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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36621/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente per i capi a) e b) dell'imputazione; Considerato che con l'unico motivo di ricorso si contesta una carente motivazione sull'applicazione dell'aggravante della recidiva; Rilevato che si tratta di una censura, formulata in termini generici e non correlati alla concreta posizione dell'imputato, nonché meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata che ha evidenziato che, sotto tale profilo, la decisione di primo grado era condivisibile per la gravità dei precedenti a carico, anche recenti, dell'imputato in materia di stupefacenti, costituenti espressione di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo (pag. 7); Ritenuto che, trattandosi di motivazione non manifestamente illogica, la stessa non è censurabile in questa sede di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente per i capi a) e b) dell'imputazione; Considerato che con l'unico motivo di ricorso si contesta una carente motivazione sull'applicazione dell'aggravante della recidiva; Rilevato che si tratta di una censura, formulata in termini generici e non correlati alla concreta posizione dell'imputato, nonché meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata che ha evidenziato che, sotto tale profilo, la decisione di primo grado era condivisibile per la gravità dei precedenti a carico, anche recenti, dell'imputato in materia di stupefacenti, costituenti espressione di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo (pag. 7); Ritenuto che, trattandosi di motivazione non manifestamente illogica, la stessa non è censurabile in questa sede di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 36621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris