CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 07636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita là relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2022, e depositata il 10 novembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di appello cautelare, ha riformato, in parziale accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero, il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva respinto la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per due fatti di reato concernenti sostanze stupefacenti, ed ha disposto nei confronti del medesimo l'applicazione degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. "braccialetto elettronico". Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono gravi indizi di colpevolezza: -) in ordine al reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra il 31 ottobre ed 10 novembre 2017, in concorso tra tre o più persone, relativo al tentativo di acquisto di 4 kg. di marijuana a fini di cessione a terzi, non perfezionatosi per il sequestro dello stupefacente il 10 novembre 2017 (capo 5); -) in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 17 febbraio 2018, in concorso tra tre o più persone, relativo all'acquisto di 2 kg. di marijuana a fini di cessione a terzi (capo 6). Sempre ad avviso del Tribunale sussistono esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, fronteggiabili con la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 99 e 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per entrambi i fatti in contestazione. Si deduce, in primo luogo, che il Tribunale erroneamente ritiene sussistenti i gravi indizi per il fatto di cui al capo 5, in quanto muove da una premessa incongrua. Precisamente, si rappresenta che l'unico elemento valorizzato è una conversazione intercettata tra l'attuale ricorrente ed il padre, la quale, secondo lo stesso Tribunale, non dimostra che il genitore abbia dato istruzioni per organizzare l'acquisto della droga poi sequestrata il 10 novembre 2017, ma solo che il medesimo abbia rassicurato il figlio sulla "affidabilità" della persona che effettuava le forniture di stupefacente, [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che i rapporti tra l'attuale ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] si spiegano perché l'uomo era dipendente dell'azienda di cui la donna era legale rappresentante, la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.". Si deduce, in secondo luogo, che il Tribunale erroneamente ritiene sussistenti i gravi indizi per il fatto di cui al capo 6, in quanto valorizza equivoci contatti tra l'attuale ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la possibilità di una interpretazione alternativa del significato degli stessi in termini di liceità, plausibile in ragione dei rapporti di lavoro intercorrenti tra i due. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 99 e 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, e 274 cod. proc pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che la motivazione in proposito è apodittica e trascura la notevole distanza temporale tra i fatti in contestazione, asseritamente commessi tra la fine del 2017 ed i primi mesi del 2018, e le date della richiesta e della decisione di applicazione della misura cautelare, il primo risalente al 29 settembre 2021. Si segnala che già il G.i.p. aveva escluso l'attualità delle esigenze cautelari in ragione del periodo di tempo dai fatti contestati, dell'assenza di pendenze per fatti successivi, e del sopravvenuto stato di detenzione per fatti pregressi. Si precisa che il titolo detentivo in corso di esecuzione riguarda una pena superiore ai tre anni. Si sottolinea che l'ordinanza impugnata non indica elementi concreti da cui desumere attualità e concretezza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Prive di specificità, nonché diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo di ricorso, che contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo l'equivocità del significato delle conversazioni poste a fondamento della misura, come parzialmente ammesso dallo stesso Tribunale, dovendo anche considerarsi l'esistenza di rapporti di lavoro leciti dell'attuale ricorrente con la pretesa cedente delle partite di marijuana. 2.1. Con riferimento al fatto di cui al capo 5, avente ad oggetto il tentativo di acquisto di 4 kg. di marijuana a fini di cessione a terzi, non perfezionatosi per il sequestro dello stupefacente il 10 novembre 2017, commesso in concorso con più di •due persone, con condotte poste in essere tra il 31 ottobre ed 10 novembre 2017, il Tribunale richiama una pluralità di conversazioni intercettate e ne offre una argomentata spiegazione anche alla luce dei risultati di ulteriori atti di indagine. L'ordinanza impugnata, in particolare, rappresenta che il ricorrente: -) nei primi giorni di novembre 2017, aveva numerose conversazioni telefoniche con [OSCURATO:PERSONA] e persone a questa vicine, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per realizzare un "affare" da concludere il «prima possibile», nei giorni precedenti il 10 novembre 2017; -) il giorno 10 novembre 2017, aveva contatti con [OSCURATO:PERSONA], la quale gli diceva che le cose andavano «Male! Male!» e che doveva richiamare con un «altro numero»: -) il giorno 11 novembre 2017, era contattato da [OSCURATO:PERSONA], la quale, utilizzando l'utenza fissa di altra persona, lo informava dettagliatamente della perquisizione subita il giorno precedente a Catania, da cui erano derivati il sequestro di «5» e la perdita di «4.000 euro»; -) il medesimo giorno 11 novembre 2017, subito dopo la conversazione con [OSCURATO:PERSONA], contattava Sanfilippo per avvisarlo che «non c'era più fretta», ma voleva comunque urgenza di riferirgli una «cosa importante». L'ordinanza espone, inoltre, che, la mattina del giorno 10 novembre 2017, in Catania, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrivati insieme a bordo di un pullman dalla Calabria, erano stati sottoposti a perquisizione, ma avendo visto per tempo i Carabinieri, avevano lasciato a bordo il trolley e la borsa porta computer all'interno dei quali erano custoditi rispettivamente 4,132 e 0,956 kg. di marijuana. Aggiunge, poi, che la mattina del medesimo 10 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], il quale la stava aspettando, sia pochissimo prima del sequestro, per concordare come raggiungerlo, sia subito dopo, per informarlo: «Ci sono i Carabinieri hanno perquisito tutto ... No la mia valigia è apposto, non c'è