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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 41717/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n.sez.1655/2025 CC – 20/11/2025 R.G.N. 26576/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, recependo l’accordo intervenuto tra le parti, ha emesso sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti previsti dagli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41717/2025 Roma, lì, 30/12/2025

2. Avverso la suddetta sentenza il ricorrente propone ricorso, deducendo un unico motivo, per violazione della legge penale, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della disciplina del reato continuato, con diretta incidenza sulla pena applicata al ricorrente, su concorde richiesta delle parti.

Il ricorrente – chiamato a rispondere della violazione dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, per la simultanea detenzione di circa 10 kg di hashish e di circa 5 kg. di marijuana, appena ricevuti da un fornitore – avrebbe commesso un’unica violazione della legge penale e non avrebbe dunque perpetrato, come invece contestato in imputazione e come ritenuto in sentenza, due delitti, da porre in continuazione tra loro.

Ciò in ragione della simultaneità delle condotte di detenzione delle due tipologie di stupefacente (appena ricevuto) e in ragione del fatto che le due sostanze detenute sono considerate dalla medesima “tabella”.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

In particolare, il Procuratore generale ha evidenziato che, nel caso in esame, non si verte in ipotesi di applicazione di una pena illegale, né è ravvisabile una qualificazione di un unico fatto di reato, erroneamente “trasformato” in due delitti da porre in continuazione tra loro: la simultanea detenzione di due diverse tipologie di stupefacente, infatti, integrerebbe un unico reato solo con riferimento alla fattispecie di lieve entità incriminata dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla lettura della stessa imputazione si evince con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere della illecita detenzione di circa dieci chilogrammi di hashish e di circa cinque chilogrammi di marijuana, custoditi all’interno di un borsone che egli aveva ricevuto poco prima (come constatato dalla polizia giudiziaria che lo ha poi sottoposto a controllo).

La pena applicata – con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. – è stata così calcolata: (i) pena base: anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa; (ii) pena aumentata ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 in misura pari alla metà (con aumento della pena sino ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa); (iii) pena ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione (con aumento della pena ad anni cinque di reclusione ed euro 9.300 di multa); (iv) pena ridotta di un terzo per effetto del rito prescelto (con applicazione della misura finale di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6.200 di multa).

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia ammissibile.

3.1. Nel caso in esame, non vengono in rilievo né problemi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, né un tema di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza di applicazione pena.

Lo si ricava dal dato testuale della sentenza e dal contenuto del ricorso in esame.

3.2. Nel caso in esame, inoltre, non viene in rilievo nemmeno un tema di illegalità della pena applicata, nella definizione che va consolidandosi in giurisprudenza; un’efficace sintesi della nozione di pena illegale è stata recentemente proposta dalle Sezioni unite di questa Corte: «la pena può dirsi illegale ab origine quando, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi - qualitativamente (genere e specie) o quantitativamente (minimo e massimo edittali) - al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal legislatore, oppure quando è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole» (Sez.

U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214, considerato in diritto

8.1. e, ivi, ulteriori e completi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità).

Nel caso in esame, la pena finale applicata al ricorrente su concorde richiesta delle parti risulta – per genere e specie – conforme alla previsione legale e la concreta misura della pena applicata si colloca all’interno della cornice edittale prevista in astratto dal legislatore.

Sicché non si pone un problema di pena illegale.

3.3. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Pubblico ministero nella requisitoria depositata, si pone un problema di qualificazione giuridica del fatto.

Nel ricorso si contesta la qualificazione giuridica data in sentenza al fatto storico ascritto al ricorrente.

Secondo la sentenza, si tratta di due violazioni dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, da sanzionare con la disciplina del cumulo giuridico codificata dall’art. 81 cod. pen.

Secondo il ricorrente, si tratta, invece, di un’unica violazione della legge penale.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «l'essere stata ritenuta dalle parti – e ratificata dal giudice – l'ipotesi della pluralità di reati ricondotta all'istituto della continuazione, è questione che attiene alla qualificazione giuridica del fatto ascritto» (così, in motivazione e proprio in un caso di detenzione simultanea di stupefacenti, Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971 – 01, richiamando Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394, intervenuta sul medesimo tema, seppur in epoca antecedente all’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; v. anche Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, Ben, Rv. 279267 - 01).

È da precisare che le questioni relative alla errata qualificazione giuridica data al fatto in una sentenza di applicazione pena risultano deducibili con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., laddove si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01).

Nel caso in esame, si deduce l’erronea applicazione della disciplina del concorso di reati (con applicazione dell’istituto della continuazione), in luogo del riconoscimento di un’unica violazione della legge penale in relazione ad un unico fatto storico.

