CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] P.T. inoltre: [OSCURATO:SOCIETA].-L.R.P.T. avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Le difese hanno così concluso: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. insiste per il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.G. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROVIGO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude per il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRESCIA e MELZI D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle memorie dei colleghi che sostituisce. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SAVONA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle tre memorie e chiede il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni dei colleghi e chiede dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza del Tribunale di Milano del 24.11.2016 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Tiziano, CORVAGLIA Giacinto, CAVALLO Carmine, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], POGGI [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto al capo A) (associazione per delinquere) perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Tiziano, CAVALLO Carmine, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente ascritti al capi da B) a B.7) (ricettazione di documenti di identità cartacei e/o informatici) perché d fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Paolo, RELLESIVA Charbel, LIU Lingling, ZHAO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Tiziano, CARDONE Domenico, [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, LUCERA Massimo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], BRINDA Aurora, LONGO [OSCURATO:PERSONA], LEBEDINSCHI Tamara, ASCONE [OSCURATO:PERSONA], CORVAGLIA Giacinto, TARAR [OSCURATO:PERSONA], BHATIA 'Shelly, XU Xiaomian, CAVALLO Carmine, IHEBOM [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Mirco, VILLANI Alessandro, FLORIMONTE Antonietta, RACHIDY Soufiany, [OSCURATO:PERSONA] Brahim, SHAMA Amir, IZZO Alfonso, SAMIR Othman, BORDIE:RI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Filippo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Santo, CHIARO Pietro, PELLICCIA Alessandro, FIERRO Giuseppe, CUNTO [OSCURATO:PERSONA], ROMANO Achille, CADOLINI Franca, MILANO Gaetano, BANIK Monotosh, ERODIANI Massimo, MARCHESANI Giancarlo, GIALLORENZO Cristiano, LANCI Mauro, MAMMOLI Maurizio, SOW Waly, NWAGU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Alberto, CALIA Mario, AMARASINGHE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fessaha, UDDIN Sala, PASHA Dritan, PALMIERI Domenico, MUSSA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Amerigo, SANTORO Francesco, [OSCURATO:PERSONA] Lidia, AMMIRATI Saverio, SQUARZONI Alessandro, D'AVINO Domenico, POGGI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi da C) a C.58) (ricettazione di documenti di identità cartacei e/o informatici) perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Tiziano, CARDONE Domenico, [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, LUCERA Massimo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Filippo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Santo, CHIARO Pietro, PELLICCIA Alessandro, ROMANO Achille, CADOLINI Franca, MILANO Gaetano, BANIK Monotosh, ERODIANI Massimo, MARCHESANI Giancarlo, GIALLORENZO Cristiano, LANCI Mauro, MAIIMOLI Maurizio, SOW Waly, NWAGU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Alberto, CALIA Mario, AMARASINGHE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Fessaha, UDDIN Sala, PASHA Dritan, PALMIERI Domenico, MUSSA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Lidia, AMMIRATI Saverio, SQUARZONI Alessandro, POGGI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi da D) a D.513) (contraffazione dei documenti cartacei e/o informatici di provenienza delittuosa di cui ai capi C), perchè il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Paolo, RELLESIVA Charbel, ZHOU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Tiziano, BRINDA Aurora, CORVAGLIA Giacinto, TARAR [OSCURATO:PERSONA], BHATIA Shelly, XU Xiaomian, CAVALLO Carmine, IHEBOM [OSCURATO:PERSONA], SOW Waly, BANIK Monotosh dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi da E) a E.9) di imputazione, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato quanto ai reati di cui agli artt. 485 e 491 bis c.p., e perché il fatto non sussiste quanto al reato di cui all'art. 167, comma 1, D. Igs. n. 196/2003; ALI Zulifiqar, FINOCCHIARO Cristina, SHI Jindong, YE Saixia, MISRULABDEEN [OSCURATO:PERSONA], BANIK Monotosh, dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi da F.1) a F.6) (ricettazioni ) perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:SOCIETA]. dall'illecito amministrativo ascritto (art. 24 bis co 3 e 25 octies L. n. 231/2001), perché il fatto non sussiste.2. Secondo il Tribunale è risultato in fatto pacifico che da parte sia di soggetti intranei a [OSCURATO:SOCIETA], facenti parte del c.d. canale etnico, che si occupava della commercializzazione della schede telefoniche "[OSCURATO:PERSONA]", sia dei dealers, ossia i titolari dei negozi dove le schede venivano vendute, tra la fine del 2007 e i primi mesi del 2009 vi sia stata una massiccia creazione e conseguente utilizzo di fotocopie di documenti personali fasulli ovvero autentici e di "modelli privacy", allo scopo di ottenere l'intestazione fittizia, essendo il titolare o inesistente o, in casi più marginali, ignaro, e quindi l'attivazione di schede sim e, in tal modo, il conseguimento di benefici economici previsti da [OSCURATO:SOCIETA] per il superamento di determinate soglie di attivazione. Le schede "[OSCURATO:PERSONA]" erano schede telefoniche con un profilo particolare: praticando una tariffa vantaggiosa per contattare determinati Paesi esteri, erano indirizzate a cittadini stranieri, presenti in Italia, per telefonare nei Paesi di origine. Erano vendute attraverso dealers (negozi autorizzati) o phone centers; in [OSCURATO:SOCIETA] era stata costituita un'apposita divisione che si occupava della commercializzazione di queste schede, denominata "canale etnico". Il cliente doveva presentarsi in un negozio (dealers o phone center) e chiedere di comperare la scheda [OSCURATO:PERSONA]; la scheda doveva dapprima essere correttamente intestata e quindi attivata. Secondo la procedura all'epoca prevista, introdotta anche per ridurre il numero di frodi, per l'attivazione della scheda il dealer doveva inviare via fax al numero verde della società [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA], la quale operava su incarico di Advalso, una società di [OSCURATO:SOCIETA], i seguenti documenti: • la cover fax riepilogativa dei dati necessari per l'intestazione, ossia: l'indicazione del punto vendita della [OSCURATO:PERSONA], il numero dell'utenza e il nome dell'acquirente; • il documento d'identità del cliente; • il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, ossia il c.d. "modulo per la privacy", sottoscritto dal cliente. La società [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di digitalizzare i documenti ricevuti via fax, conservati nel server della società e di verificarne la completezza per la corretta intestazione della [OSCURATO:PERSONA]; se la documentazione era completa e corretta veniva dato l'OK e la scheda veniva intestata; viceversa, se veniva rilevata una qualche anomalia nei documenti ricevuti via fax, veniva emesso un KO, con l'indicazione del motivo, e la scheda non veniva intestata. All'intestazione della scheda non corrispondeva anche la sua concreta attivazione, che avveniva solamente con la prima telefonata da quell'utenza; gli incentivi previsti sia per i dealers, sia per il personale [OSCURATO:SOCIETA] del canale etnico erano legati non all'intestazione della scheda sim ma alla sua effettiva attivazione. Veniva dato atto che l'indagine aveva accertato che la modalità di "creazione" di documenti inviati a [OSCURATO:PERSONA] per l'intestazione delle schede telefoniche fittizie, cioè non richieste da un cliente reale, era duplice. La principale era la creazione, attraverso elaborazione a computer, di (apparenti) fotocopie di documenti di identità personali (per la maggior parte passaporti), utilizzando una matrice e poi compilando, di volta in volta, i dati individuali relativi a soggetti immaginari; quel "documento", che riportava dati del tutto fasulli e che non corrispondeva a nessun individuo effettivamente esistente, veniva stampato (ragionevolmente su un normale foglio A4) e spedito a mezzo fax. L'altra modalità, avente carattere "residuale", era l'utilizzo di fotocopie di documenti genuini, procurate (non è noto se direttamente ovvero per il tramite di ulteriore fotocopiatura) nei phone center o in negozi similari, in cui, per poter ricevere determinate prestazioni, il cliente aveva l'onere di esibire un documento di identità che poi veniva fotocopiato e conservato dal titolare del negozio; anche in tal caso, la fotocopia del documenl:o, relativa a persone effettivamente esistenti, veniva inviata a mezzo fax. Veniva evidenziato che in nessun caso, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si era fatto ricorso a documenti genuini poi (materialmente e/o ideologicamente) contraffatti, né a documenti di provenienza furtiva. Veniva altresì messo in evidenza che proprio in considerazione della modalità di trasmissione via fax della fotocopia del documento di identità personale, per ottenere l'attivazione delle schede telefoniche, non era affatto necessaria la previa acquisizione di un documento genuino, di provenienza lecita o illecita, da poi modificare alla bisogna. In sintesi dal momento che la fotocopia del documento doveva essere trasmesso a [OSCURATO:PERSONA] via fax, era sufficiente o la mera stampa, ricavata da elaborazioni al computer, di un documento che avesse l'apparenza della fotocopia di un passaporto o di una carta di identità, o la semplice fotocopia di un documento genuino. E, a giudizio del tribunale, l'invio di simili documenti (ossia: la stampa, da computer, di documenti aventi l'apparenza della fotocopia di un passaporto o altro documenti di identità personale e la fotocopia di carte di identità genuine), utilizzati per attivare linee telefoniche mobili in assenza della relativa richiesta da parte dell'interessato, non integrava i delitti di ricettazione e/o di falso, contestati ai capi B), C), D), E), F), bensì rappresentava un tassello della condotta di truffa, consumata o tentata, a seconda che, in relazione alla carta sim associata a quei documenti, fosse o meno stata effettuata la prima telefonata, operazione che consentiva l'attivazione della scheda medesima e, di conseguenza, l'erogazione degli incentivi economici previsti per i dealers e i dipendenti del canale etnico. Veniva inoltre precisato che nella situazione in esame i dati falsi non venivano immediatamente immessi nel sistema informatico di [OSCURATO:SOCIETA] (in tal caso, si sarebbe in presenza di una truffa informatica), ma le fotocopie dei documenti fittizi, inviati via fax, erano poi controllati dall'addetto di [OSCURATO:PERSONA], il quale, solo in caso di completezza e regolarità della documentazione, chiudeva la pratica con un "OK", che consentiva l'intestazione della scheda. Proprio per questo l'invio di (fotocopie di) documenti fasulli secondo il Tribunale integrava, a tutti gli effetti, l'artificio con il quale si induceva in errore l'operatore, in carne ed ossa, di [OSCURATO:PERSONA], con il conseguimento, da parte dell'agente, di un ingiusto profitto, rappresentato dai premi assegnati da [OSCURATO:SOCIETA] a chi - dealers e personale del canale etnico - raggiungeva una determinata quota di attivazioni, secondo i piani di incentivazioni indicati. Veniva inoltre evidenziato che un accertamento del genere (ossia la verifica delle effettive attivazioni delle schede telefoniche e quindi l'entità del profitto ingiusto), per pacifica ammissione di tutti gli operanti (Mentuccia, Vigaroli, Capsoni) non era stato compiuto, sicché non era stato nemmeno possibile stabilire, in relazione all'invio di documenti fittizi utilizzati per la (sola) intestazione della