Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 43996/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' EMANUELE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 1 marzo 2024 la Corte d'Appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena finale nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno.

2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, tutti e tre gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduceva, con unico motivo di doglianza, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la sentenza impugnata evidenziava molteplici contraddizioni e non aveva tenuto conto delle ragioni addotte con i motivi di doglianza.

4. [OSCURATO:PERSONA] deduceva un unico motivo di doglianza identico a quello dedotto dal Marinò.

5. [OSCURATO:PERSONA] deduceva, con unico motivo di doglianza, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, avuto riguardo al contributo minimo fornito dalla ricorrente alla commissione del reato, all'ottima condotta processuale e alla giovanissima età dell'imputata.

6. I ricorsi sono inammissibili.

Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie di cui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, e successivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 6, n. 10383 del 07/07/1992, Rv. 192113 - 01; il principio è stato di recente ribadito da Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; si veda anche Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, secondo cui nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia).

Ne consegue, pertanto, che i motivi dei ricorsi sono tutti inammissibili perché manifestamente infondati.

7. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'ad_ 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuìzioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' EMANUELE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 1 marzo 2024 la Corte d'Appello di Roma, preso atto del concordato intervenuto fra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena finale nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno. 2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, tutti e tre gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduceva, con unico motivo di doglianza, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la sentenza impugnata evidenziava molteplici contraddizioni e non aveva tenuto conto delle ragioni addotte con i motivi di doglianza. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduceva un unico motivo di doglianza identico a quello dedotto dal Marinò. 5. [OSCURATO:PERSONA] deduceva, con unico motivo di doglianza, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, avuto riguardo al contributo minimo fornito dalla ricorrente alla commissione del reato, all'ottima condotta processuale e alla giovanissima età dell'imputata. 6. I ricorsi sono inammissibili. Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie di cui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, e successivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 6, n. 10383 del 07/07/1992, Rv. 192113 - 01; il principio è stato di recente ribadito da Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 - 02; si veda anche Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, secondo cui nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia). Ne consegue, pertanto, che i motivi dei ricorsi sono tutti inammissibili perché manifestamente infondati. 7. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'ad_ 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuìzioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 43996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris