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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18208/2026

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iesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA],provvedendo sull’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto, in viagradata, l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 Ord. pen., la detenzionedomiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e la semilibertà ex art. 50 ord. pen., respingeva larichiesta di affidamento in prova e ammetteva l’istante alla detenzione domiciliare conprescrizioni.Premetteva che l’istante era sottoposta al regime degli arresti domiciliari dal 29.2.2024,che non aveva condanne ulteriori rispetto a quella in esecuzione, che non risultavanoprocedimenti pendenti, che l’informativa di P.G. riferiva che la donna era stata sorpresa,insieme ad altro soggetto, a bordo di una autovettura, sulla quale erano stati rinvenuti trepanetti di stupefacenti del tipo cocaina, che non risultava avere legami con ambienti criminaliné era stata controllata in compagnia di soggetti “controindicati”, che conviveva con familiari,era disoccupata e si professava innocente rispetto al reato contestato.

Quindi, osservavache l’epoca recente di commissione dei reati, l’assenza di attività lavorativa che potessecostituire “un input risocializzante” e la gravità del reato che induceva a ritenere che ellaavesse contatti con ambienti legati all’immissione sul mercato di sostanze stupefacenti,rendevano inopportuna la misura alternativa della messa alla prova in ragione dell’ampialibertà di movimento che la misura consente.

Riteneva, invece, di poter applicare quella delladetenzione domiciliare che, in ragione della unicità della condotta, dell’assenza di pendenze,degli stabili legami familiari, poteva essere idonea a contenere il pericolo di recidiva ecostituire strumento idoneo a riavviare il processo rieducativo.

L’ammissione alla detenzionedomiciliare rendeva superfluo l’esame della domanda subordinata della misura alternativadella semilibertà.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen.

Osserva che non sono condivisibili i motivi del rigetto dell’istanza proposta in viaprincipale in quanto: il reato è stato commesso in data 29.2.2024 e, quindi, in tempi nonparticolarmente recenti, essendo stata, nel frattempo, la donna sottoposta al regime degliarresti domiciliari e che la pena residua da scontare è di circa un anno; che lo stato didisoccupazione è conseguenza del regime cautelare, essendosi ella dovuta dimettere dallavoro di cameriera non potendo espletare l’attività lavorativa in ragione della restrizione allalibertà personale, ma che si è dichiarata disponibile a svolgere attività di volontariato pressola struttura [OSCURATO:PERSONA] onlus, la quale ha fornito disponibilità all’accoglienza; che nel valutarela gravità del reato, il Tribunale di sorveglianza ha sottovalutato la circostanza che ella nonrisulta avere contatti con ambienti criminali e che le sono state concesse le circostanzepersonalità, evidenzia che la ricorrente è stata autorizzata ad allontanarsi dall’abitazione trevolte a settimana dalle ore 17 alle ore 19, che la relazione dell’UEPE la ritiene meritevole delbeneficio, che ella non ha altri precedenti penali né carichi pendenti.

Conclude, quindi,ritenendo che la valutazione del Tribunale di sorveglianza sia stata effettuata in violazione dilegge sotto il profilo dei criteri per l’ammissione alla misura alternativa e con vizio dimotivazione.

Chiede, quindi, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.

Ha osservato che il tribunale di sorveglianza non si è confrontatocon plurime circostanze rilevanti ai fini della decisione, pronunciando su elementi fattualiparziali senza esprimersi sulle ragioni della loro prevalenza rispetto ad altri argomenti, affattoconsiderati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale èsubordinata a tre condizioni: il limite di pena detentiva non superiore ai tre anni(anche come pena residua da espiare); l’idoneità della misura ad evitarecondotte recidivanti; la possibilità concreta che l’affidamento in prova favoriscala prognosi di risocializzazione.L’esistenza dei presuppost i deve essere valutata sul la basedell’osservazione della personalità del condannato svolta dall’equipe diosservazione e trattamento, ove questi sia recluso o dall’UEPE ove sia in libertà.L’osservazione di personal i tà deve essere svolta tenendo inconsiderazione il quadro giudiziario ovvero la gravità dei reati, l’entità della penain espiazione, i procedimenti pendenti e il comportamento successivo allacondotta criminosa al fine di accertare la presenza di elementi positivi checonsentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzionedella recidiva.

Questa Corte ha affermato che «Ai fini della concessionedell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dallanatura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione,quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavianecessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attualidel medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioninegative, ma anche la presenza di elementi positivi consentano un giudizioprognostico di buone esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»(Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2020, Rv. 278174-01).Si è anche osservato che, nella valutazione della personalità, noncostituisce una ragione ostativa alla concessione della misura alternativa, lamancata ammissione degli addebiti, occorrendo, invece, verificare sel’interessato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciòche assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fattonella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274993-01).