scheda sinn, se si fosse in presenza di un'ipotesi di truffa consumata ovvero tentata. Pertanto, a parte ogni rilievo sul decorso del termine di prescrizione, era impossibile addivenire ad un giudizio di penale responsabilità in relazione al diverso fatto di truffa e, comunque, in considerazione della data del commesso reato, sarebbe stata velleitaria la trasmissione degli atti al p.m. ex art. 521, comma 2, c.p.p. Rilevava inoltre il Tribunale che le contestazioni di falso di cui ai capi D) avevano sempre e so/o ad oggetto passaporti (rectius: la sola pagina relativa ai dati identificativi del titolare) apparentemente rilasciati dalla Repubblica dell'India (capi D.3, D.6, D.7, D.8, D.19, D.20, D.21, D.22, D.23, D.24, D. 27, D.29, D.30, D.31, D.32, D.33, D.34, D.35, D.36, D.37, D.38, D.39, D.40, D.41, D.42, D.43, D.44, D.45, D.46, D.47, D.48, D.53, D.54, D.55, D.56, D.58) e dalla Repubblica dello [OSCURATO:PERSONA] (capi D.5, D.16, D.21, D.23, D.24, D.27, D.29, D.30, D.32, D.52, D.56) e che era pacifico che la prima pagina, contenente i dati identificativi del titolare del passaporto, era stata creata a computer, utilizzando la "matrice" che, di volta in volta, veniva poi riempita utilizzando nomi di fantasia. Condotte che secondo la sentenza impugnata non integravano alcun delitto in tema di falso. A tal fine veniva richiamata giurisprudenza di questa Corte in tema di falsità della fotocopia di un atto pubblico o di una certificazione amministrativa, elaborata specie in tema di fotocopia del permesso di parcheggio per invalidi. E' stato così messo in evidenza che se da un lato, non è mancato chi ha ravvisato il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative nel caso di riproduzione fotostatica del permesso di accesso a zona a traffico limitato, a nulla rilevando, a tal fine, l'assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del fatto allorché il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali, idonee a consentire un uso idoneo a trarre in inganno la pubblica fede (così Cass., Sez. V, 2 dicembre 2004, n. 5401, ivi, n. 231171); dall'altro, è stato affermato che la copia fotostatica a colori di un permesso di parcheggio per invalidi, se priva di qualsiasi attestazione di autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale (Cass., SeZ. V, 8 giugno 2005, n. 34340, ivi, 232320). Il Tribunale ha ritenuto quest'ultimo orientamento più persuasivo, in quanto conforme ad un indirizzo consolidato della giurisprudenza, secondo il quale non sussiste il reato di falso documentale quando la falsificazione ha ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che quest'ultima non ha, di per sé, valore di documento, e può essere produttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta, secondo quanto previsto dagli art. 477 c.p. e 2719 c.c. Secondo il Tribunale nel caso di fotocopia che può avere, in misura maggiore o minore, l'apparenza dell'originale, la sua formazione non costituisce, in sé, comportamento penalmente rilevante, pur avendo la copia, in astratto e per la sua verosimiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi; l'eventuale uso improprio della fotocopia riproducente il documento originale, può invece integrare, ricorrendone i presupposti, gli estremi della truffa. Sul punto è stata richiamata [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 8870 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Felline, Rv. 263422 che ha affermato il seguente principio: "non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un provvedimento amministrativo inesistente, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale dall'imputato e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente" e Sez. 5, n. 7714 del 04/1.1/2014, Spataro, Rv. 264057 che ha ritenuto che "l'alterazione della copia informale di una bolletta di pagamento non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 cod. pen., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 cod. pen., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private" (in senso conforme Sez. 2, n. 42065 del 03/11/2010, Russo, Rv.248922). In sintesi il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame non fosse ravvisabile il contestato delitto di falso proprio perché si era in presenza di mere fotocopie di documenti di identità presentate come tali - cioè, appunto, come fotocopie - senza alcuna apparenza dell'originale. Ha quindi affermato che una conclusione del genere non mutava in relazione agli obblighi imposti ai dealers dal cd. "decreto Pisanu" (d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. con modif. dalla I. 31 luglio 2005, n. 155), il cui art. 7, comma 2, modifica l'art. 55, comma 7, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 258 (cd. codice della privacy), ha reso più rigorose le procedure di identificazione dei titolari di Sinn card, cioè delle utenze telefoniche mobili. Ha rilevato che due son le novità introdotte dal "decreto Pisunu": la necessità che l'identificazione in questione avvenga prima dell'attivazione del servizio di telefonia mobile e la precisazione della procedura di acquisizione dei dati personali, che comprende la fotocopiatura del documento d'identità del soggetto a cui è associata la linea mobile. Secondo la sentenza impugnata la mancata esplicita previsione che l'acquisizione di tali dati avvenga attraverso la fotocopiatura del documento utilizzato per l'identificazione porta ad escludere che la norma possa rendere dei privati -quali sono i dealers- soggetti qualificati ad attestare nelle forme di legge la conformità dell'eventuale fotocopia all'originale, ciò che può provenire, all'evidenza, solo da un pubblico ufficiale. E' stato quindi affermato che ad identica conclusione si perverrebbe anche a ritener che, secondo la costante prassi invalsa sulla scia del "decreto Pisanu", quest'ultimo abbia imposto che l'accennata acquisizione dei dati personali avvenga necessariamente attraverso la fotocopiatura del documento utilizzato per l'identificazione perché anche in tale ipotesi, non può affermarsi che, in forza di quest'aggravio procedimentale, il