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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18274/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30247/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con sede in Villaricca (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio Castaldo, ivi sito alla [OSCURATO:PERSONA] n.106 -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Cercola (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore; -parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 2815 del 26 marzo 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: §

1. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima l'ingiunzione di pagamento notificata alla società da [OSCURATO:SOCIETA] (concessionaria della riscossione per il Comune di Villaricca) in recupero di Tarsu 2010 e 2011.

La commissione tributaria regionale, decidendo nella contumacia di Cofrin, ha in particolare rilevato che: - l'appellante [OSCURATO:SOCIETA] aveva impugnato la sentenza di primo grado con unico motivo di gravame insito nella contraddittorietà della sentenza stessa la quale, da un lato, aveva affermato che la pretesa tributaria era divenuta intangibile per la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali e, dall'altro, aveva annullato l'ingiunzione in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale ed alla pretesa incomprensibilità della determinazione delle superfici oggetto di tassazione ; - in accordo con questa doglianza, la sentenza di primo grado aveva in effetti violato il principio per cui, in caso di mancata impugnazione degli atti prodromici, l'impugnativa degli atti successivi era ammessa solo per vizi propri di questi ultimi e non certamente per muovere eccezioni o contestazioni che avrebbero dovuto essere mosse impugnando l'atto prodromico mentre, nel caso di specie, l'ingiunzione opposta era stata regolarmente preceduta dalla notifica di atti accertativi non impugnati; - proprio a seguito della mancata impugnazione degli atti prodromici, non poteva Cofrin sollevare in giudizio contestazioni quali la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e la pretesa incomprensibilità della determinazione delle superfici oggetto di tassazione che le erano ormai precluse.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente ha depositato memoria. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso Cofrin lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per mancato rilievo della nullità della notificazione dell'atto di appello presso il suo difensore, posto che dall'avviso di ricevimento (fotoriprodotto nel ricorso per cassazione) non si evinceva la qualifica del soggetto ricevente, la cui sottoscrizione risultava inoltre illeggibile con conseguente impossibilità di dimostrarne l'estraneità allo studio professionale (artt. 141 e 160 cod.proc.civ.). § 2.2Il motivo è infondato.

Come si evince dagli atti di causa, l'atto di appello era stato notificato a mezzo del servizio postale raccomandato, con avviso di ricevimento recante l'indicazione del destinatario, legale rappresentante di Cofrin, quale rappresentato e difeso dal dott. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale domicilia nel [OSCURATO:PERSONA] 15 E3 Napoli , segue la firma del ricevente.

In assenza di altre indicazioni da parte dell'agente postale e di impugnazione di falsità di quanto da questi così riferito, è dunque da ritenere che l'atto di appello sia stato effettivamente consegnato a mani e presso l’indirizzo del difensore indicato.

Conclusione, quest'ultima, che non risulta inficiata dal fatto che la sottoscrizione di ricevimento sia illeggibile.

Soccorre in proposito il costante indirizzo di legittimità (v.

Cass.n. 4556/20 che ha ribadito quanto già stabilito da Cass.SSUU n. 9962/10) secondo cui in caso di notifica a mezzo del servizio postale, qualora l'atto sia consegnato, all'indirizzo del destinatario, a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata , e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c. .

Si è inoltre più volte affermato che in caso di notifica tramite il servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna del plico al destinatario, a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa nello spazio dell'avviso relativo alla ‘firma del destinatario o di persona delegata’ (Cass.n. 16289/15 ed altre).

Più in generale, si è osservato che nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità.

Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta (Cass.n. 2421/21). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 329 cod.proc.civ..

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di rilevare la mancanza di interesse all'impugnazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che la sentenza di primo grado si basava su due autonome ragioni decisorie (non solo la incomprensibilità del criterio di calcolo delle superfici tassabili, ma anche la mancata osservanza del contraddittorio preventivo endo- procedimentale) delle quali una (appunto quella sulla mancata osservanza del contraddittorio preventivo) non era stata impugnata con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al capo in cui ha statuito l'annullamento dell'atto stante l'incomprensibile determinazione delle superfici ai fini Tarsu (v. ric. per cassazione pag. 7, con richiamo all’atto di appello [OSCURATO:PERSONA], alleg. n. 5, pag. 2).

La proposizione dell'appello limitatamente al capo concernente l'incomprensibilità delle superfici tassate aveva comportato il passaggio in giudicato della statuizione di nullità per mancata osservanza del contraddittorio preventivo, con conseguente difetto di interesse di [OSCURATO:SOCIETA] all'impugnazione.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. e dell'articolo 2909 cod.civ. .

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] errato sia per aver riaperto d'ufficio il tema del contraddittorio preventivo rispetto all'ingiunzione, tema sul quale si era già formato il giudicato per mancata impugnazione; sia per aver poi ritenuto che la relativa eccezione fosse stata da Cofrin opposta solo con riguardo ai prodromici atti accertativi e non, come invece era accaduto, con riguardo all'ingiunzione stessa quale atto di riscossione.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. .

Per avere la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato su un thema decidendi (la nullità degli atti di accertamento) di fferente da quello introdotto dalla Cofrin (nullità dell'ingiunzione di pagamento) , con ciò basandosi su un dato di tipo statistico (il fatto che, di solito, il difetto di contraddittorio endo-procedimentale venga eccepito appunto con riguardo agli atti di accertamento) che trovava però qui smentita nel fatto che la società avesse invece inteso dedurre la mancata osservanza del contraddittorio preventivo quale vizio proprio dell'ingiunzione opposta e non degli atti prodromici non impugnati. § 3.2 Questi tre motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate, sono infondati, posto che: - (secondo motivo) contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dà conto del fatto che l'atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA] vertesse sulla contraddittorietà della sentenza di primo grado la quale aveva, da un lato, affermato l'intangibilità della pretesa tributaria per mancata impugnazione delle cartelle prodromiche salvo, dall'altro, accogliere le eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine alla mancata instaurazione del contraddittorio ed alla pretesa incomprensibilità della determinazione delle superfici tassate.

Dunque l'elemento costituito dalla mancata osservanza del contraddittorio preventivo non era stato del tutto pretermesso nell'atto di appello, ma anzi in esso considerato proprio al fine di far emergere la contraddittorietà e, in definitiva, la contrarietà alla legge, della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto anche questa eccezione della contribuente nonostante la mancata impugnazione degli atti di accertamento prodromici e la conseguente preclusione a far valere vizi (anche procedimentali) propri di questi.

Va poi considerato che la questione del contraddittorio preventivo era stata dedotta nell’atto di appello sotto il profilo della sua affermata inopponibilità all’agente per la riscossione, in quanto incombente relativo alla fase accertativa.

Tutto ciò vale ad escludere che la concessionaria abbia prestato acquiescenza in appello su questo punto, atteso che in sede di gravame quest'ultimo aspetto era stato dedotto quale oggetto di un’eccezione di cui l'appellante assumeva - prima ancora che l’infondatezza - la non proponibilità nel ricorso originario della società contribuente proprio per la preclusiva assenza di impugnazione degli atti di accertamento prodromici e comunque per il difetto di propria legittimazione passiva sul punto. - (terzo e quarto motivo), una volta escluso che si fosse formato il giudicato interno sulla questione in esame, correttamente i giudici regionali l'hanno affrontata quale oggetto di gravame , e poi decisa conformemente a diritto escludendo che l'ingiunzione di pagamento opposta potesse risultare nulla a causa della mancata osservanza del contraddittorio preventivo; incombente, quest'ultimo, la cui necessità andava comunque esclusa quand’anche riferita alla stessa ingiunzione di pagamento quale atto della riscossione.

Dovendo valere anche per questo genere di atti, a fortiori, quanto stabilito da questa Corte di legittimità (Cass.SSUU n. 24823/15) secondo cui: in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciarein concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito .

E, nel caso di specie, si trattava di un tributo (Tarsu) non armonizzato e per il quale la pertinente legge d'imposta non richiedeva l'adozione di contraddittorio preventivo endoprocedimentale nè in fase accertativa né, tantomeno, in fase meramente riscossiva connotata dal definitivo consolidamento della pretesa.