Si è, infatti, affermato che «In tema diaffidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordinealla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi,dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli,assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione dicolpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte haspecificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamatoa valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenzeprocessuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed irisultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, ondeverificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmenteritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, ilripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmentecondivisi, l'attaccamento al 'contesto familiare, la condotta di vita attuale, lacongruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante).» (Sez.1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924; cfr. anche Sez. 1, n. 773 del03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258402).

3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, nel percorsomotivazionale, non dà prova di aver fatto corretta applicazione dei principienunciati.

L’ordinanza si fonda su tre elementi ritenuti ostativi, ovvero l’epocarecente di commissione del reato, l’assenza di attività lavorativa e la gravità delreato, senza, tuttavia, confrontarsi ed argomentare sugli ulteriori elementi, purmenzionati, di segno positivo, al fine di effettuare un giudizio di bilanciamento edillustrare le ragioni per le quali sono stati ritenuti soccombenti e inidonei aconsentire una prognosi positiva sul pericolo di recidiva.

Si allude alla gravità delreato rispetto alla valutazione dell’apporto fornito dalla ricorrente, qualeeffettuata in sede di cognizione; alla condotta successiva desumibile dallemodalità di comportamento in regime di arresti domiciliari, anche in occasionedell’uscita dall’abitazione negli orari autorizzati; alla assenza di procedimentipenali e di pregiudizio ulteriori; alla valutazione effettuata dall’UEPE; allarelazione di P.G. in ordine all’assenza di contatti con ambienti malavitosi; allasituazione familiare e alla disponibilità ad effettuare attività di volontariato,elementi da valutare e soppesare rispetto all’”ampio margine di spostamento elibertà che il soggetto dovrebbe gestire” al fine di verificare se siano idonei acontenere il pericolo di recidiva.4.

Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza impugnata deveessere annullata relativamente alla richiesta di affidamento in prova ai servizisociali, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria affinché, in applicazione dei principi enunciati, proceda a nuovo esamecolmando le lacune motivazionali evidenziate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al rigetto della richiesta di affidamento in provaal servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di ReggioCalabria.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA],provvedendo sull’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto, in viagradata, l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 Ord. pen., la detenzionedomiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e la semilibertà ex art. 50 ord. pen., respingeva larichiesta di affidamento in prova e ammetteva l’istante alla detenzione domiciliare conprescrizioni.Premetteva che l’istante era sottoposta al regime degli arresti domiciliari dal 29.2.2024,che non aveva condanne ulteriori rispetto a quella in esecuzione, che non risultavanoprocedimenti pendenti, che l’informativa di P.G. riferiva che la donna era stata sorpresa,insieme ad altro soggetto, a bordo di una autovettura, sulla quale erano stati rinvenuti trepanetti di stupefacenti del tipo cocaina, che non risultava avere legami con ambienti criminaliné era stata controllata in compagnia di soggetti “controindicati”, che conviveva con familiari,era disoccupata e si professava innocente rispetto al reato contestato. Quindi, osservavache l’epoca recente di commissione dei reati, l’assenza di attività lavorativa che potessecostituire “un input risocializzante” e la gravità del reato che induceva a ritenere che ellaavesse contatti con ambienti legati all’immissione sul mercato di sostanze stupefacenti,rendevano inopportuna la misura alternativa della messa alla prova in ragione dell’ampialibertà di movimento che la misura consente. Riteneva, invece, di poter applicare quella delladetenzione domiciliare che, in ragione della unicità della condotta, dell’assenza di pendenze,degli stabili legami familiari, poteva essere idonea a contenere il pericolo di recidiva ecostituire strumento idoneo a riavviare il processo rieducativo. L’ammissione alla detenzionedomiciliare rendeva superfluo l’esame della domanda subordinata della misura alternativadella semilibertà.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen. Osserva che non sono condivisibili i motivi del rigetto dell’istanza proposta in viaprincipale in quanto: il reato è stato commesso in data 29.2.2024 e, quindi, in tempi nonparticolarmente recenti, essendo stata, nel frattempo, la donna sottoposta al regime degliarresti domiciliari e che la pena residua da scontare è di circa un anno; che lo stato didisoccupazione è conseguenza del regime cautelare, essendosi ella dovuta dimettere dallavoro di cameriera non potendo espletare l’attività lavorativa in ragione della restrizione allalibertà personale, ma che si è dichiarata disponibile a svolgere attività di volontariato pressola struttura [OSCURATO:PERSONA] onlus, la quale ha fornito disponibilità all’accoglienza; che nel valutarela gravità del reato, il Tribunale di sorveglianza ha sottovalutato la circostanza che ella nonrisulta avere contatti con ambienti criminali e che le sono state concesse le circostanzepersonalità, evidenzia che la ricorrente è stata autorizzata ad allontanarsi dall’abitazione trevolte a settimana dalle ore 17 alle ore 19, che la relazione dell’UEPE la ritiene meritevole delbeneficio, che ella non ha altri precedenti penali né carichi pendenti. Conclude, quindi,ritenendo che la valutazione del Tribunale di sorveglianza sia stata effettuata in violazione dilegge sotto il profilo dei criteri per l’ammissione alla misura alternativa e con vizio dimotivazione. Chiede, quindi, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata. Ha osservato che il tribunale di sorveglianza non si è confrontatocon plurime circostanze rilevanti ai fini della decisione, pronunciando su elementi fattualiparziali senza esprimersi sulle ragioni della loro prevalenza rispetto ad altri argomenti, affattoconsiderati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale èsubordinata a tre condizioni: il limite di pena detentiva non superiore ai tre anni(anche come pena residua da espiare); l’idoneità della misura ad evitarecondotte recidivanti; la possibilità concreta che l’affidamento in prova favoriscala prognosi di risocializzazione.L’esistenza dei presuppost i deve essere valutata sul la basedell’osservazione della personalità del condannato svolta dall’equipe diosservazione e trattamento, ove questi sia recluso o dall’UEPE ove sia in libertà.L’osservazione di personal i tà deve essere svolta tenendo inconsiderazione il quadro giudiziario ovvero la gravità dei reati, l’entità della penain espiazione, i procedimenti pendenti e il comportamento successivo allacondotta criminosa al fine di accertare la presenza di elementi positivi checonsentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzionedella recidiva. Questa Corte ha affermato che «Ai fini della concessionedell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dallanatura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione,quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavianecessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attualidel medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioninegative, ma anche la presenza di elementi positivi consentano un giudizioprognostico di buone esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»(Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2020, Rv. 278174-01).Si è anche osservato che, nella valutazione della personalità, noncostituisce una ragione ostativa alla concessione della misura alternativa, lamancata ammissione degli addebiti, occorrendo, invece, verificare sel’interessato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciòche assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fattonella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274993-01). Si è, infatti, affermato che «In tema diaffidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordinealla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi,dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli,assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione dicolpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte haspecificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamatoa valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenzeprocessuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed irisultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, ondeverificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmenteritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, ilripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmentecondivisi, l'attaccamento al 'contesto familiare, la condotta di vita attuale, lacongruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante).» (Sez.1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924; cfr. anche Sez. 1, n. 773 del03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258402). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, nel percorsomotivazionale, non dà prova di aver fatto corretta applicazione dei principienunciati. L’ordinanza si fonda su tre elementi ritenuti ostativi, ovvero l’epocarecente di commissione del reato, l’assenza di attività lavorativa e la gravità delreato, senza, tuttavia, confrontarsi ed argomentare sugli ulteriori elementi, purmenzionati, di segno positivo, al fine di effettuare un giudizio di bilanciamento edillustrare le ragioni per le quali sono stati ritenuti soccombenti e inidonei aconsentire una prognosi positiva sul pericolo di recidiva. Si allude alla gravità delreato rispetto alla valutazione dell’apporto fornito dalla ricorrente, qualeeffettuata in sede di cognizione; alla condotta successiva desumibile dallemodalità di comportamento in regime di arresti domiciliari, anche in occasionedell’uscita dall’abitazione negli orari autorizzati; alla assenza di procedimentipenali e di pregiudizio ulteriori; alla valutazione effettuata dall’UEPE; allarelazione di P.G. in ordine all’assenza di contatti con ambienti malavitosi; allasituazione familiare e alla disponibilità ad effettuare attività di volontariato,elementi da valutare e soppesare rispetto all’”ampio margine di spostamento elibertà che il soggetto dovrebbe gestire” al fine di verificare se siano idonei acontenere il pericolo di recidiva.4. Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza impugnata deveessere annullata relativamente alla richiesta di affidamento in prova ai servizisociali, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di ReggioCalabria affinché, in applicazione dei principi enunciati, proceda a nuovo esamecolmando le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al rigetto della richiesta di affidamento in provaal servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di ReggioCalabria.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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