] ostativo all'insorgenza del diritto azionato, ravvisandolo in un comportamento extraprocessuale e processuale, concretizzatosi nelle fasi antecedenti all'arresto in flagranza del reato, allorquando veniva rinvenuto nel possesso di una rilevante partita di sostanza che appariva essere stupefacente (derivati della cannabis), accompagnato da una serie di elementi presuntivi (il fermo avveniva nottetempo, un altro veicolo si era allontanato precipitosamente, nessuna utile informazione veniva fornita sulla provenienza della sostanza e sulla presenza di altre persone nottetempo nel luogo di ritrovamento) che facevano supporre che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio. 3. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (sez.4, 15/09/2016, Piccolo, Rv.268238). r 4. Orbene nella specie il giudice della riparazione perviene a riconoscere la causa ostativa sulla base di una autonoma valutazione di alcuni elementi indiziari, che hanno concorso a giustificare l'adozione della misura cautelare, la cui valenza indiziaria è stata esclusa dal giudice dell'assoluzione il quale ha riconosciuto la mancanza di capacità drogante della sostanza in accordo a quella che era stata la tesi difensiva del [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida dell'arresto. 4.1 Se è vero infatti che alla base del riconoscimento dell'elemento ostativo della colpa possono essere utilizzati gli stessi comportamenti che il giudice della cautela aveva valorizzato ai fini del riconoscimento della cautela, è altrettanto vero che è necessario che tali fatti non siano stati esclusi o neutralizzati da elementi circostanziali di segno contrario preesistenti o emersi nel corso del giudizio. 4.2 Va poi considerato che in relazione alla condotta reticente del [OSCURATO:PERSONA] e degli altri sodali sulla provenienza della partita di cannabis, nel corso del giudizio riparatorio è intervenuta una modifica normativa di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. L'art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314, aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.» (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021). Si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Poiché va riconosciuta l'immediata applicazione della disposizione normativa in questione, trattandosi di modifica del sistema processualistico penale avente, tra l'altro, contenuto interpretativo della giurisprudenza formatasi sul valore ostativo da attribuire al silenzio dell'indagato nel giudizio ex art. 314 cod.proc.pen., deve escludersi che il silenzio del ricorrente su elementi circostanziali del fatto reato possa integrare una ipotesi di colpa idonea ad escludere o limitare il diritto all'indennizzo.4.3 Ricorre un altro profilo di grave illogicità dell'ordinanza impugnata che attiene appunto alla interpretazione dell'art.314 cod.proc.pen. che richiede che il comportamento ostativo del richiedente debba essere contributivo all'adozione ovvero al mantenimento della cautela. Il ragionamento del giudice della cautela secondo cui la condotta preprocessuale e quella processuale, in quanto reticente e non collaborativa, avrebbe avuto ragione di contribuire alla adozione della cautela (assunta in data 12.12.2019) e al suo mantenimento fino alla data delle risultanze degli esami chimici tossicologici sulla sostanza (5 Febbraio 2020), non avrebbe alcun appiglio giustificativo per il periodo di detenzione cautelare sofferto in epoca successiva a tale verifica, atteso che dette risultanze erano del tutto compatibili con la tesi difensiva della inidoneità stupefacente della sostanza sequestrata. L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata con esclusivo riferimento alle fasi del controllo del [OSCURATO:PERSONA] da parte delle forze dell'ordine e del successivo arresto, ma risulta del tutto carente con riferimento al mantenimento della cautela all'esito dell'interrogatorio di garanzia dell'arrestato, il quale pure aveva fornito elementi difensivi, certamente suscettibili di approfondimento da parte degli inquirenti, idonei a inquadrare la condotta, come poi riconosciuto dal giudice dell'assoluzione, nell'ambito di fattispecie di detenzione penalmente irrilevante. 5. Se è pertanto corretto affermare che gli elementi sintomatici che accompagnavano il possesso della cannabis da parte del [OSCURATO:PERSONA] potevano indurre a fare ritenere, sulla base di una valutazione in concreto ed ex ante che il ricorrente, sorpreso in ora notturna e in concorso con altri indagati e nella fuga di possibili complici, che lo stesso fosse coinvolto in qualche illecito traffico di droga, la motivazione della ordinanza impugnata appare carente quando fa leva sui medesimi elementi sintomatici per giustificare il mantenimento dello stato custodiale sebbene l'arrestato avesse fornito in sede di interrogatorio di garanzia una serie di informazioni utili, che poi avevano trovato riscontro negli accertamenti tossicologici. 6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento in ragione delle carenze motivazionali sopra evidenziate, idonee a disarticolare la logicità e la coerenza della trama argomentativa e di condizionare l'esito del giudizio, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra richiamati. 5 \) P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Roma cui demanda an
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