niente, no .... A lui, ha detto che non ha valigia ...». L'ordinanza, ancora, precisa che i contatti telefonici tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] non possono spiegarsi in ragione dell'asserito rapporto di lavoro tra i due, innanzitutto per il tenore delle conversazioni, e poi per la scarsa credibilità della circostanza. In particolare, si osserva che non è agevole comprendere né perché [OSCURATO:PERSONA], in data 31 ottobre 2017, riceva dal padre, in quel momento detenuto per reati concernenti gli stupefacenti, indicazioni su come contattare [OSCURATO:PERSONA], se era legato a questa da rapporti di lavoro, né perché il medesimo ricorrente dovesse corrispondere del denaro alla donna, se questa era la sua datrice di lavoro. Le conclusioni del Tribunale sono correttamente motivate, e non si pongono in contrasto con le conclusioni del G.i.p., il quale ha respinto la richiesta di applicazione della misura per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari. Le censure del ricorrente, d'altro canto, si limitano ad affermare che le conversazioni intercettate avrebbero un significato equivoco e a prospettarne una interpretazione in termini di liceità per il rapporto di lavoro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le puntuali indicazioni offerte dall'ordinanza impugnata. 2.2. Anche con riferimento al fatto di cui al capo 6, avente ad oggetto l'acquisto di 2 kg. di marijuana a fini di cessione a terzi commesso il 17 febbraio 2018, in concorso tra tre o più persone, il Tribunale richiama una pluralità di conversazioni intercettate e ne offre una argomentata spiegazione specie alla luce dei risultati di ulteriori atti di indagine.L'ordinanza impugnata, in particolare, rappresenta che: -) nel febbraio 2018, il ricorrente aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di poterle inviare «questi amici miei» e poi concordò con la stessa l'ora della partenza; -) [OSCURATO:PERSONA], il pomeriggio del 17 febbraio 2018, aveva chiamato il ricorrente, perché non riusciva a rintracciare i due inviati di costui, e questi, per risolvere il problema, gli aveva dato il numero di telefono di uno dei due; -) il medesimo pomeriggio del 17 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato il numero di telefono inviatole dal ricorrente, e, appreso che i due inviati erano nel porto di [OSCURATO:PERSONA], li aveva raggiunti, quindi, come constatato da attività di osservazione della polizia giudiziaria, li aveva caricati a bordo della sua auto e portati a Bovalino, dove i due si erano incontrati con [OSCURATO:PERSONA]; -) sempre il pomeriggio del 17 febbraio 2018, poco dopo, i due inviati furono visti con una borsone mentre aspettavano il treno nella stazione di Bianco, furono seguiti dai Carabinieri fino alla stazione di [OSCURATO:PERSONA], furono sottoposti a perquisizione, e furono trovati in possesso di 2 kg. di marijuana, detenuta appunto nel borsone; -) la mattina del giorno successivo, [OSCURATO:PERSONA] aveva informato [OSCURATO:PERSONA] che i due inviati avevano corrisposto 50 euro in meno rispetto a quanto pattuito e le aveva detto che le avrebbe consegnato un'ulteriore somma di denaro; -) subito dopo, sempre la mattina del 18 febbraio 2018, il ricorrente aveva contattato due volte [OSCURATO:PERSONA], a distanza di quasi tre ore, per chiedere se tutto era andato bene, in quanto i due non erano tornati. Anche con riguardo a questo fatto, le conclusioni del Tribunale sono correttamente motivate, e non si pongono in contrasto con le conclusioni del G.i.p., il quale ha respinto la richiesta di applicazione della misura per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari. Anche in relazione a detta vicenda, inoltre, le censure del ricorrente si limitano ad affermare che le conversazioni intercettate avrebbero un significato equivoco e a prospettarne una interpretazione in termini di liceità per il rapporto di lavoro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le puntuali indicazioni offerte dall'ordinanza impugnata. 3. Infondate sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, che contestano l'affermazione di sussistenza delle esigenze cautelari, deducendo in particolare il difetto di attualità e concretezza delle stesse, anche per l'omessa considerazione del notevolissimo iato temporale tra i fatti e le iniziative cautelari dell'autorità giudiziaria, nonché dell'attuale stato di detenzione per un titolo concernente una pena superiore ai tre anni. Come già ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749-01). Nella specie, l'ordinanza impugnata rappresenta che il pericolo concreto ed attuale di reiterazione, da parte del ricorrente, di reati analoghi a quello per cui si procede è desumibile: -) dalla natura delle condotte in contestazione, indicative di elevata professionalità, anche per la natura ultraregionale dei contatti e dei traffici e per la disponibilità di corrieri; -) dalla applicazione della pena di tre anni e tre mesi di reclusione, per un fatto commesso successivamente, precisamente nel maggio 2020, di analoga natura, perché relativo al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; -) dalla ulteriormente successiva "irregolare" condotta in carcere, posta a base di sanzione disciplinare e del diniego, da parte del Tribunale di Sorveglianza, in data 27 maggio 2022, dell'accesso a misure alternative alla detenzione. Le conclusioni appena esposte sono immuni da vizi, perché valorizzano elementi concreti, specificamente indicativi dell'attualità della propensione del ricorrente a commettere reati concernenti gli stupefacenti, desunti anche da fatti successivi a quelli contestati, nonché dell'inserimento del medesimo in circuiti criminali qualificati tali da offrirgli costanti e significative occasioni per commettere tali delitti. Né la detenzione in forza di provvedimento di espiazione di pena costituisce impedimento all'applicazione di misure cautelari, o causa di impossibilità di commettere nuovi reati, stante la espressa previsione, da parte del legislatore, della legittimità della concorrente esecuzione di più titoli, cautelari o definitivi, come esemplificativamente si desume dalla disciplina dell'art. 297, commi 3 e 5, cod. proc. pen. 4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il rigetto del ricorso, inoltre, determina l'esecutività del provvedimento impugnato, con conseguente necessità di comunicazione dell'estratto della presente decisione al pubblico ministero presso il giudice competente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process