d.l. in esame abbia impresso una qualche colorazione pubblicistica alla fotocopia del documento di identità del soggetto cui è intestata la scheda telefonica. Infine, nella specie secondo il Tribunale non sarebbe nemmeno invocabile il disposto dell'art. 491-bis c.p., che, nella formulazione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, offre la seguente definizione di "documento informatico": "Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici". Attraverso il richiamo alla disposizioni in materia il Tribunale ha ritenuto che la mera elaborazione a computer di una matrice di un documento di identil:à non possa in alcun modo qualificarsi atto pubblico informatico, nel senso sopra delineato anche perché la caratteristica del documento informatico è la sua genesi: esso nasce su un supporto informatico e prescinde da un supporto cartaceo e non il fatto che esso possa essere realizzato (in parte e all'apparenza) mediante elaborazione al computer. Nel caso di specie, si è in presenza di una matrice, contenuta in un DVD, della (sola) pagina di un passaporto relativa ai dati identificativi del titolare, che veniva di volta in volta riempita con generalità del tutto inesistenti. 3. Riteneva il Tribunale che dalle considerazioni espresse discendeva anche l'insussistenza del delitto di ricettazione avente ad oggetto i documenti di identità personale. Secondo l'impostazione accusatoria i reati di ricettazione cui ai capi B e Ce relative sotto articolazioni (nonché ai capi F.3, F.4, F.5 e G), la provenienza illecita dei documenti di identità è stata così indicata: 1) "documenti di identità cartacei e/o informatici, anche validi per l'espatrio contraffatti ed intestati a persone inesistenti, provento dei delitti di cui agli artt. 477, 482 e 491 bis c.p.; 2) documenti di identità cartacei e/o informatici in corso di validità provento dei delitti di furto e/o appropriazione indebita; 3) documenti di identità cartacei e/o informatici in corso di validità già in possesso di terzi per l'attivazione di altre schede SIM o comunque loro esibiti per altre finalità, provento del delitto di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto recanti dati personali trattati, comunicati e diffusi all'insaputa dei loro titolari". Quanto ai documenti sub 1), l'insussistenza dei reati di falso portava all'insussistenza del reato. In relazione ai documenti sub 2), non risultava dalle indagini che fossero mai stati utilizzati documenti provento di furto e/o di appropriazione indebita. Quanto ai documenti sub 3) ad avviso del tribunale, sulla base degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sussisteva il reato di cui all'art. :167 d.lgs. n. 195 del 2003, il quale, punisce "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, (...), se dal fatto deriva nocumento". Era pacifico che l'intestazione fittizia di schede Sim fosse avvenuta senza il consenso dell'interessato, consenso relativo al contratto di acquisto della scheda e, di conseguenza, al trattamento dei relativi dati personali: ciò in relazione a tutte le attivazioni non richieste da parte di chi risulta titolare della linea telefonica mobile. E tuttavia difettava uno degli elementi costitutivi del fatto tipico, rappresentato dal nocumento come diretta conseguenza della violazione del trattamento (se dal fatto deriva....) per la persona i cui dati si riferiscono. Il Tribunale rilevava che la qualificazione del nocumento alla stregua di elemento costitutivo del fatto - e non di condizione di punibilità (ciò che peraltro rileva soprattutto in relazione all'atteggiarsi dell'elemento soggettivo)- era stata recentemente affermata dalla Suprema Corte che aveva enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di trattamento illecito dei dati personali, il nocumento per la persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono, previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, costituisce - per la sua omogeneità rispetto all'interesse leso, e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica - un elemento costitutivo del reato, e non una condizione oggettiva di punibilità; ne consegue che esso deve essere previsto e voluto o comunque accettato dall'agente come conseguenza della propria azione, indipendentemente dal fatto che costituisca o si identifichi con il fine dell'azione stessa" (Sez. 3, Sentenza n. 40103 del 05/02/2015, Rv. 264798). E veniva sottolineato come si era avuto modo di apprezzare durante l'esame dibattimentale di chi aveva disconosciuto come propria la firma apposta al "modulo della privacy", indebitamente apposta da terzi, che era dato ravvisare alcun "nocumento" patito da costoro, peraltro tutti ignari dell'indebita attivazione, con il proprio nome, di una scheda telefonica. Nocumento che secondo il Tribunale non poteva ravvisarsi, come si legge in tutti in capi di imputazione relativi al reato in esame, nel fatto che il soggetto "si vedeva indebitamente attivare schede SIM a suo nome" perché l'indebita attivazione della scheda rappresenta solo la violazione dell'art. 23. Nel caso in esame, non era dato rilevare alcun pregiudizio giuridicamente rilevante di natura patrimoniale o non patrimoniale, dovendosi evidenziare che nessuno dei soggetti in esame era mai stato sottoposto, per vicende legate all'indebita intestazione di schede telefoniche, a indagini di carattere penale. Né, per mero scrupolo argomentativo, poteva dirsi che un nocumento fosse stato in concreto provato in relazione alla mancata abilitazione di schede telefoniche in numero superiore alle quattro. Veniva inoltre osservato che il delitto di ricettazione presenta un elemento negativo: la mancata partecipazione al delitto presupposto. Nel caso in esame la stragrande maggioranza (delle fotocopie) dei "documenti" di identità inviati a [OSCURATO:PERSONA] era realizzata da Pesce e da Mencaroni, attraverso la stampa di elaborazioni e assemblaggi al computer di matrici di passaporti stranieri di volta in volta compilate con nomi di fantasia. L'eventuale consegna di tali "documenti" ad altri correi realizzerebbe, quindi, un'ipotesi di concorso nel delitto presupposto (come si è detto, in questo caso insussistente), ossia il falso; una conclusione del genere era ulteriormente confortata dalla contestazione dell'ipotesi associativa ex art. 416 c.p., a conferma che la "creazione" - e il successivo invio - delle copie di "documenti" fittizi a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'attivazione delle schede SIM non era il frutto di decisioni isolate, ma un'azione attuata dagli associati per il conseguimento del comune obiettivo finale, ossia il conseguimento degli incentivi economici. 4. Con riguardo al reato di associazione, preso atto che gli ipotizzati comuni fini criminosi, decritti in imputazione (con riferimento ai reati di falsità materiale e trattamento illecito di dati personali, e relativi reati di ricettazione), asseritamente perseguiti dagli associati, non corrispondono ai fatti così come emersi all'esito dell'istruttoria dibattimentale veniva dal Tribunale precisato che rimaneva il delitto di falsità in scrittura privata (nella specie integrato attraverso la alterazione dei contratti di intestazione/attivazione delle sim card e dei relativi moduli privacy, cui venivano inseriti dati di persone fittizie ed apposte firme apocrife). E veniva dato atto che, come già indicato, la creazione, tramite matrice eventualmente immagazzinata in computer, di riproduzioni su fogli A4 di documenti di identità relativi a persone fittizie (inesistenti, o esistenti ma inconsapevoli e non interessate all'attivazione) costituiva mero artificio della truffa (in ipotesi, commessa in danno della [OSCURATO:SOCIETA] chiamata ad erogare incentivi economici ai venditori [OSCURATO:SOCIETA] ed ai dealers che raggiungevano una determinata quota di attivazioni); tale reato, tuttavia, non era stato contestato dal P.M. ed in relazione ad esso non era stato compiutamente svolto alcun contraddittorio tra le parti. Allo stesso modo, l'utilizzazione, da parte dei titolari degli esercizi commerciali (o dei loro dipendenti) - c.d. dealers - di dati personali (di cui gli stessi inizialmente erano venuti legittimamente in possesso, nell'ambito della loro attività commerciale), per attivare linee telefoniche mobili in assenza della relativa richiesta da parte dell'interessato, e dunque l'attivazione di sim card [OSCURATO:PERSONA] a persone fittizie, era condotta che avrebbe potuto essere inquadrata nel reato di truffa (in danno di [OSCURATO:SOCIETA]). Ciò detto, veniva rilevato che, se è vero che il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si configura come reato a "forma libera", nel senso che qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita è costitutiva della materialità del fatto di tale delitto, nello stesso tempo è vero che detta azione non può che essere causale rispetto all'evento tipico, cioè idonea a cagionarlo. Se così non fosse, la previsione normativa del "solo fatto di partecipare all'associazione" sfuggirebbe completamente ad ogni possibilità di tipizzazione della condotta punibile e la stessa, in tal modo, non si sottrarrebbe a fondati rilievi di costituzionalità per l'assoluta carenza di tassatività del dato normativo. Dunque, se, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, il programma criminoso condiviso da tre o più persone può essere vasto nonché finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti - senza che sia peraltro necessaria l'effettiva realizzazione dei singoli reati programmati è pur vero che laddove il P.M. (così come nel caso di specie) configuri l'associazione per delinquere come finalizzata all'attuazione di un determinato programma criminoso (volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati di una specifica tipologia) non può affermarsi, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, la sussistenza di un diverso programma criminoso (cioè finalizzazione dell'attività a reati di tipo diverso rispetto a quello indicato in contestazione) se non violando il principio di cui all'art. 521 c.p.p.. 5. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, il fatto emerso dall'istruttoria era diverso rispetto a quello descritto e contestato nel DDG, e dunque nuovo rispetto alla ipotesi di accusa. Infatti, la contestazione operata dal P.M., considerata nella sua interezza, non conteneva gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato di truffa (consumata e/o tentata) che il Collegio aveva ritenuto essere emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale. La scelta di non contestare quale reato-fine la truffa secondo il Tribunale emergerebbe inequivocabilmente dalla circostanza che l'organo di accusa ha contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ex L. n. 231 del 2001, nei c:onfronti della società [OSCURATO:SOCIETA], ed una tale responsabilità dell'ente è incompatibile con il reato di truffa (nel caso di specie commesso in danno della stessa [OSCURATO:SOCIETA]). Emergeva in ciò chiaramente come tra la condotta descritta al capo di imputazione (relativa ai reati fine di ricettazione, che più interessano sotto il profilo della possibilità di configurare l'illecito amministrativo dell'ente [OSCURATO:SOCIETA] Italia) e la effettiva condotta illecita finalizzata alla commissione di truffe, quale emersa in dibattimento, non vi fosse un rapporto di continenza ma di incompatibilità ed eterogeneità. Per altro verso, in relazione ai reati-fine riconducibili alle falsità in scrittura privata (passaggio necessario delle condotte truffaldine e comunque unici reati-fine tra quelli contestati dal P.M., ad avviso del Tribunale giuridicamente configurabili ancorché ad oggi si tratti di condotte non più costituenti reato, per effetto dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7), riteneva il Collegio di primo grado che alle descritte qualità di promotori e, rispettivamente, affiliati non corrispondesse la effettiva realizzazione di un qualsivoglia , apporto al fine illecito dell'associazione decritto in imputazione, e dunque alla vita ! dell'associazione a delinquere, idoneo a far ritenere che gli odierni imputati si fossero inseriti nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole. In sintesi le emergenze probatorie non erano ritenute dimostrative della permanente consapevolezza di ciascun operatore [OSCURATO:SOCIETA] di far parte del sodalizio criminoso, e della sua disponibilità ad operare per l'attuazione di un comune programma delinquenziale. Né in senso contrario poteva condurre il solo dato costituito dalla pur rilevata frequenza dei rapporti intrattenuti tra gli odierni imputati, trattandosi invero di rapporti normali nell'ambito di un'attività aziendale. 6. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p.. A fronte delle indicate argomentazioni il Pubblico Ministero deduceva:1. Violazione di legge in tema di concorso fra delitto di truffa e falso. Il Tribunale escludeva la sussistenza del reato di falso perché i fatti oggetto di causa rientrerebbero nella diversa fattispecie di truffa senza considerare tuttavia l'ammissibilità del concorso tra le due fattispecie quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; 2. violazione di legge in tema di insussistenza del delitto di falsificazione. Il Tribunale non ha interpretato correttamente l'indirizzo giurisprudenziale richiamato e in particolare la sentenza n. 8870 della 5° Sez. Pen della Corte di Cassazione che "lascia salva l'ipotesi che la fotocopia sia presentata con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede " e che la sentenza impugnata, disattendendo la ratio delle sentenze citate, fa discendere dalle stesse con tratti originali un risultato che tale indirizzo giurisprudenziale esclude. 3. Mancanza di motivazione sul fatto che le fotocopie di documenti di identità non siano presentate con l'apparenza di un provvedimento originale al fine dell'attivazione delle schede sim. Lamentava il mancato confronto con le pagg. 5 e 6 della seconda memoria del P.M. e rilevava che difettasse qualsiasi tentativo di argomentare per quale motivo le copie dei documenti di identità nel caso in esame non avessero l'apparenza dell'originale e non fossero stati utilizzati come tali: il tutto a fronte del dato evidente che proprio essi avevano dato causa all'attivazione di ben 503.663 sim card. 4. Contraddittorietà della motivazione sul fatto che la normativa di cui al c.d. decreto Pisanu non prevedesse l'obbligo di acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità tramite la fotocopiatura di un documento di identità. Secondo il ricorrente -anche a voler condividere il simulacro argomentativo proposto apoditticamente dal tribunale che fa leva sull'asserita mancata attestazione di conformità all'originale quale elemento che invece sarebbe indispensabile per affermare la rilevanza penale del falso di una fotocopia- sussisterebbe contraddittorietà della motivazione laddove il tribunale ha preso in considerazioni l'impatto delle prescrizioni del decreto Pisanu. In particolare il tribunale secondo il Procuratore milanese non ha offerto risposta univoca alla domanda se la fotocopiatura del documento di identità fosse un mero strumento della necessaria identificazione ed ha dimenticato che la normativa in esame con la sua spiccata ratio in funzione di prevenzione terroristica incide su un servizio di carattere spiccatamente pubblicistico le cui prescrizione, sia pure aventi come destinatari formali le imprese, sono da quest'ultime traslate, mediante apposite pattuizioni contrattuali, sui dealears. Secondo il ricorrente proprio dalla normativa di riferimento discenderebbe come nel caso in esame - sia la fotocopia del documento di identità ad essere utilizzata alla stregua di un originale (pena viceversa la completa vanificazione della normativa antiterroristica). Viene altresì sottolineato, come proprio per le connotazioni spiccatamente pubblicistiche insite nel servizio di telefonia, una tutela penale sub specie dell' applicazione delle norme in punto di falso fosse non solo ammissibile de iure condito ma anche più che mai opportuna ;5. Erronea applicazione della legge penale in tema di sussistenza del delitto di ricettazione. Ritiene che data la sussistenza del delitto di falsificazione dei documenti di identità utilizzati per l'attivazione delle sim card carta sussiste anche il delitto di ricettazione; 6. erronea applicazione della legge penale in tema di sussistenza del delitto di truffa quale unico reato fine della contestata associazione per delinquere senza considerare l'idoneità in sé degli artifici. Ammesso che la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato si appalesi come incompatibile con la contestazione del reato di truffa, il Tribunale ometteva però di applicare correttamente la norma dell'art. 640 c.p., per di più senza tenere conto delle sollecitazioni che il P.M. aveva rassegnato nelle pag. 120-121 della seconda memoria; 7. Contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del delitto di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava che il Tribunale ha disatteso alcune circostanze indicate nella seconda memoria del P.M. e confermate in dibattimento. Alla luce dei fatti accertati ritiene legittimo affermare che, se anche [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto dalle difese, ha dato fiducia ai suoi venditori che tramite artifici e raggiri l'hanno tratta in inganno, "si è trattato di fiducia mal riposta". Sostiene che l'errore non è stato conseguenza dei raggiri, ma dell'irragionevolezza dell'affidamento di [OSCURATO:PERSONA] e dell'inefficacia del modello organizzativo posto in essere al fine di mitigare il rischio. 8. Erronea applicazione del Dlgs n. 231/2001. La sussistenza del reato di ricettazione implica la sussistenza dell'illecito amministrativo a carico dell'ente. 7. Depositavano memorie i difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] rilevando che il ricorso doveva essere convertito in appello considerato che le censure di cui al 3, 4 e 7 motivo riguardavano vizi motivazionali, come indicato dallo stesso P.M., e comunque l'inammissibilità dello stesso. Veniva inoltre rilevato che la decisione in punto insussistenza dell'associazione, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione, era passata in giudicato. Sostenevano comunque l'inammissibilità dei motivi. 