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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19958/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

67B17B429C), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2 SECURITISATIONS.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 145 del 30 gennaio2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11giugno 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della controricorrente;Numero registro generale 8458/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 19958/2026Data pubblicazione 15/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione agli atti esecutivi avversol’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di una proceduraespropriativa presso terzi avente ad oggetto i canoni di locazionecorrisposti da [OSCURATO:PERSONA]; deduceva che detti canoni derivavanodalla locazione di un immobile già appartenente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata nel 2013, i cui beni si erano trasferiti ai sociin comunione (lo stesso Ventura e [OSCURATO:PERSONA]), sicché il pignoramentoavrebbe dovuto coinvolgere anche quest’ultimo;− la menzionata procedura esecutiva era stata promossa da doValueS.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., e il terzopignorato aveva reso dichiarazione positiva, indicando Ventura qualepercettore dei canoni;− instaurato il giudizio di merito, il Tribunale di Agrigento, con lasentenza n. 145 del 30 gennaio 2024, rigettava l’opposizione ex art. 617c.p.c., affermando che la procedura esecutiva era stata validamenteinstaurata, che i canoni erano riconducibili a Ventura (il quale li avevaprecedentemente percepiti) e che non era necessario il coinvolgimentonel processo esecutivo del comproprietario dell’immobile;− avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, fondato su tre motivi;− resisteva con controricorso doValue S.p.A., quale mandataria diSPV [OSCURATO:SOCIETA].;− la controricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma1, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;Numero registro generale 8458/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 19958/2026Data pubblicazione 15/06/2026CONSIDERATO CHE:− preliminarmente, si osserva che è superfluo illustrare i motivi d’im-pugnazione, perché il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c.;− difetta, infatti, una chiara ed esauriente esposizione dei fatti dicausa funzionale alla comprensione delle censure articolate e alle verifi-che demandate a questa Corte (tra le quali, il controllo della tempestivitàdell’opposizione);− secondo un costante orientamento giurisprudenziale, l’esposizionesommaria dei fatti deve consentire al giudice di legittimità di avere un’im-mediata e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale,senza la necessità di attingere aliunde dagli atti di causa o dalla sentenzaimpugnata; tale onere non è soddisfatto quando la narrazione risulta -come nel caso de quo - lacunosa, incompleta o tale da non permetteredi apprezzare la pertinenza e fondatezza dei motivi di ricorso;− nella specie, l’atto introduttivo non reca l’indicazione dei fatti es-senziali, restando del tutto indeterminati o ignoti plurimi elementi impre-scindibili ai fini del vaglio di proponibilità e fondatezza delle censure;− in particolare, manca l’individuazione dell’atto esecutivo opposto,non essendo indicata, se non in via meramente nominalistica, l’ordinanzadi assegnazione, senza alcuna descrizione del suo contenuto e senza l’in-dicazione della data di emissione o di comunicazione/notificazione, ele-mento decisivo ai fini della verifica della tempestività dell’opposizione exart. 617 c.p.c.;− difetta, poi, qualsiasi riproduzione o sintesi del contenuto della di-chiarazione del terzo pignorato, la quale, per quanto è dato desumere invia indiretta, avrebbe riconosciuto un debito nei confronti del debitoreesecutato e soltanto di lui; tale omissione impedisce di comprendere ilpresupposto fattuale dell’assegnazione e, quindi, la stessa ratio decidendidella sentenza impugnata;Numero registro generale 8458/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 19958/2026Data pubblicazione 15/06/2026− non è indicata nemmeno la data di proposizione dell’opposizioneagli atti esecutivi, né è illustrato il contenuto dei motivi dedotti in quellasede con il - solo rilevante - ricorso introduttivo della fase sommaria, conconseguente impossibilità di verificare la corrispondenza tra le censuresvolte nel giudizio di merito e i motivi prospettati nel giudizio di cassa-zione;− risulta del tutto omesso anche lo sviluppo della fase endoesecutiva,non essendo chiarite le vicende concernenti la proposizione dell’opposi-zione, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione e gli eventuali reclami;− infine, manca ogni indicazione circa l’introduzione del giudizio dimerito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, circo-stanza essenziale per valutare la stessa ammissibilità della domanda e lacorretta instaurazione del giudizio di cognizione;− le suesposte lacune non integrano carenze meramente formali, maincidono sulla stessa intelligibilità del ricorso, rendendo impossibile rico-struire la sequenza procedimentale e verificare l’ammissibilità, la riferi-bilità e decisività delle censure proposte;− l’accertata inammissibilità del ricorso, quale rilievo prioritario (an-che ex art. 276, comma 2, c.p.c.), supera anche la questione attinentealla non integrità del contraddittorio per il mancato coinvolgimento nelgiudizio del terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] (sul punto, Cass. Sez. 3,18/05/2021, n. 13533, Rv. 661412-01): difatti, la predetta declaratoriain rito comporta il passaggio in giudicato della decisione di merito e im-pedisce di rilevare la violazione del litisconsorzio necessario (analoga-mente, Cass. Sez. 3, 18/06/2022, n. 18422);− all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrentea rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate,secondo i parametri normativi e del valore della lite (questo darapportarsi al peso economico dell’atto opposto; del resto, avendo parteopponente contestato ab imis la pretesa creditoria azionata, detto pesoNumero registro generale 8458/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 19958/2026Data pubblicazione 15/06/2026economico, in difetto di elementi sull’entità del credito assegnato, nonpuò che determinarsi in ragione del credito azionato, a sua volta pari adEuro 533.107,43, unico dato certo ricavabile dagli atti legittimamenteaccessibili da questa Corte), nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 14.005,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 11 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
