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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00400/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in larga parte sovrapponibili e trattabili congiuntamente, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto reiterativi di censure già esaminate e disattese con c:ongrua motivazione; considerato, infatti, che la Corte di appello ha già fornito corretta risposta (pag.2-3) alla eccezione di inutilizzabilità dell'attività di osservazione di PG, trasfusa nel verbale di arresto, e comunque, ricavabile dalle dichiarazioni del teste Cianciolo, che coordinava le operazioni ed era in contatto via radio con i colleghi sul posto, che monitoravano i movimenti dei ricorrenti, fermarono gli acquirenti nella fase precedente e successiva al rifornimento portato dall'Accetta (pag.3-4) ed eseguirono le perquisizioni e i sequestri (pag.4-6); ritenuta corretta la contestazione di due reati, non trattandosi della stessa sostanza né della identica ed unica provvista ceduta in entrambe le occasioni, bensì di due distinte forniture, cedute in sequenza ad una pluralità di clienti; rilevato che sulle ricostruite modalità dell'attività di cessione, organizzate, coordinate e con divisione di ruoli è stata correttamente fondata l'affermazione di responsabilità concorsuale e l'esclusione dell'assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) (pag. 5) ed esclusa la qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 d.P.R. 309 del 90, avuto anche riguardo al numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, cui vanno aggiunte quelle già cedute agli acquirenti, che convergevano numerosi nel luogo controllato, a riprova della non occasionalità della condotta; ritenuti del tutto generici e non consentiti i motivi del Cardella sul diniego delle attenuanti generiche e sulla eccessività della pena a fronte della esaustiva motivazione resa, che attribuisce rilievo ai numerosi precedenti specifici, alle modalità del fatto, rivelatrici di professionalità e capacità organizzativa ed escludono un ridimensionamento della pena; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al sagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere ,stensore CPC, I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in larga parte sovrapponibili e trattabili congiuntamente, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto reiterativi di censure già esaminate e disattese con c:ongrua motivazione; considerato, infatti, che la Corte di appello ha già fornito corretta risposta (pag.2-3) alla eccezione di inutilizzabilità dell'attività di osservazione di PG, trasfusa nel verbale di arresto, e comunque, ricavabile dalle dichiarazioni del teste Cianciolo, che coordinava le operazioni ed era in contatto via radio con i colleghi sul posto, che monitoravano i movimenti dei ricorrenti, fermarono gli acquirenti nella fase precedente e successiva al rifornimento portato dall'Accetta (pag.3-4) ed eseguirono le perquisizioni e i sequestri (pag.4-6); ritenuta corretta la contestazione di due reati, non trattandosi della stessa sostanza né della identica ed unica provvista ceduta in entrambe le occasioni, bensì di due distinte forniture, cedute in sequenza ad una pluralità di clienti; rilevato che sulle ricostruite modalità dell'attività di cessione, organizzate, coordinate e con divisione di ruoli è stata correttamente fondata l'affermazione di responsabilità concorsuale e l'esclusione dell'assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) (pag. 5) ed esclusa la qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 d.P.R. 309 del 90, avuto anche riguardo al numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, cui vanno aggiunte quelle già cedute agli acquirenti, che convergevano numerosi nel luogo controllato, a riprova della non occasionalità della condotta; ritenuti del tutto generici e non consentiti i motivi del Cardella sul diniego delle attenuanti generiche e sulla eccessività della pena a fronte della esaustiva motivazione resa, che attribuisce rilievo ai numerosi precedenti specifici, alle modalità del fatto, rivelatrici di professionalità e capacità organizzativa ed escludono un ridimensionamento della pena; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al sagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere ,stensore CPC, I
Sentenza Cassazione n. 00400/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris