CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6275/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentat o per procur a special e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Pie t ro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma , v ia della Giuliana, n. 66; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione trib utaria reg ionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, n. 3407 / 34 /201 5 , depositata il 31 luglio 2015; nonché sul ricorsosuccessivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] diniego definizione agevolata-controversia pendente e giudicato interno [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato per procura speciale dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Pie t ro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma , v ia della Giuliana, n. 66; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE; –intimata– avverso il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2 018 , n. 119, conv ertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018,n. 136; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate accertò, per l’anno d’imposta 2004, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imposte per complessive€ 86.137,00 di cui € 47.260,00 ai fini Iva, accertata in via induttiva a causa della tardiva od omessa dichiarazione;ed € 38.877,00 quali imposte dirette, a seguito di accertamento sintetico del reddito complessivo di € 97.546,27, oltre sanzioni ed interessi. Il contribuente impugnò l’ accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale di Catania lo accolse parzialmente, con la sentenza n. 747/08/11, che così ha disposto « la Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, determina il reddito imponibile di euro 3.222,13 (tremiladuecentoventidue/13); manda all’Agenzia delle entrate la riliquidazione delle imposte applicando le sanzioni al minimo. Compensa le spese di giudizio tra le parti». Sia l’Agenziache il contribuente ha nno appellato la sentenza di primo gradoe l’adita Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione 3 staccata di Catania, con la sentenza in epigrafe, riunite le impugnazioni, ha così provveduto: « […] rigetta l’appello principale del contribuente e accoglie l’appello incidentale dell’amministrazione dei quali in epigrafe. Per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, determina il reddito totale imponibile in euro 61.564,13.». Il contribuente ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenzad’appello. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, insistendo per il rigetto dell’avversa impugnazione e per la conferma della sentenza di secondogrado. 2.In pendenza d el giudizio di legittimità il contribuente ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2 018 , n. 119, conv ertito, con modifiche, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 6 , indicando l’importo dovuto per la definizione nella misura di € 22.686,91 ( € 18.773,0 1 per I rpef , € 554.08 per addizione regionale, € 307,82 per addizionale comunale ed € 3.052,00 per Irap), corrispondenti al totale delle imposte liquidate sul maggiore reddito di € 61.564,13,importo risultante dalla sentenza di appello, non impugnata dall ’Ufficio nonostante la relativa soccombenza parziale. Successivamente l’Agenzia ha notificato al contribuente il diniego di definizione agevolata, fondato sulla circostanza che l’importo dovuto per il perfezionamento del beneficio della definizione ammonterebbe ad € 72.375,42, a fronte dell a minor somma di € 22.686,91 , indicat a dal contribuente. Con ricorsoaffidato a due motivi e notificato si a a ll’Amministrazione che all’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 6 , comma 12 , d.l. n. 119del 2018, il contribuente ha impugnato innanzi questa Corte l’atto di diniego della lite fiscale pendente.L’Agenzia non si è costituita con ulteriore atto difensivo conseguente al ricorso avverso il diniego. Il contribuente ha prodotto memoria. L’Agenzia ha prodotto una nota nella quale «comunica di avere riesaminato la controversia e di avere accertato la regolarità della predetta definizione agevolata che, correttamente, non ha considerato l’IVA accertata induttivamente, già riconosciuta come non dovuta dall’ufficio nei gradi di merito. Alla luce di ciò si ritiene fondato il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di diniego». Il contribuente ha depositato una memoria aggiuntiva, nella quale ha dato atto di avere a sua volta ricevuto, dall’Amministrazione, l’allegata mail, dalla quale emerge che l’Ufficio ha rivisto il fascicolo ed ha comunicato all’Avvocatura Generale Stato la regolarità della definizione della lite. Considerato che: 1.Deve essere innanzitutto trattato il pregiudiziale ricorso del contribuente averso il diniego di definizione agevolata. Al riguardo, devepreliminarmente darsi atto che, come questa Corte ha già rilevato (Cass. 14/09/2021, n. 24652; Cass. 22/01/2021, n. 36037; in termini Cass. 18/10/2021, n. 28598), «il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata è sicuramente ammissibile, a norma del comma 12 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui “il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”, atteso che la dizione legislativa è chiara nell’attribuire alla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall’Amministrazione sulla domanda di definizione. L’ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente è stata, infatti, affermata da questa Corte già con la sentenza n. 15847 del 12 luglio 2006 (con riguardo alla legge n. 289 del 2002, art. 16), sia dalla successiva pronuncia n. 25095 del 26 novembre 2014, con riferimento al d.l. n. 98 del 2011, art. 39, che prevede che l’impugnazione va proposta “dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite» (in senso conforme, Cass., sez. 5, 30/11/2018, n. 31049; Cass., sez. 5, 3/05/2019, n. 11623). [...] Peraltro, la decisione sul diniego di condonosi pone in “ stretto rapporto di pregiudizialità ” rispetto a quella concernente l’atto impositivo. Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 27 gennaio 2016, “Il condono fiscale ....costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata”e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest’ultimo.». 