67B17B429C), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2 SECURITISATIONS.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 145 del 30 gennaio2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11giugno 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della controricorrente;Numero registro generale 8458/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 19958/2026Data pubblicazione 15/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione agli atti esecutivi avversol’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di una proceduraespropriativa presso terzi avente ad oggetto i canoni di locazionecorrisposti da [OSCURATO:PERSONA]; deduceva che detti canoni derivavanodalla locazione di un immobile già appartenente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata nel 2013, i cui beni si erano trasferiti ai sociin comunione (lo stesso Ventura e [OSCURATO:PERSONA]), sicché il pignoramentoavrebbe dovuto coinvolgere anche quest’ultimo;− la menzionata procedura esecutiva era stata promossa da doValueS.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., e il terzopignorato aveva reso dichiarazione positiva, indicando Ventura qualepercettore dei canoni;− instaurato il giudizio di merito, il Tribunale di Agrigento, con lasentenza n. 145 del 30 gennaio 2024, rigettava l’opposizione ex art. 617c.p.c., affermando che la procedura esecutiva era stata validamenteinstaurata, che i canoni erano riconducibili a Ventura (il quale li avevaprecedentemente percepiti) e che non era necessario il coinvolgimentonel processo esecutivo del comproprietario dell’immobile;− avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, fondato su tre motivi;− resisteva con controricorso doValue S.p.A., quale mandataria diSPV [OSCURATO:SOCIETA].;− la controricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma1, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;Numero registro generale 8458/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 19958/2026Data pubblicazione 15/06/2026CONSIDERATO CHE:− preliminarmente, si osserva che è superfluo illustrare i motivi d’im-pugnazione, perché il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c.;− difetta, infatti, una chiara ed esauriente esposizione dei fatti dicausa funzionale alla comprensione delle censure articolate e alle verifi-che demandate a questa Corte (tra le quali, il controllo della tempestivitàdell’opposizione);− secondo un costante orientamento giurisprudenziale, l’esposizionesommaria dei fatti deve consentire al giudice di legittimità di avere un’im-mediata e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale,senza la necessità di attingere aliunde dagli atti di causa o dalla sentenzaimpugnata; tale onere non è soddisfatto quando la narrazione risulta -come nel caso de quo - lacunosa, incompleta o tale da non permetteredi apprezzare la pertinenza e fondatezza dei motivi di ricorso;− nella specie, l’atto introduttivo non reca l’indicazione dei fatti es-senziali, restando del tutto indeterminati o ignoti plurimi elementi impre-scindibili ai fini del vaglio di proponibilità e fondatezza delle censure;− in particolare, manca l’individuazione dell’atto esecutivo opposto,non essendo indicata, se non in via meramente nominalistica, l’ordinanzadi assegnazione, senza alcuna descrizione del suo contenuto e senza l’in-dicazione della data di emissione o di comunicazione/notificazione, ele-mento decisivo ai fini della verifica della tempestività dell’opposizione exart. 617 c.p.c.;− difetta, poi, qualsiasi riproduzione o sintesi del contenuto della di-chiarazione del terzo pignorato, la quale, per quanto è dato desumere invia indiretta, avrebbe riconosciuto un debito nei confronti del debitoreesecutato e soltanto di lui; tale omissione impedisce di comprendere ilpresupposto fattuale dell’assegnazione e, quindi, la stessa ratio decidendidella sentenza impugnata;Numero registro generale 8458/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 19958/2026Data pubblicazione 15/06/2026− non è indicata nemmeno la data di proposizione dell’opposizioneagli atti esecutivi, né è illustrato il contenuto dei motivi dedotti in quellasede con il - solo rilevante - ricorso introduttivo della fase sommaria, conconseguente impossibilità di verificare la corrispondenza tra le censuresvolte nel giudizio di merito e i motivi prospettati nel giudizio di cassa-zione;− risulta del tutto omesso anche lo sviluppo della fase endoesecutiva,non essendo chiarite le vicende concernenti la proposizione dell’opposi-zione, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione e gli eventuali reclami;− infine, manca ogni indicazione circa l’introduzione del giudizio dimerito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, circo-stanza essenziale per valutare la stessa ammissibilità della domanda e lacorretta instaurazione del giudizio di cognizione;− le suesposte lacune non integrano carenze meramente formali, maincidono sulla stessa intelligibilità del ricorso, rendendo impossibile rico-struire la sequenza procedimentale e verificare l’ammissibilità, la riferi-bilità e decisività delle censure proposte;− l’accertata inammissibilità del ricorso, quale rilievo prioritario (an-che ex art. 276, comma 2, c.p.c.), supera anche la questione attinentealla non integrità del contraddittorio per il mancato coinvolgimento nelgiudizio del terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] (sul punto, Cass. Sez. 3,18/05/2021, n. 13533, Rv. 661412-01): difatti, la predetta declaratoriain rito comporta il passaggio in giudicato della decisione di merito e im-pedisce di rilevare la violazione del litisconsorzio necessario (analoga-mente, Cass. Sez. 3, 18/06/2022, n. 18422);− all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrentea rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate,secondo i parametri normativi e del valore della lite (questo darapportarsi al peso economico dell’atto opposto; del resto, avendo parteopponente contestato ab imis la pretesa creditoria azionata, detto pesoNumero registro generale 8458/2024Numero sezionale 2073/2026Numero di raccolta generale 19958/2026Data pubblicazione 15/06/2026economico, in difetto di elementi sull’entità del credito assegnato, nonpuò che determinarsi in ragione del credito azionato, a sua volta pari adEuro 533.107,43, unico dato certo ricavabile dagli atti legittimamenteaccessibili da questa Corte), nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 14.005,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 11 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])