8. All'esito dell'udienza, il ricorso è stato qualificato da questa Corte quale appello e trasmesso perciò alla Corte di Appello di Milano che con sentenza pronunciata il 21 ottobre 2022 ha confermato l'impugnata decisione. 9. Il Procuratore Generale di Milano ha proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione con quattro motivi. 9.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizi motivazionali perché la Corte d'appello non si è pronunciata in sentenza sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria formulata con la memoria 15 settembre 2019. Ivi veniva formulata richiesta di audizione tra gli altri di due imputati di reato connesso (tali Mencaroni e Pesce), istanza che la Corte ha respinto con ordinanza pronunciata in udienza e verbalizzata "ritenuto allo stato non necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria" che non costituisce motivazione nemmeno implicita. 9.2 Con il secondo motivo si denuncia l'erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b cod. proc. pen. in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.). La Corte d'Appello, erra nella ricostruzione del percorso motivazionale della sentenza 35814 del 2019 delle Sezioni Unite della Cassazione e conseguentemente erra nella interpretazione della fattispecie, portando alla assoluzione per ragioni che non sono in linea con i principi enunciati. 9.3 II terzo ed il quarto motivo sollevano profili analoghi deducendosi l'erronea applicazione della legge (art.606 let. b cod. proc. pen.) in relazione all'art.648 cod. pen. in tema di sussistenza del delitto di ricettazione nonché del d.lgs. 231/2001. Poiché sussiste il reato di falsificazione, si configura di conseguenza la ricettazione contestata e poiché sussiste la ricettazione, a cascata deve trovare applicazione l'art.25 octies della legge speciale. 10. Infine, da ultimo depositavano memorie tanto il sostituto Procuratore Generale che le difese degli imputati e della [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, nei termini riportati in epigrafe, il rigetto ovvero la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono (ad esclusione del primo, come si vedrà nel prosieguo ,i nella pedissequa riproduzione delle argomentazioni e delle ricostruzioni in fatto già disattese dalle sentenze di primo e di secondo grado. 2. Quanto al primo motivo con cui si lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria, occorre ricordare che la disposizione dell'art.603 c.p.p. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine esperita in primo grado (che se non fosse stata tale, non avrebbe potuto portare alla conclusione del processo ed avrebbe imposto l'esercizio dei poteri vicarianti attribuiti al giudice dall'art.507 c.p.p.). Per tale ragione la rinnovazione del dibattimento è subordinata, da un lato, alla condizione della sua necessità, indicata dal legislatore come 'assoluta' proprio a sancirne l'oggettività nonché la decisività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali, e dall'altro lato alla condizione che il giudice, al quale è demandaita ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, cioè come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insuperabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, attribuito ovviamente al giudice del merito, diviene incensurabile in questa sede, se il rigetto abbia una congruenza motivazionale che può essere esplicita o semplicemente implicita perché desumibile dal complesso argomentativo motivazionale della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 48093 del 10 ottobre 2018 Rv. 274230 - 01; Sez. 6, n. 2972 del 4 dicembre 2020 Rv. 280589 - 01). Nel caso specifico, pur a fronte di una motivazione stringata dell'ordinanza di rigetto, vi è una sentenza quanto mai ampia e completa tanto sulle premesse di fatto che sulle considerazioni di diritto cosicché lo standard giurisprudenziale può ritenersi pacificamente soddisfatto. Tanto più che la stessa istanza di rinnovazione istruttoria non precisava con sufficiente chiarezza le ragioni per cui vi fosse la assoluta necessità di sottoporre a rinnovata audizione gli imputati di reato connesso Mencaroni e Pesce su circostanze che erano state esaustivamente scrutinate nel giudizio di primo grado. In aggiunta si evidenzia che nell'originaria impugnazione -il ricorso per cassazione convertito in appello- non si faceva riferimento, in alcuno dei motivi sopra riportati, nemmeno sotto il profilo di vizio della motivazione o di travisamenteo del fatto, a deficienze istruttorie incorse in primo grado. 3. Passando al nocciolo della questione, relativo alla valenza da al:tribuire ai simulacri di documenti prodotti con la matrice di passaporto straniero e poi utilizzati nell'ambito del meccanismo truffaldino (secondo motivo di ricorso), occorre osservare che il più è già stato detto poiché l'argomento ha trovato ampia illustrazione nelle due sentenze di merito. E' allora fondamentale partire dall'osservazione che in nessun caso, secondo quanto emerso dall'istruttoria e ritenuto nelle sentenze, si sia fatto ricorso a documenti genuini contraffatti materialmente o ideologicamente ovvero a documenti originali ma di origine furtiva. Occorre ricordare infatti che ai fini della digitalizzazione e archiviazione dei dati per la successiva stipula del contratto telefonico era sufficiente la semplice trasmissione di una fotocopia di documento alla società incaricata della procedura cli archiviazione. Tale formalità burocratica, destinata ad accompagnare la richiesta di rilascio della sim, era stata soddisfatta con l'invio, via fax, della stampa di una elaborazione a computer dell'immagine di un documento inventato (perché mai esistito in rerum natura) o cori l'invio della fotocopia di documenti genuini che già in precedenza erano stati scannerizzati per la stipula di contratti di telefonia. In sostanza, ciò che veniva utilizzato nella grande maggioranza dei casi era un 'simulacro' di documento, cioè la stampa di un documento inesistente, generato (non creato) elettronicamente partendo da una