CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 11503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ORBETTA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e quattro di reclusione e 4.000 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, giustificato sulla base di meri carichi pendenti. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la Corte di merito ha confermato il diniego dei presupposti per l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a tre condanne riportate dall'imputato, due delle quali in materia di stupefacenti, tanto che al Chadid è stata contestata (ancorché "benignamente ignorata dal Tribunale"; cfr. p. 3 della sentenza impugnata) la recidiva specifica infraquinquennale. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il