CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 27917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 31/03/2026 del Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del riesame, haintegralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro in data 12 marzo 2026, che aveva disposto la misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazionea due distinti episodi di tentata estorsione aggravata.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo cinque motivi di impugnazione.2.1. Violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e 192 e 273 cod. proc. pen.,nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inrelazione al delitto di cui al capo 1. Il Tribunale avrebbe fondato il giudizio digravità indiziaria affermando acriticamente la credibilità della persona offesa,unico elemento a carico, senza confrontarsi con le deduzioni esposte nellamemoria difensiva e senza valorizzare debitamente le plurime suggestioni cheavevano caratterizzato l’individuazione fotografica (effettuata, peraltro, esibendoimmagini risalenti nel tempo).2.2. Violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e 192 e 273 cod. proc. pen.,nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inrelazione al delitto di cui al capo 2. Non sarebbe stata correttamente apprezzata,per quanto ridondante sulla attendibilità della presunta persona offesa, larilevazione del fatto a distanza di un anno, nonostante nel medesimo periodoquest’ultima fosse stata più volte sentita dagli operanti.2.3. Violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenutaaggravante del metodo mafioso, secondo la difesa, contraddittoria egiuridicamente insostenibile, a fronte dell’esclusione degli ulteriori profilicircostanziali dell’agevolazione mafiosa e del fatto commesso da un associato aconsorterie di tipo mafioso e, in fatto, dall’assenza di effettiva contiguità a contesticriminali.2.4. Violazione degli art. 56 e 629 cod. pen. e illegittimità della motivazione,con riferimento al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, posto che,in entrambi i casi, le condotte non avrebbero potuto ritenersi compiute.2.5. Violazione degli artt. 274 e 275 cod. pen., nonché mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per quel che attiene allasussistenza delle esigenze cautelari (fondata su un generico e indimostratoinserimento in contesti mafiosi, senza dar conto del tempo decorso) e alla sceltadella misura (potendo il pericolo di reiterazione essere contrastato anche dalladetenzione extramuraria con presidio elettronico).2.6. Il ricorrente ha depositato in data 08/07/2026 memoria di replica alleconclusioni scritte anticipate dalla Procura generale, ribadendo l’ammissibilità e lafondatezza dei motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi insuperabilmentegenerici, in quanto privi di effettivo confronto con l’ordinanza impugnata, nonconsentiti, siccome meramente fattuali e rivalutativi, e, comunque,manifestamente infondati in punto di diritto.3.1. I primi due motivi, diretti a contestare la sussistenza della gravitàindiziaria, si risolvono nella prospettazione di un’impossibile diversa valutazione dicircostanze già compiutamente esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400-01). Invero, il Tribunale catanzarese ha congruamentechiarito l’assenza delle criticità segnalate dalla difesa in ordine all’attendibilità delledue persone offese (estranee al contesto locale, prive di astio, coerenti nelracconto), la presenza di riscontri (per il capo 1: intercettazioni e controlli stradali;per il capo 2: videoriprese dell’incontro), la correttezza dell’individuazione diMorise (al contrario di quanto dedotto, le immagini non riproducevano artatamenteluoghi tali da influenzare il ricordo del dichiarante e non si riscontravano i rilevantimutamenti della capigliatura di [OSCURATO:PERSONA] ipotizzati dalla difesa), la lineare genesidelle propalazioni di Lanzino (vittima intimorita di plurime intimidazioni).3.2. Parimenti corretto risulta il discorso giustificativo in ordine allacommissione di entrambi i fatti con metodo mafioso, evocando la presenza dietrodi sé di pericolose articolazioni ‘ndranghetistiche (Sez. 2, n. 15724 del27/03/2025, Trovato, Rv. 287947-02), evitando minacce esplicite ma veicolandoun messaggio chiarissimo per i propri interlocutori, dato il contesto (Sez. 6, n.31325 del 18/06/2025, Alessi, Rv. 288638-01), con la nitida percezione, anchesolo ipotetica, da parte delle persone offese della provenienza dell’attivitàdelittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso (Sez. 2, n.28061 del 22/05/2024, Piazzolla, Rv. 286723-01). Così ricostruiti i fatti, connotatidalla forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, a nulla rileva che sia stataritenuta non provata, allo stato, l’agevolazione di una specifica associazione o laformale appartenenza ad essa da parte del ricorrente (cfr., Sez. 2, n. 32564 del12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese,Rv. 277033-01).3.3. L’ordinanza impugnata ha escluso la ricorrenza di un tentativoincompiuto, essendo già stata realizzata l’intera condotta estorsiva, concludendo,in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 5117 del 12/12/2025,dep. 2026, Leone, Rv. 289346-01; Sez. 2, n. 40242 del 29/10/2025, Viggiano,non mass.), per l’impossibilità di configurare una desistenza volontaria e,tantomeno, in assenza di ulteriori condotte attive, di un recesso.3.4. Trattandosi di reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., la doppiapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della solamisura carceraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01; Sez.2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01) non è stata ritenutaminimamente superata dai giudici catanzaresi, che hanno, al contrario,congruamente stigmatizzato, da un lato, la non lontana epoca di commissione deifatti, il breve intervallo temporale tra i due episodi, la spregiudicatezza e lapropensione criminale a dispetto della formale incensuratezza, la prossimità adambienti mafiosi e, dall’altro (anche per quanto riguarda il rischio di inquinamentoprobatorio, non oggetto di deduzioni difensive), il possibile avvio di nuove azionidelittuose e l’inadeguatezza della misura domiciliare, date le accertate cautelecomunicative e la necessità di recidere ogni collegamento con la criminalità locale.4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzionepecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsiequitativamente (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione inlibertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]