CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1970
Cassazione n. 29768/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1970 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 8165/24 Piacente OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nell'unico motivo di ricorso - attinenti alla ritenuta responsabilità e alla omessa valutazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. -, oltre che formulate in termini assolutamente generici, sono meramente propositive di censure svolte nell'atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto infine che anche il profilo di censura relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il