matrice elettronica. Che siffatta stampa fosse in tesi idonea ad inserirsi in un meccanismo truffaldino per trarre in inganno la società incaricata della digitalizzazione (e, di conseguenza, la società di telefonia) costituisce l'essenza della truffa ipotizzata dal Tribunale di Milano come figura delittuosa alternativa al falso contestato. L'esibizione della stampa su foglio A4 era tuttavia inidonea, nel momento della presentazione, a generare un qualche dubbio sulla autenticità della stampa stessa come documento, posto che essa non è mai stata accompagnata dall'esibizione di un documento (inesistente) né ne è mai stata attestata la corrispondenza. Laddove invece venivano utilizzate tel quel le fotocopie di documenti, già 'spese' per la conclusione di precedenti contratti, l'assenza del reato di falso a favore dell'ipcitesi truffaldina è di immediata evidenza: in tali casi, infatti, alla stampa corrispondeva un documento esistente. Per tale ragione, la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Milano e poi confermata dalla Corte d'appello risulta corretta. Sulla scia dei principi elaborati dalla sentenza delle Sezioni Unite n.35814 del 28 marzo 2019, si deve concludere che gli stampati utilizzati non avevano né "l'apparenza dell'originale" né venivano "utilizzati come tali". Non vi era la prima (l'apparenza) per la palese diversità materiale tra il foglio A4 riproducente l'immagine di un passaporto (rilasciato dal Governo dell'India, della Cina o del Banglaclesh o da qualche altro Paese); non vi era il secondo (l'utilizzo), alla luce della mancanza di qualsivoglia attestazione di autenticità o di conformità, non necessaria nella sequenza procedimentale che portava alla digitalizzazione e quindi al rilascio della scheda sim dell'offerta commerciale ed in ogni caso del tutto inidonea ad assicurare l'equipollenza giuridica di una fotocopia ad un documento ufficiale. Avverso tali condivisibili conclusioni non vale ribadire, come si legge nel ricorso, che secondo la stessa pronuncia delle Sezioni Unite debba "ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto 'originale' rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia" (pg.16 della sentenza). La spiegazione di tale conclusione si trova nella paginflprecedente della sentenza delle Sezioni Unite: la premessa è che la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme. L'attività di contraffazione, si spiega nel paragrafo successivo della decisione, deve incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto attribuendogli una parvenza di originalità così da farlo sembrare per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto o comunque docurnentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. A tali condizioni, naturalmente, come detto sopra, diviene irrilevante l'esistenza o meno dell'originale, poiché la volontà di sorprendere la fede pubblica si realizza attraverso un comportamento corrispondente al falso per contraffazione perché creativo di un atto originale in realtà inesistente sì da determinare un'apparenza esterna di originalità. Ma come detto, l'unico originale nel caso concreto era la stampata della matrice modificata, di per sé (un foglio di carta formato A4) del tutto inidonea a realizzare "un'apparenza esterna di originalità". Nel ricorso si passa poi a sostenere che la Corte d'Appello, pur ritenendo (erroneamente) di aderire al nuovo orientamento sancito dalla Corte Suprema, avrebbe in verità virato verso un indirizzo obsoleto ed espressamente escluso dalla pronuncia SU 35814/2019, avendo finito per valorizzare aspetti irrilevanti (la circostanza che le stampe del 'simulacro' di passaporto fossero inviate via fax) ovvero facendo ingresso nel terreno del falso grossolano, tema che, si sostiene, non ha reale capacità selettiva dell'area di rilevanza penale del falso in fotocopia e che per contro limita il proprio ambito di operatività alla scontata verifica della natura grossolana del falso. Per contro, dovrebbe essere valorizzata, si sottolinea, l'intenzione decettiva e di sorpresa della fede pubblica, insita nella condotta. Tale impostazione della questione non può essere condivisa: va infatti ribadito che nel presente caso è del tutto fuorviante introdurre la tematica del c.d. 'falso grossolano', con il suo corollario della maggiore o minore 'capacità selettiva dell'area di rilevanza penale del falso in fotocopia'. Infatti, mentre la qualità della matrice computerizzata è indiscutibile (corrispondendo ad un originale) la sua stampa, realizzata su foglio formato A4 di carta ordinaria, rimane pur sempre un prodotto solo rappresentativo che non può avere alcun grado di 'imitati° veri' e che non può pertanto ingannare alcuno sulla propria natura. Quanto poi all'impatto deM c.d. decreto Pisanu (che, per finalità di controllo antiterroristico aveva introdotto una disciplina più stringente di verifica dell'identità del contraente da parte dei dealers ovvero degli internet point che erogassero anche servizi di telefonia) quanto sostenuto nel ricorso (che, cioè„ la normativa e la possibilità di un controllo sarebbero state rese inefficaci se le fotocopie potessero valesse come documento originale) non è affatto smentito dalla sentenza di appello che riconosce come "l'accentuazione dei controlli da parte del decreto Pisanu è volta ad assicurare l'acquisizione delle generalità degli abbonati, da effettuarsi mediante l'esibizione dei documenti d'identità e la registrazione dei dati ivi indicati, senza che ciò implichi che la riproduzione, anche fotostatica, del documento tenga in alcun modo luogo dell'originale". Leggendo le parole della Corte d'appello, bisogna concludere che il ricorrente le abbia erroneamente interpretate poiché esse non indicano affatto la possibilità che la semplice esibizione ed acquisizione di una fotocopia soddisfi la procedura richiesta dal decreto. Ma il fatto che la procedura non sia stata pedissequamente seguita dimostra il contrario di quanto sostiene il ricorrente, cioè che non vi fosse alcun grado di affidamento pubblico da tutelare in chi era preposto alla raccolta dei dati (ed invece, s