CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ugnes, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]- RICORRENTEcontroVERZILLI Giuseppe (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); VERZILLI Lea (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]); VERZILLI Giovanni (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),in proprio e quale procuratore generale di VERZILLI Elia (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e di VERZILLI Daniele (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),figli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA]; CORTESE Vittoria (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), vedova di [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),erede figlio di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (figlio ed erediNumero registro generale 25791/2024Numero sezionale 4400/2025Numero di raccolta generale 8673/2026Data pubblicazione 07/04/2026di [OSCURATO:PERSONA]): signori VERZILLI Silvana (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);VERZILLI Davide (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); VERZILLI Mosè (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]); VERZILLI Beniamino (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), anche quali eredi, questi ultimi, di [OSCURATO:PERSONA] l’11 gennaio 2021 (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- CONTRORICORRENTIavverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1220/2024depositata il 3 ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti;rilevato che:- nel procedimento promosso dal Comune di Roseto degli Abruzzi gliintimati hanno depositato controricorso;- il 27 marzo 2025 è stata depositata proposta di definizione accelerataex art. 380-bis c.p.c. nel senso della inammissibilità del ricorso;- con istanza 2 maggio 2025 il ricorrente ha chiesto la decisione;- le parti hanno depositato memorie illustrative;ritenuto che:- con atto congiunto depositato il 12 dicembre 2025 il ricorrente hadichiarato di rinunciare al ricorso e i resistenti hanno dichiarato di accettarela rinuncia, a spese compensate; P.Q.MVisti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del processo a spesecompensate, come da accordo tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLI