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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43711/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 7 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del tribunale di Verona, in data 13 dicembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628 e 624 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio motivazionale nell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per la rapina impropria, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata con l'indicazione della violenza alla persona finalizzata ad assicurarsi l'impunità); Considerato, inoltre, che le censure mosse con i ricorsi non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ognuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 7 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del tribunale di Verona, in data 13 dicembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628 e 624 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio motivazionale nell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per la rapina impropria, risulta privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata con l'indicazione della violenza alla persona finalizzata ad assicurarsi l'impunità); Considerato, inoltre, che le censure mosse con i ricorsi non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ognuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en
Sentenza Cassazione n. 43711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris