CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 02316/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 21/02/2023 visti gli atti ed esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce la mancata valutazione da parte della Corte dei motivi aggiunti inerenti al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla richiesta di sostituzione, ai sensi dell'art.20 bis cod. proc. pen., della pena detentiva inflitta con conseguente applicazione di quella del lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dagli atti risulta che l'imputato con l'atto di appello chiese un trattamento sanzionatorio più mite e con i motivi aggiunti e con le conclusioni, formulate il 21.2.2023, chiese la "rimodulazione della pena'' e l'applicazione dell'art. 20 bis cod. proc. pen. 2. La sentenza è sul punto a silente. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata per un nuovo giudizio limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.