Nulla spese per mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M. rigetta il ricorso; v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30247/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con sede in Villaricca (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio Castaldo, ivi sito alla [OSCURATO:PERSONA] n.106 -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Cercola (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore; -parte intimata - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 2815 del 26 marzo 2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima l'ingiunzione di pagamento notificata alla società da [OSCURATO:SOCIETA] (concessionaria della riscossione per il Comune di Villaricca) in recupero di Tarsu 2010 e 2011. La commissione tributaria regionale, decidendo nella contumacia di Cofrin, ha in particolare rilevato che: - l'appellante [OSCURATO:SOCIETA] aveva impugnato la sentenza di primo grado con unico motivo di gravame insito nella contraddittorietà della sentenza stessa la quale, da un lato, aveva affermato che la pretesa tributaria era divenuta intangibile per la mancata impugnazione delle cartelle esattoriali e, dall'altro, aveva annullato l'ingiunzione in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale ed alla pretesa incomprensibilità della determinazione delle superfici oggetto di tassazione ; - in accordo con questa doglianza, la sentenza di primo grado aveva in effetti violato il principio per cui, in caso di mancata impugnazione degli atti prodromici, l'impugnativa degli atti successivi era ammessa solo per vizi propri di questi ultimi e non certamente per muovere eccezioni o contestazioni che avrebbero dovuto essere mosse impugnando l'atto prodromico mentre, nel caso di specie, l'ingiunzione opposta era stata regolarmente preceduta dalla notifica di atti accertativi non impugnati; - proprio a seguito della mancata impugnazione degli atti prodromici, non poteva Cofrin sollevare in giudizio contestazioni quali la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e la pretesa incomprensibilità della determinazione delle superfici oggetto di tassazione che le erano ormai precluse. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente ha depositato memoria. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso Cofrin lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per mancato rilievo della nullità della notificazione dell'atto di appello presso il suo difensore, posto che dall'avviso di ricevimento (fotoriprodotto nel ricorso per cassazione) non si evinceva la qualifica del soggetto ricevente, la cui sottoscrizione risultava inoltre illeggibile con conseguente impossibilità di dimostrarne l'estraneità allo studio professionale (artt. 141 e 160 cod.proc.civ.). § 2.2Il motivo è infondato. Come si evince dagli atti di causa, l'atto di appello era stato notificato a mezzo del servizio postale raccomandato, con avviso di ricevimento recante l'indicazione del destinatario, legale rappresentante di Cofrin, quale rappresentato e difeso dal dott. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale domicilia nel [OSCURATO:PERSONA] 15 E3 Napoli , segue la firma del ricevente. In assenza di altre indicazioni da parte dell'agente postale e di impugnazione di falsità di quanto da questi così riferito, è dunque da ritenere che l'atto di appello sia stato effettivamente consegnato a mani e presso l’indirizzo del difensore indicato. Conclusione, quest'ultima, che non risulta inficiata dal fatto che la sottoscrizione di ricevimento sia illeggibile. Soccorre in proposito il costante indirizzo di legittimità (v. Cass.n. 4556/20 che ha ribadito quanto già stabilito da Cass.SSUU n. 9962/10) secondo cui in caso di notifica a mezzo del servizio postale, qualora l'atto sia consegnato, all'indirizzo del destinatario, a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata , e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c. . Si è inoltre più volte affermato che in caso di notifica tramite il servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna del plico al destinatario, a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa nello spazio dell'avviso relativo alla ‘firma del destinatario o di persona delegata’ (Cass.n. 16289/15 ed altre). Più in generale, si è osservato che nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta (Cass.n. 2421/21). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 329 cod.proc.civ.. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di rilevare la mancanza di interesse all'impugnazione in capo a [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che la sentenza di primo grado si basava su due autonome ragioni decisorie (non solo la incomprensibilità del criterio di calcolo delle superfici tassabili, ma anche la mancata osservanza del contraddittorio preventivo endo- procedimentale) delle quali una (appunto quella sulla mancata osservanza del contraddittorio preventivo) non era stata impugnata con l'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al capo in cui ha statuito l'annullamento dell'atto stante l'incomprensibile determinazione delle superfici ai fini Tarsu (v. ric. per cassazione pag. 7, con richiamo all’atto di appello [OSCURATO:PERSONA], alleg. n. 5, pag. 2). La proposizione dell'appello limitatamente al capo concernente l'incomprensibilità delle superfici tassate aveva comportato il passaggio in giudicato della statuizione di nullità per mancata osservanza del contraddittorio preventivo, con conseguente difetto di interesse di [OSCURATO:SOCIETA] all'impugnazione. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. e dell'articolo 2909 cod.civ. . Per avere la [OSCURATO:PERSONA] errato sia per aver riaperto d'ufficio il tema del contraddittorio preventivo rispetto all'ingiunzione, tema sul quale si era già formato il giudicato per mancata impugnazione; sia per aver poi ritenuto che la relativa eccezione fosse stata da Cofrin opposta solo con riguardo ai prodromici atti accertativi e non, come invece era accaduto, con riguardo all'ingiunzione stessa quale atto di riscossione. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. . Per avere la [OSCURATO:PERSONA] pronunciato su un thema decidendi (la nullità degli atti di accertamento) di fferente da quello introdotto dalla Cofrin (nullità dell'ingiunzione di pagamento) , con ciò basandosi su un dato di tipo statistico (il fatto che, di solito, il difetto di contraddittorio endo-procedimentale venga eccepito appunto con riguardo agli atti di accertamento) che trovava però qui smentita nel fatto che la società avesse invece inteso dedurre la mancata osservanza del contraddittorio preventivo quale vizio proprio dell'ingiunzione opposta e non degli atti prodromici non impugnati. § 3.2 Questi tre motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate, sono infondati, posto che: - (secondo motivo) contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dà conto del fatto che l'atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA] vertesse sulla contraddittorietà della sentenza di primo grado la quale aveva, da un lato, affermato l'intangibilità della pretesa tributaria per mancata impugnazione delle cartelle prodromiche salvo, dall'altro, accogliere le eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine alla mancata instaurazione del contraddittorio ed alla pretesa incomprensibilità della determinazione delle superfici tassate. Dunque l'elemento costituito dalla mancata osservanza del contraddittorio preventivo non era stato del tutto pretermesso nell'atto di appello, ma anzi in esso considerato proprio al fine di far emergere la contraddittorietà e, in definitiva, la contrarietà alla legge, della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto anche questa eccezione della contribuente nonostante la mancata impugnazione degli atti di accertamento prodromici e la conseguente preclusione a far valere vizi (anche procedimentali) propri di questi. Va poi considerato che la questione del contraddittorio preventivo era stata dedotta nell’atto di appello sotto il profilo della sua affermata inopponibilità all’agente per la riscossione, in quanto incombente relativo alla fase accertativa. Tutto ciò vale ad escludere che la concessionaria abbia prestato acquiescenza in appello su questo punto, atteso che in sede di gravame quest'ultimo aspetto era stato dedotto quale oggetto di un’eccezione di cui l'appellante assumeva - prima ancora che l’infondatezza - la non proponibilità nel ricorso originario della società contribuente proprio per la preclusiva assenza di impugnazione degli atti di accertamento prodromici e comunque per il difetto di propria legittimazione passiva sul punto. - (terzo e quarto motivo), una volta escluso che si fosse formato il giudicato interno sulla questione in esame, correttamente i giudici regionali l'hanno affrontata quale oggetto di gravame , e poi decisa conformemente a diritto escludendo che l'ingiunzione di pagamento opposta potesse risultare nulla a causa della mancata osservanza del contraddittorio preventivo; incombente, quest'ultimo, la cui necessità andava comunque esclusa quand’anche riferita alla stessa ingiunzione di pagamento quale atto della riscossione. Dovendo valere anche per questo genere di atti, a fortiori, quanto stabilito da questa Corte di legittimità (Cass.SSUU n. 24823/15) secondo cui: in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciarein concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito . E, nel caso di specie, si trattava di un tributo (Tarsu) non armonizzato e per il quale la pertinente legge d'imposta non richiedeva l'adozione di contraddittorio preventivo endoprocedimentale nè in fase accertativa né, tantomeno, in fase meramente riscossiva connotata dal definitivo consolidamento della pretesa. Nulla spese per mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso; v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso princ
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