La descrizione di detto fatto storico emerge in modo chiaro dal tenore dell’imputazione e dal contenuto della sentenza impugnata e consente di cogliere «con indiscussa immediatezza e margini di opinabilità» quale sia l’errore di qualificazione giuridica che viene sottoposto alla valutazione di questa Corte.

Il che rende ammissibile il ricorso, rientrando il tema della qualificazione giuridica del fatto tra le questioni deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione penai, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4.

Nel merito, il ricorso risulta fondato.

4.1. Dall’imputazione emerge in modo chiaro che, al ricorrente, si contesta la simultanea detenzione di due sostanze (hashish e marijuana) che erano custodite in un medesimo borsone, appena ricevuto da una persona poi non identificata, subito prima del controllo di polizia cui il ricorrente è stato sottoposto.

Si tratta, all’evidenzia, di un unico fatto storico (ricezione di sostanza stupefacente, avvenuta in un preciso momento), relativo alla simultanea detenzione di due diverse tipologie di sostanza stupefacente.

Sennonché, come risulta chiaro dalla stessa imputazione, le due sostanze simultaneamente detenute sono hashish e marijuana.

4.2. La fattispecie incriminatrice applicabile al fatto storico – in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – risulta essere quella prevista dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 (nella versione anteriore alle modifiche apportate a detta disposizione dall’art. 4-bis decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49).

Infatti, tanto l’hashish quanto la mariijuana sono sostanze indicate nella medesima tabella allegata al Testo unico stupefacenti (d.P.R. n. 309/90).

Ne è conferma la stessa imputazione, che indica – con riferimento ad ambedue le sostanze – che la disposizione incriminatrice violata è l’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90.

4.3. Tutto ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte porta a ritenere fondato il ricorso.

È bene premettere che, nel caso in esame, in ragione della fattispecie incriminatrice oggetto di contestazione (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90), non risulta pertinente il richiamo alle Sezioni unite Murolo, in cui veniva in rilievo la violazione di altra fattispecie, vale a dire l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 02).

Il ricorso è, comunque, fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la simultanea illecita detenzione di più sostanze stupefacenti dia luogo a distinte fattispecie criminose – sì da giustificare l’applicazione della disciplina del concorso di reati – «solo allorché dette sostanze non appartengono alla medesima tabella o al medesimo gruppo omogeneo di tabelle»; quando la condotta di illecita detenzione abbia ad oggetto sostanze stupefacenti rientranti «nella medesima tabella o nel medesimo gruppo omogeneo di tabelle» e quando la detenzione avvenga «simultaneamente in un unico contesto, la fattispecie criminosa è unica, come unica è la condotta, indipendentemente dalla diversità delle sostanze, purché aventi le stesse caratteristiche» (in tal senso, Sez. 6, n. 12153 del 10/10/1994, Napoli, Rv. 200068 – 01, richiamata esplicitamente e adesivamente dal considerato in diritto n. 10 di Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 02, non massimata sul punto; in senso conforme, Sez. 3, n. 28908 del 05/05/2021, Lattanzi, non mass; Sez. 6, n. 35637 del 16/04/2003, Poppi, Rv. 226649; Sez. 4, n. 43432 del 07/10/2015, Rodriguez, Rv. 264778).

4.4. Ne discende che la sentenza impugnata, nell’applicare la disciplina del reato continuato in un caso in cui veniva in rilievo la simultanea detenzione, in unico contesto, di due sostanze stupefacenti rientranti nella medesima tabella, è incorsa nel denunciato errore interpretativo che cade sulla qualificazione giuridica del fatto contestato.

5. Il ricorso è dunque fondato e si impone l’annullamento della sentenza impugnata.

Trattandosi di errore sulla qualificazione giuridica del fatto che era già contenuto nell’accordo stipulato dalle parti e sottoposto alla delibazione del giudice, il vizio rilevato «rende invalido intero accordo» (così, con riferimento ad una sentenza di applicazione pena che aveva recepito l’accordo tra le parti avente ad oggetto l’applicazione di una misura di sicurezza illegale, Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 05).

Ne discende che si rende «necessario annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice procedente, per consentire alle parti di rinegoziare l'accordo» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971 – 01, cit., proprio in materia di erronea qualificazione giuridica del fatto, in caso di patteggiamento, con applicazione della disciplina del reato continuato in luogo del riconoscimento di un’unica violazione della legge penale; v. anche, in motivazione, Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, Ben, Rv. 279267 - 01).

