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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14985/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle condanne inflitte con le seguenti sentenze: - sentenza della Corte di appello di Genova del 27/04/2016 ',passata in giudicato il 06/07/2017), che lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen., commesso in Genova il 21/07/2015; - sentenza della Corte di appello di Milano del 11/11/2022 (passata in giudicato il 03/07/2023), che lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, in relazione a sette reati ex artt. 624-bis e 625 cod. pen., commessi in Milano e altri luoghi, fra il 20/06/2012 e il 26/02/2014, già ritenuti tra loro avvinti dal vincolo della continuazione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., censurando in particolare !a inadeguata considerazione della omogeneità dei reati commessi.

La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità, ribadendo la fondal:ezza delle doglianze sussunte nell'atto di impugnazione.

3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate.

Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che, nel provvedimento impugnato, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione.

In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto di separate volizioni, nonché espressione di una generale propensione alla delinquenza del condannato.

La motivazione adottata dalla Corte di appello di Milano, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esoneri) - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q m Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle condanne inflitte con le seguenti sentenze: - sentenza della Corte di appello di Genova del 27/04/2016 ',passata in giudicato il 06/07/2017), che lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen., commesso in Genova il 21/07/2015; - sentenza della Corte di appello di Milano del 11/11/2022 (passata in giudicato il 03/07/2023), che lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, in relazione a sette reati ex artt. 624-bis e 625 cod. pen., commessi in Milano e altri luoghi, fra il 20/06/2012 e il 26/02/2014, già ritenuti tra loro avvinti dal vincolo della continuazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., censurando in particolare !a inadeguata considerazione della omogeneità dei reati commessi. La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità, ribadendo la fondal:ezza delle doglianze sussunte nell'atto di impugnazione. 3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che, nel provvedimento impugnato, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione. In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto di separate volizioni, nonché espressione di una generale propensione alla delinquenza del condannato. La motivazione adottata dalla Corte di appello di Milano, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esoneri) - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q m Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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