1.1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente censura il diniego della definizione agevolataper violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119del 2018, in quanto l'Agenzia avrebbe errato nella determinazione del valore della lite, includendovianche imposte non più oggetto d ella controversia pendente , per effetto d el giudicato interno , che ha già definito parzialmente la lite. In particolare, l'avviso diaccertamento era stato impugnato per intero dal contribuente e la sentenza di primo grado lo aveva confermato esclusivamente per il reddito sintetico, che aveva ridotto al minor importo di euro 3.222,13. L’appello dell’Agenzia delle entrate era a sua volta circoscritto al solo reddito sintetico, e comunque era stato accolto esclusivamente con riferimento a quest’ultimo, sebbene parzialmente, ovvero rideterminando il reddito sintetico nella misura (inferiore a quella di cui all’ accertamento, ma superiore a quella determinata dalla CTP) di euro 61.564,13. L’Agenzia non ha proposto ricorso, neppure incidentale, avverso il parziale rigetto del suo appello, mentre il contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso il parziale accoglimento dell’appello erariale. Pertanto, l’unico rilievo, già oggetto dell’accertamento, ancora sub iudice è costituito dal l’imposta sul reddito determinato, in modo sintetico, nell’importo quantificato dalla CTR (che, in difetto di ricorso per cassazione erariale, nonpotrebbe comunque variare in aumento) . Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione, con particolare riferimento all’Iva oggetto dell’originario accertamento, il contribuente aggiunge alla constatazione del giudicato formatosi in suo favore (a seguito dell’accoglimento del ricorso introduttivo, fatto salvo solo il reddito sintetico rideterminato; dell’oggetto e dell’accoglimento solo parziali dell’appello erariale; e del mancato ricorso per cassazione dell’Agenzia), la considerazione che l’Ufficio, sia in primo grado che in appello, aveva anche dato atto espressamente che, riscontrata la tempestività della dichiarazione del contribuente , era venuto il presupposto per l'accertamento induttivo, restando però valida ed efficace la determinazione sintetica del reddito, tuttora sub iudice nei termini indicati. Pertanto, secondo il contribuente, ai fini di cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, sono dovuti solo il totale delle imposte I rpef, addizionale regionale e comunale ed Irap, calcolate sul maggiore reddito di euro 61.564,13, che rappresentano gli unici importi tuttora controversi. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente censura , in subordine, il diniego della definizione agevolata per violazione dell'art. 10 della legge27 luglio 2000, n. 212 , in quanto l'importo indicato dal contribuente ai fini della definizione sarebbe stato calcolato attenendosi alle istruzioni fornite dall'Agenzia nella circolare n. 6/E dell'1 aprile 2019,ove si precisa che dal valore della controversia vanno esclusi gli importi di cui all'atto impugnato che non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di formazione di un giudicato interno ovvero in caso di parziale annullamento dell'atto. Anche per effetto di tale disposizione, il diniego impugnato andrebbe annullato, riconoscendo la validità della definizione agevolata e, in ogni caso, disponendo l'annullamento delle sanzioni ed interessi. 1.3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti. Invero la ricostruzione processuale offerta dal ricorrente (supportata dal richiamo autosufficiente ad atti, comunque processuali, allegati in calce al ricorso) individua correttamente quale sia tuttora la materia del contendere, ritagliata dall’originario accertamento impugnato, facendola coincidere con le imposte sul reddito sintetico nella misura ( euro 61.564,13 ) determinata dalla sentenza d’appello e tuttora impugnata dal solo contribuente. A proposito della determinazione della somma dovuta per la definizione, la richiamata circolare n. 6/E dell'1 aprile 2019 così argomenta a pag. 12 s. :« Si evidenzia, inoltre, che nella circolare n. 22/E del 2017, alla nota n. 40, si afferma che gli importidovuti per la definizione della lite vanno calcolati “Al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito perintero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’Ufficio. Invero, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all’Amministrazione, deve considerarsi non più pendente. Allo stesso modo, qualora l’Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l’atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento”.». La stessa prassi amministrativa, quindi, riconosce la legittimità dell’interpretazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 , con riferimento all’esclusione, dalla “controversia pendente”, di quella parte dell’originaria materia del contendere rispetto alla quale si sia formato un giudicato interno sfavorevole per l’Amministrazione. Ne consegue, pertanto, la limitazione del computo del valore della controversia, da indicare nella domanda di definizione e da pagare ai fini del perfezionamento del condono, alla sola (parte della) “controversia pendente”, al netto del giudicato interno, così come ha proceduto il contribuente. Tanto premesso, va rilevato che l’Amministrazione, cui è stato notificato il ricorso avverso l’avviso di diniego, non ha prodotto difese che abbiano contestato la congruità della somma dovuta per le imposte, come indicata dal contribuentein relazione al reddito sintetico imponibile tuttora controverso. Ed anzi, sono in atti le predette comunicazioni, allegate alle memorie delle parti, dalle quali risulta che l’Amministrazioneconferma l’infondatezza del diniego e la regolarità della definizione. Inoltre lo stesso diniego, a parte gli aspetti appena trattati , non ha rilevato altre ragioni impeditive del perfezionamento. Pertanto, dato atto che il contribuente ha prodottonel corso del giudizio di legittimità, senza contestazioni, copia del modulo F24 per i l pagamento della prima rata, vaaccolto il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata e, per l’effetto, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art.6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 . 2.Nulla sulle spesedel giudizio di legittimità, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. 3.Le spese di giudizio relative all’impugnazione del diniego si compensano, in considerazione della novità della questione trattata e della condotta processuale dell’Amministrazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso avverso il diniego della definizione agevo