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

Così deciso il 20/11/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente – - Relatore - Sent. n.sez.1655/2025 CC – 20/11/2025 R.G.N. 26576/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, recependo l’accordo intervenuto tra le parti, ha emesso sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti previsti dagli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41717/2025 Roma, lì, 30/12/2025 2. Avverso la suddetta sentenza il ricorrente propone ricorso, deducendo un unico motivo, per violazione della legge penale, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della disciplina del reato continuato, con diretta incidenza sulla pena applicata al ricorrente, su concorde richiesta delle parti. Il ricorrente – chiamato a rispondere della violazione dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, per la simultanea detenzione di circa 10 kg di hashish e di circa 5 kg. di marijuana, appena ricevuti da un fornitore – avrebbe commesso un’unica violazione della legge penale e non avrebbe dunque perpetrato, come invece contestato in imputazione e come ritenuto in sentenza, due delitti, da porre in continuazione tra loro. Ciò in ragione della simultaneità delle condotte di detenzione delle due tipologie di stupefacente (appena ricevuto) e in ragione del fatto che le due sostanze detenute sono considerate dalla medesima “tabella”. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. In particolare, il Procuratore generale ha evidenziato che, nel caso in esame, non si verte in ipotesi di applicazione di una pena illegale, né è ravvisabile una qualificazione di un unico fatto di reato, erroneamente “trasformato” in due delitti da porre in continuazione tra loro: la simultanea detenzione di due diverse tipologie di stupefacente, infatti, integrerebbe un unico reato solo con riferimento alla fattispecie di lieve entità incriminata dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettura della stessa imputazione si evince con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere della illecita detenzione di circa dieci chilogrammi di hashish e di circa cinque chilogrammi di marijuana, custoditi all’interno di un borsone che egli aveva ricevuto poco prima (come constatato dalla polizia giudiziaria che lo ha poi sottoposto a controllo). La pena applicata – con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. – è stata così calcolata: (i) pena base: anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa; (ii) pena aumentata ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 in misura pari alla metà (con aumento della pena sino ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa); (iii) pena ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione (con aumento della pena ad anni cinque di reclusione ed euro 9.300 di multa); (iv) pena ridotta di un terzo per effetto del rito prescelto (con applicazione della misura finale di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6.200 di multa). 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia ammissibile. 3.1. Nel caso in esame, non vengono in rilievo né problemi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, né un tema di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza di applicazione pena. Lo si ricava dal dato testuale della sentenza e dal contenuto del ricorso in esame. 3.2. Nel caso in esame, inoltre, non viene in rilievo nemmeno un tema di illegalità della pena applicata, nella definizione che va consolidandosi in giurisprudenza; un’efficace sintesi della nozione di pena illegale è stata recentemente proposta dalle Sezioni unite di questa Corte: «la pena può dirsi illegale ab origine quando, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi - qualitativamente (genere e specie) o quantitativamente (minimo e massimo edittali) - al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal legislatore, oppure quando è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole» (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214, considerato in diritto 8.1. e, ivi, ulteriori e completi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità). Nel caso in esame, la pena finale applicata al ricorrente su concorde richiesta delle parti risulta – per genere e specie – conforme alla previsione legale e la concreta misura della pena applicata si colloca all’interno della cornice edittale prevista in astratto dal legislatore. Sicché non si pone un problema di pena illegale. 3.3. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Pubblico ministero nella requisitoria depositata, si pone un problema di qualificazione giuridica del fatto. Nel ricorso si contesta la qualificazione giuridica data in sentenza al fatto storico ascritto al ricorrente. Secondo la sentenza, si tratta di due violazioni dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, da sanzionare con la disciplina del cumulo giuridico codificata dall’art. 81 cod. pen. Secondo il ricorrente, si tratta, invece, di un’unica violazione della legge penale. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «l'essere stata ritenuta dalle parti – e ratificata dal giudice – l'ipotesi della pluralità di reati ricondotta all'istituto della continuazione, è questione che attiene alla qualificazione giuridica del fatto ascritto» (così, in motivazione e proprio in un caso di detenzione simultanea di stupefacenti, Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971 – 01, richiamando Sez. 4, n. 10692 del 11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394, intervenuta sul medesimo tema, seppur in epoca antecedente all’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; v. anche Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, Ben, Rv. 279267 - 01). È da precisare che le questioni relative alla errata qualificazione giuridica data al fatto in una sentenza di applicazione pena risultano deducibili con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., laddove si tratti di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01). Nel caso in esame, si deduce l’erronea applicazione della disciplina del concorso di reati (con applicazione dell’istituto della continuazione), in luogo del riconoscimento di un’unica violazione della legge penale in relazione ad un unico fatto storico. La descrizione di detto fatto storico emerge in modo chiaro dal tenore dell’imputazione e dal contenuto della sentenza impugnata e consente di cogliere «con indiscussa immediatezza e margini di opinabilità» quale sia l’errore di qualificazione giuridica che viene sottoposto alla valutazione di questa Corte. Il che rende ammissibile il ricorso, rientrando il tema della qualificazione giuridica del fatto tra le questioni deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione penai, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Nel merito, il ricorso risulta fondato. 4.1. Dall’imputazione emerge in modo chiaro che, al ricorrente, si contesta la simultanea detenzione di due sostanze (hashish e marijuana) che erano custodite in un medesimo borsone, appena ricevuto da una persona poi non identificata, subito prima del controllo di polizia cui il ricorrente è stato sottoposto. Si tratta, all’evidenzia, di un unico fatto storico (ricezione di sostanza stupefacente, avvenuta in un preciso momento), relativo alla simultanea detenzione di due diverse tipologie di sostanza stupefacente. Sennonché, come risulta chiaro dalla stessa imputazione, le due sostanze simultaneamente detenute sono hashish e marijuana. 4.2. La fattispecie incriminatrice applicabile al fatto storico – in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – risulta essere quella prevista dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 (nella versione anteriore alle modifiche apportate a detta disposizione dall’art. 4-bis decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49). Infatti, tanto l’hashish quanto la mariijuana sono sostanze indicate nella medesima tabella allegata al Testo unico stupefacenti (d.P.R. n. 309/90). Ne è conferma la stessa imputazione, che indica – con riferimento ad ambedue le sostanze – che la disposizione incriminatrice violata è l’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. 4.3. Tutto ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte porta a ritenere fondato il ricorso. È bene premettere che, nel caso in esame, in ragione della fattispecie incriminatrice oggetto di contestazione (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90), non risulta pertinente il richiamo alle Sezioni unite Murolo, in cui veniva in rilievo la violazione di altra fattispecie, vale a dire l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 02). Il ricorso è, comunque, fondato. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la simultanea illecita detenzione di più sostanze stupefacenti dia luogo a distinte fattispecie criminose – sì da giustificare l’applicazione della disciplina del concorso di reati – «solo allorché dette sostanze non appartengono alla medesima tabella o al medesimo gruppo omogeneo di tabelle»; quando la condotta di illecita detenzione abbia ad oggetto sostanze stupefacenti rientranti «nella medesima tabella o nel medesimo gruppo omogeneo di tabelle» e quando la detenzione avvenga «simultaneamente in un unico contesto, la fattispecie criminosa è unica, come unica è la condotta, indipendentemente dalla diversità delle sostanze, purché aventi le stesse caratteristiche» (in tal senso, Sez. 6, n. 12153 del 10/10/1994, Napoli, Rv. 200068 – 01, richiamata esplicitamente e adesivamente dal considerato in diritto n. 10 di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 02, non massimata sul punto; in senso conforme, Sez. 3, n. 28908 del 05/05/2021, Lattanzi, non mass; Sez. 6, n. 35637 del 16/04/2003, Poppi, Rv. 226649; Sez. 4, n. 43432 del 07/10/2015, Rodriguez, Rv. 264778). 4.4. Ne discende che la sentenza impugnata, nell’applicare la disciplina del reato continuato in un caso in cui veniva in rilievo la simultanea detenzione, in unico contesto, di due sostanze stupefacenti rientranti nella medesima tabella, è incorsa nel denunciato errore interpretativo che cade sulla qualificazione giuridica del fatto contestato. 5. Il ricorso è dunque fondato e si impone l’annullamento della sentenza impugnata. Trattandosi di errore sulla qualificazione giuridica del fatto che era già contenuto nell’accordo stipulato dalle parti e sottoposto alla delibazione del giudice, il vizio rilevato «rende invalido intero accordo» (così, con riferimento ad una sentenza di applicazione pena che aveva recepito l’accordo tra le parti avente ad oggetto l’applicazione di una misura di sicurezza illegale, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 05). Ne discende che si rende «necessario annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice procedente, per consentire alle parti di rinegoziare l'accordo» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971 – 01, cit., proprio in materia di erronea qualificazione giuridica del fatto, in caso di patteggiamento, con applicazione della disciplina del reato continuato in luogo del riconoscimento di un’unica violazione della legge penale; v. anche, in motivazione, Sez. 6, n. 20326 del 10/06/2020, Ben, Rv. 279267 - 01). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. Così deciso il 20/11/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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