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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15719/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di Bari, sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi personali, con ordinanza in data 3 ottobre 2022 respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. di Bari in data 17-9-2022 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di concorso in rapina aggravata, detenzione abusiva e porto di arma da sparo, ricettazione della stessa arma. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, Avv.to Lattanzi, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 275 comma 2 bis cod.proc.pen. quanto al divieto di applicazione della custodia in carcere quando sia prevedibile l'irrogazione di una condanna a pena inferiore a 3 anni; - illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione al concorso nella rapina ai danni del negozio di alimentari che era stata confessata dal solo [OSCURATO:PERSONA] il quale, modificando la versione inizialmente fornita all'autorità di polizia, aveva poi indicato il ricorrente quale correo con.una dichiarazione che .per la genesi ed i rapporti intercorrenti tra i due, legati da reciproci vincoli con altri soggetti dello stesso nucleo familiare, doveva ritenersi non credibile; peraltro al Montegaudio non era stato modo di conoscere gli atti nella sua lingua ed, inoltre, dalla relazione di servizio redatta e depositata dopo l'arresto, il ricorrente non poteva essere individuato con certezza nel conducente dell'auto utilizzata per recarsi sul luogo di consumazione dei fatti; - motivazione carente in ordine all'applicazione della custodia cautelare in carcere posto che, a differenza dell'[OSCURATO:PERSONA], non sussisteva pericolo di reiterazione per Montegaudio già attinto dal divieto di soggiorno nella città di Monopoli con provvedimento della Questura di Bari; - violazione dell'art. 280 cod.proc.pen. ed illegittimità del provvedimento che aveva applicato la custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi avanzati appaiono manifestamente infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo lo stesso non appare essere stato specificamente dedotto dinanzi al tribunale del riesame ed in ogni caso non tiene conto delle pene edittali prevista per i gravi e plurimi reati contestati al ricorrente.

Al proposito infatti va ricordato come sia stato affermato che in tema di misure cautelari, ai fini del computo della pena concretamente irrogabile, previsto dall'art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen., è necessario considerare gli aumenti di pena conseguenti al cumulo materiale o giuridico e relativi a tutti i reati cui si riferisce la misura, mentre la disposizione dell'art. 278 cod. proc. pen., secondo cui non si tiene conto della continuazione per la determinazione dei limiti di pena entro i quali è consentita l'applicazione della misura cautelare, si riferisce alla determinazione dei limiti edittali previsti in astratto per l'applicazione delle misure cautelari (Sez. 6, n. 9438 del 29/01/2019 Rv. 275289 - 01).

Ne deriva affermare che nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di delitti quali la rapina aggravata (punita con pena base pari ad anni 5), la ricettazione di armi, la detenzione illecita ed il porto abusivo di armi, la prognosi di applicabilità di una pena superiore a tre anni non richiede una motivazione specifica essendo insita nella gravità dei titoli di reato e nelle pene edittali stabilite per gli stessi. 2.2 In relazione al secondo motivo va ricordato come secondo l'orientamento della Corte di legittimità in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01).

E nel caso in esame la valutazione compiuta dal giudice del riesame appare esente dalle censure esposte in quanto l'attendibilità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], pur nella presente fase cautelare, appare essere stata correttamente compiuta dal giudice del riesame che ha sottolineato i rilevanti riscontri costituiti dal rinvenimento presso l'abitazione in uso all'indagato di munizioni nonché l'ammissione dello stesso di avere accompagnato il correo nei pressi dell'esercizio commerciale ove era stato perpetrato il fatto.

Così che alcun vizio appare sussistere in relazione alla valutazione degli elementi indiziari. 2.3 Infine, quanto ai restanti motivi in tema di esigenze cautelari l'impugnato provvedimento appare avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767 - 01).

E nel caso in esame l'impugnato provvedimento da proprio atto sia degli elementi sulla base dei quali ritenere che nei confronti del ricorrente sussiste un concreto pericolo di reiterazione sia dell'adeguatezza della custodia cautelare avuto riguardo specifico al comportamento dallo stesso tenuto all'atto del controllo da parte delle forze di polizia, quando tentava di sottrarsi all'identificazione fornendo false generalità; elementi, questi, che costituiscono circostanze specifiche valutate in assenza di qualsiasi illogicità.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.

Roma, 1 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]. a0 P [OSCURATO:PERSONA] Sergi Q..4el

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di Bari, sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi personali, con ordinanza in data 3 ottobre 2022 respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. di Bari in data 17-9-2022 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di concorso in rapina aggravata, detenzione abusiva e porto di arma da sparo, ricettazione della stessa arma. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, Avv.to Lattanzi, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 275 comma 2 bis cod.proc.pen. quanto al divieto di applicazione della custodia in carcere quando sia prevedibile l'irrogazione di una condanna a pena inferiore a 3 anni; - illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in relazione al concorso nella rapina ai danni del negozio di alimentari che era stata confessata dal solo [OSCURATO:PERSONA] il quale, modificando la versione inizialmente fornita all'autorità di polizia, aveva poi indicato il ricorrente quale correo con.una dichiarazione che .per la genesi ed i rapporti intercorrenti tra i due, legati da reciproci vincoli con altri soggetti dello stesso nucleo familiare, doveva ritenersi non credibile; peraltro al Montegaudio non era stato modo di conoscere gli atti nella sua lingua ed, inoltre, dalla relazione di servizio redatta e depositata dopo l'arresto, il ricorrente non poteva essere individuato con certezza nel conducente dell'auto utilizzata per recarsi sul luogo di consumazione dei fatti; - motivazione carente in ordine all'applicazione della custodia cautelare in carcere posto che, a differenza dell'[OSCURATO:PERSONA], non sussisteva pericolo di reiterazione per Montegaudio già attinto dal divieto di soggiorno nella città di Monopoli con provvedimento della Questura di Bari; - violazione dell'art. 280 cod.proc.pen. ed illegittimità del provvedimento che aveva applicato la custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi avanzati appaiono manifestamente infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo lo stesso non appare essere stato specificamente dedotto dinanzi al tribunale del riesame ed in ogni caso non tiene conto delle pene edittali prevista per i gravi e plurimi reati contestati al ricorrente. Al proposito infatti va ricordato come sia stato affermato che in tema di misure cautelari, ai fini del computo della pena concretamente irrogabile, previsto dall'art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen., è necessario considerare gli aumenti di pena conseguenti al cumulo materiale o giuridico e relativi a tutti i reati cui si riferisce la misura, mentre la disposizione dell'art. 278 cod. proc. pen., secondo cui non si tiene conto della continuazione per la determinazione dei limiti di pena entro i quali è consentita l'applicazione della misura cautelare, si riferisce alla determinazione dei limiti edittali previsti in astratto per l'applicazione delle misure cautelari (Sez. 6, n. 9438 del 29/01/2019 Rv. 275289 - 01). Ne deriva affermare che nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di delitti quali la rapina aggravata (punita con pena base pari ad anni 5), la ricettazione di armi, la detenzione illecita ed il porto abusivo di armi, la prognosi di applicabilità di una pena superiore a tre anni non richiede una motivazione specifica essendo insita nella gravità dei titoli di reato e nelle pene edittali stabilite per gli stessi. 2.2 In relazione al secondo motivo va ricordato come secondo l'orientamento della Corte di legittimità in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame la valutazione compiuta dal giudice del riesame appare esente dalle censure esposte in quanto l'attendibilità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], pur nella presente fase cautelare, appare essere stata correttamente compiuta dal giudice del riesame che ha sottolineato i rilevanti riscontri costituiti dal rinvenimento presso l'abitazione in uso all'indagato di munizioni nonché l'ammissione dello stesso di avere accompagnato il correo nei pressi dell'esercizio commerciale ove era stato perpetrato il fatto. Così che alcun vizio appare sussistere in relazione alla valutazione degli elementi indiziari. 2.3 Infine, quanto ai restanti motivi in tema di esigenze cautelari l'impugnato provvedimento appare avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Rv. 282767 - 01). E nel caso in esame l'impugnato provvedimento da proprio atto sia degli elementi sulla base dei quali ritenere che nei confronti del ricorrente sussiste un concreto pericolo di reiterazione sia dell'adeguatezza della custodia cautelare avuto riguardo specifico al comportamento dallo stesso tenuto all'atto del controllo da parte delle forze di polizia, quando tentava di sottrarsi all'identificazione fornendo false generalità; elementi, questi, che costituiscono circostanze specifiche valutate in assenza di qualsiasi illogicità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. Roma, 1 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]. a0 P [OSCURATO:PERSONA] Sergi Q..4el
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